Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 253759  /  2017
O.d.g. (Nr. / Anno) 296  /  2017
Data seduta 31/07/2017
Data esecutività 31/07/2017
Unità di riferimento Segreteria Generale
Oggetto AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL; S.R.M. SRL: MODIFICHE ALLO STATUTO IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 175/2016.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune di Bologna, unitamente alla Città Metropolitana di Bologna, è socio della società Autostazione di Bologna s.r.l. con una quota di euro 105.043,00, pari al 66.89 % del capitale sociale;

- il Comune e la Città Metropolitana di Bologna esercitano congiuntamente sulla Società, che svolge il servizio di interesse generale relativo alla gestione del terminal del trasporto su gomma extraurbano, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, secondo il modello societario dell'in house providing;

- il Comune è inoltre socio di S.R.M. - Società Reti Mobilità Srl e partecipa alla Società, sempre unitamente alla Città Metropolitana, con una quota pari al 61,625% del capitale sociale, attualmente ammontante a € 9.871.300,00;

- il Comune e la Città Metropolitana di Bologna esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente per le società che svolgono in forma esternalizzata funzioni amministrative di competenza di pubbliche amministrazioni nonché, come previsto dalla Convenzione in essere avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della L.R. Emilia Romagna del 2 ottobre 1998 n. 30 e sua successiva modificazione;

Visto che il d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto correttivo n. 100 /2017, pone a carico delle società controllate da pubbliche amministrazioni l'obbligo di adeguare i propri statuti ad alcune specifiche disposizioni ivi contenute entro il 31 luglio 2017, oltre all'eventualità di adottare discrezionalmente misure organizzative e di governo societario per rispondere al meglio alle esigenze dei soci pubblici rispetto al sistema di diritto comune;

Vista la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Autostazione di Bologna s.r.l., agli atti P.E.C. P.G. n. 257526/2017, per la data del 31 luglio 2017 in 1^ convocazione ed, occorrendo, per il 3 agosto 2017 in 2^ convocazione, il cui o.d.g. prevede:

1) Modifica dello Statuto Societario a seguito del D.Lgs 175/2016 e Decreto Legislativo, 16/06/2017 n° 100, correttivo al "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" GU n. 147 del 26 giugno 2017;

Vista la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di S.R.M. s.r.l., agli atti P.E.C. P.G. n. 257387/2017, per il giorno 31 luglio 2017 in 1^ convocazione ed occorrendo per il 2 agosto 2017 in 2^ convocazione, il cui O.d.g. prevede:

1) Modifiche allo Statuto della SRM - Reti e Mobilità Srl, in attuazione al Dlgs 175/2016 e smi;


Preso atto che il T.U.S.P. contiene regole di carattere generale, ancorchè da non inserire in statuto, cui le società controllate devono sottostare, in particolare:

- art. 3, co. 2: nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto prevede, in ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- art. 6. co. 1: nei casi in cui la società svolga servizi con diritti speciali o esclusivi, occorre operare la separazione contabile delle attività commerciali;
- art. 6, co. 2: le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario. In tal senso, la scienza aziendalistica indica che per definire un programma di valutazione di crisi d’impresa occorre partire dall’analisi della situazione dell’impresa in relazione a determinati indicatori;
- art. 6, co. 4: al Consiglio di Amministrazione è fatto obbligo di predisporre annualmente una relazione sul governo societario, da allegare al bilancio e da pubblicare contestualmente ad esso;
- art. 9, co. 7: il d.lgs. n. 175/2016 prevede che le nomine ex art. 2449 c.c. acquistano efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto da parte della società. In considerazione agli adempimenti legati alla nomina, da compiere in assemblea, quali la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e di inconferibilità ex d.lgs. n. 39/2013 da parte degli amministratori, e la presentazione dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci, si deve ritenere che la comunicazione alla società della nomina da parte del socio pubblico venga effettuata in assemblea;
- art. 11, co. 1: la norma richiama l'applicazione dell'art. 5, co. 9, d.l. n. 92/2012 secondo il quale i componenti degli organi di governo delle società controllate non devono essere in quiescenza lavorativa e, se in quiescenza, non possono ricevere emolumenti per l'incarico ricoperto, salvo rimborsi entro importi predeterminati dall'assemblea dei soci. La norma si applica, con formulazione più stringente, anche ai dirigenti;
- art. 11, co. 5: quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci;
- art. 11, co. 6: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- art. 11, co. 8: gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. In tal senso, il successivo art. 26, co. 10 stabilisce che l'adeguamento debba avvenire entro il 23 marzo 2017;
- art. 11, co. 11: nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- art. 11, co. 12: coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;
- art. 11, co. 13: le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;
- art. 11, co. 14: viene mantenuto in capo alle società controllate l'obbligo di applicare il d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- art. 22, alle società in controllo pubblico viene richiesta la massima trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ex d.lgs. n. 33/2013;

Considerato, altresì, che per le società in house il T.U.S.P. stabilisce specifichi obblighi e, contemporaneamente, specifiche deroghe alla disciplina civilistica:
- art. 16, co. 7: obbligo di acquisto di beni e di servizi secondo le regole del dlgs n. 50/2016;
- art. 11, co. 15: applicazione del regime di prorogatio previsto nella l. n. 444/94 in relazione a tutti gli organi societari;
- art. 16, co. 2: ai fini dell'applicazione dell'istituto in house alle società di capitali, le deroghe alla disciplina comune sono le seguenti:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Ritenuto che:

- le modifiche statutarie che recepiscono le disposizioni normative risultano conformi a quanto richiesto dal d.lgs. n. 175/2016;

- le altre modifiche che si propongono attengono: per entrambe le società, alla previsione della formulazione di un preconsuntivo da inviare al Comune e alla Città metropolitana entro il mese di settembre di ogni anno, in conformità alle previsioni del Documento Unico di Programmazione e alle richieste formulate nel merito dal Collegio dei revisori del Comune; per quanto riguarda la sola società Autostazione, la possibilità da parte del CdA di nominare un Direttore Generale, anche alla luce degli aggravi di responsabilità e di lavoro che la struttura deve sopportare nel corso e a seguito della realizzazione dei lavori di riqualificazione;

Dato atto


- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che é stata preventivamente trasmessa, per opportuna informazione al Collegio dei Revisori;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale, nonché la dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Vista la delega del Direttore del Settore Segreteria Generale P.G. n. 196415/2014;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti

Su proposta del Settore Segreteria Generale;


DELIBERA

  1. DI APPROVARE le modifiche relative agli statuti di Autostazione di Bologna S.r.l e S.R.M. - Società Reti Mobilità Srl, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
  2. DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, ad esprimersi in senso favorevole e conforme al punto precedente nelle Assemblee straordinarie all'uopo convocate dalle due società e di apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto;

Infine, con votazione separata,
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in entrambe le assemblee al rappresentante del Comune di Bologna.





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Statuto srm_modifiche 2017.pdf