Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 115611  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  13   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  16   /  2019
Data seduta 11/03/2019
Data esecutività 13/03/2019
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie - Ambiente e Verde
Oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ED ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AD ESSO DELLE TARIFFE TARI 2019 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 683 L.147/13


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Premesso che:
  1. l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e dei tributi TA.RI. e TA.S.I.;
  2. in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art.1 L.147/13;
  3. ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
  4. al momento dell'approvazione del Bilancio 2019/2021 (disposta con deliberazione consiliare PG.N. 532852/2018) non era ancora stato approvato dall'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2019, nonostante l'esigenza del Comune di approvare il Bilancio entro l'ordinario termine di legge del 31/12/2018. Ciò ha impedito al Comune di procedere ad approvare specificatamente le tariffe TA.RI. 2019 che, ai sensi del sopracitato art.1 comma 683 della L.147/2013, devono essere approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; peraltro, la stessa Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della regione Emilia-Romagna, con parere n.125 dell'8 maggio 2014 aveva già avuto modo di rilevare come il Comune, anche in caso di inerzia dell'Autorità d'Ambito, non possa né approvare autonomamente il suddetto Piano, né prescinderne nel deliberare le proprie tariffe TA.RI.;
  5. ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/2006 gli enti locali "deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
  6. al momento dell'approvazione del Bilancio 2019/2021 (disposta dalla sopra citata deliberazione consiliare PG.N. 532852/2018) l'unica soluzione percorribile è stata quella di non approvare specificatamente nuove tariffe TA.RI. per l'anno 2019, con la conseguenza che per legge (art.1 comma 169 L.296/2006) anche per l'annualità 2019 continuano a trovare applicazione le stesse tariffe TA.RI. relative all'annualità 2018;
  7. il Comune - quando la competente Autorità d'Ambito (Atersir) ha approvato il PEF del gestore - deve comunque provvedere all'attestazione di conformità delle tariffe TA.RI 2019 al medesimo P.E.F., in adempimento delle disposizioni di cui all'art.1 comma 683 della L.147/2013 e fermo restando quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;

Rilevato che:
1) in prosecuzione con quanto avviato dall'inizio del mandato e previsto nel PGS (Piano Generale di Sviluppo) e, successivamente, nel DUP (Documento Unico di Programmazione) relativamente all'implementazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nell'ottica del potenziamento della raccolta differenziata e del contenimento del degrado urbano, oggetto di pianificazione con il Gestore del Servizio Hera SpA ed Atersir, le attività più rilevanti che devono essere implementate nel corso del 2019 sono le seguenti:
  • analisi e sviluppo del progetto di riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata nelle periferie nell'ambito del Piano di Azione regionale volto al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi di legge e sviluppo piano di comunicazione;
  • progettazione esecutiva ed avvio nel Centro Storico - porzioni dei quartiere Santo Stefano e San Vitale interne ai viali di circonvallazione, della modifica sistema di raccolta della frazione indifferenziata con cassonetto dotato di cassetto per il contenimento volumetrico dotato di sistema di apertura mediante tessera nominata associata alle singole utenze Ta-Ri;
  • realizzazione di sistemi informatici per sistema integrato banca dati TaRi con tessere;
  • tutoraggio delle utenze domestiche e non domestiche e distribuzione della tessera;
  • messa a regime ed assestamento del servizio a seguito della collocazione della nuova tipologia di cassonetti e relativi flussi informativi;
  • avvio della progettazione per analogo servizio nel Centro Storico;
  • conclusione dei lavori di realizzazione del Centro di Raccolta in via Ferrarese ed avvio operatività;

2) tutte le attività sopra citate sono sviluppate unitamente a diversi altri efficientamenti ed aggiornamenti dei servizi ordinari in essere inclusi lo spazzamento e le sanificazioni stradali;


Dato atto che:
  1. il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Bologna è stato approvato dall'autorità d'ambito (ATERSIR) ai sensi dell'art.1 comma 683 L.147/2013 con delibera n.1 dell'8/2/2019 del Consiglio Locale di Bologna (che ha espresso parere favorevole ai piani economico finanziari del servizio gestione rifiuti 2019) e con delibera del 22/02/2019 del Consiglio di ambito (che ha approvato i piani economico finanziari del servizio gestione rifiuti 2019);
  2. nel prospetto Allegato A al presente atto sono dettagliate le voci del Piano Economico Finanziario della gestione rifiuti anno 2019 con riferimento ai costi del Gestore e del Comune.
Fra i costi del Comune sono dettagliati gli importi di seguito indicati:
  • l'importo del CARC (Costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso) è stato quantificato per l'anno 2019 in Euro 3.518.224,57 ed è comprensivo del costo per l'acquisto dei servizi in appalto per la gestione ordinaria, recupero evasione e per i servizi di supporto alla riscossione del tributo e del costo del personale dipendente impiegato per il tributo nelle attività di gestione ordinaria, accertamento, riscossione e contenzioso;
  • l'importo dei CGG (Costi generali di gestione) Comune è pari ad Euro 75.926,34 corrispondente alla quota da versare ad Atersir;
  • l'importo netto complessivo dei CCD (Costi Comuni Diversi) Comune, pari ad Euro 8.120.083,26, comprende:
- la quota terremoto di Euro 176.137,86;
- l'importo presunto di Euro 343.132,20 corrispondente allo sconto riconosciuto alle utenze domestiche per le agevolazioni raccolta differenziata di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento comunale TA.RI.);
- il Fondo Crediti di dubbia esigibilità relativo al gettito di competenza e recupero evasione TA.RI. pari ad Euro 14.950.813,20;
Da tali costi è stato decurtato:
- l'importo presunto di Euro 200.000,00 corrispondente alla previsione 2019 per il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 2007;
- l'importo presunto di Euro 150.000,00 corrispondente alla TA.RI. giornaliera;
- l'importo presunto di Euro 7.000.000,00 corrispondente al recupero evasione TA.RI. per l'anno 2019;
3. le tariffe TA.RI. 2019 riportate nell'allegato C (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) risultano:
a) quantificate in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento applicativo della nuova tassa sui rifiuti TA.RI. Pg n. 80301/2014. Nell'articolazione delle tariffe è stata data applicazione all'agevolazione per le utenze domestiche di cui agli art.4 comma 2 e art.7 del DPR 158/1999;
b) conformi al Piano Economico Finanziario del Gestore (HERA SpA) approvato dalla competente Autorità d'Ambito (Atersir), in adempimento delle disposizioni di cui all'art.1 comma 683 della L.147/2013, con un importo complessivo di gettito atteso TA.RI. per l'anno 2019 pari ad Euro 91.688.000,00;

Dato atto, inoltre, che:
- il suddetto Piano Economico Finanziario è corredato della relazione di cui all'art.8 comma 3 del D.P.R.158/1999, in atti alla presente delibera;
- a decorrere dal 2018, il comma 653 della L. 147/2013 dispone che “nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” . Tuttavia, le Linee Guida del MEF pubblicate l'8 febbraio 2018 ed aggiornate il 14 febbraio 2019 hanno confermato che i fabbisogni standarddel servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;
- Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale) ha pubblicato in data 14 febbraio 2019 una nota di aggiornamento "Costo del servizio rifiuti e considerazione delle risultante dei fabbisogni standard (co. 653 della legge 147 del 2013)" e, allo scopo di fornire un ausilio per il Comune nel calcolo del costo standard per tonnellata di rifiuti trattati, ha predisposto un applicativo di simulazione costruito utilizzando un formato del tutto simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida del MEF. Sulla base dei dati risultanti da tale simulazione il costo del servizio gestore indicato nel PEF 2019 di questo Comune risulta comunque inferiore al costo standard complessivo;

Visti:
  • l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;
  • gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
  • il regolamento per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TA.RI. PG.N. 80301/2014, e ss.mm.ii.;
  • la delibera ATERSIR di approvazione del Piano Finanziario relativo al Comune di Bologna;
  • il D.P.R.158/1999;
  • l'art.1 comma 169 della L.296/2006;
  • l'art.1 comma 683 della L.147/2013;
  • il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019, con cui è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683 L.147/2013 il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2018 del servizio di gestione dei rifiuti già approvato in data 19/02/2018 con delibera n.10 dal Consiglio d'Ambito della competente autorità (ATERSIR) e deliberare la conformita' al predetto Piano Economico Finanziario, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) per l'anno 2019 (tariffe coincidenti a quelle in vigore nel 2018 in esito alla loro proroga ex lege ai sensi dell'art.1 comma 169 L.296/2006, di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare PG.N. 532852/2018 con cui è stato approvato il Bilancio 2019/2021);

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione dell’ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile del Settore Ambiente e Verde, e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e del Settore Ambiente e Verde congiuntamente al Dipartimento Riqualificazione Urbana;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

  1. DI APPROVARE, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683 L.147/2013, il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, corredato dalla relazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.P.R.158/1999 - allegati A e B parti integranti e sostanziali di questa delibera - e già approvato in data 22 febbraio 2019 dal Consiglio d'Ambito della competente autorità (ATERSIR), così come integrato dalle voci di costo di cui in premessa;
  2. LA CONFORMITA' al Piano Economico Finanziario di cui al punto 1, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2019 - coincidenti a quelle in vigore nel 2018 in esito alla loro proroga ex lege ai sensi dell'art.1 comma 169 L.296/2006, di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare PG.N. 532852/2018 con cui è stato approvato il Bilancio 2019/2021 - e riportate nell'allegato C, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
  3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 2 hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2019.
Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante