Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 841615  /  2022
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  424   /  2022
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  356   /  2022
Data seduta 20/12/2022
Data esecutività 02/01/2023
Unità di riferimento Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti - Area Risorse Finanziarie
Oggetto AGGIORNAMENTO PER L'ESERCIZIO 2022 DELLA RICOGNIZIONE DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOLOGNA AI SENSI DELL' ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ALLEGATO N. 4/4 D.LGS N.118/2011 E SS.MM.)


Testo dell'atto

LA GIUNTA


Premesso che:
  • il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni (di seguito “Decreto”), recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", all'art. 11-bis prevede la redazione, da parte di tali Amministrazioni, del Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al citato Decreto (di seguito "Principio Contabile di riferimento");
  • il Principio Contabile di riferimento prevede, all’art.3, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato
  • i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta, come disposto dall'art. 3.1 del Principio Contabile di riferimento;
  • entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

Rilevato che il Gruppo Amministrazione Pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, secondo le definizioni contenute agli articoli 11 ter, 11 quater, 11 quinquies del Decreto e all’art. 2 del Principio Contabile di riferimento e che pertanto il Gruppo Amministrazione Pubblica è costituito da:
  • gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica. Le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli Enti Locali;
  • gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile,suddivisi in:
    • enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
      • ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
      • ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
      • esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
      • ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
      • esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
    • enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
  • le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    • ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    • ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
  • le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, definite come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione con la precisazione che a decorrere dal 2019 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Rilevato inoltre che secondo quanto previsto dall’art. 2 del Principio Contabile di riferimento il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3.1 del Principio contabile di riferimento:
  • gli enti e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo o in caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
  • sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3%:
◦ totale dell'attivo,
◦ patrimonio netto,
◦ totale dei ricavi caratteristici (determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”);
  • la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
  • sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
  • al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

Richiamata la deliberazione N. Proposta: DG/PRO/2021/272, N. Repertorio: DG/2021/259, P.G. N.: 551627/2021 di ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento da applicarsi per l'esercizio 2021;

Dato atto che:
  • l'Istituzione Bologna Musei è stata sciolta con decorrenza 30 giugno 2022;
  • l’Assemblea dei soci di Fiere Internazionali di Bologna_ BolognaFiere SpA nella seduta del 19 maggio u.s. ha approvato un aumento di capitale, in parte da liberarsi in denaro e in parte da liberarsi in natura;
  • ad oggi risulta perfezionato l'aumento di capitale sociale in denaro, al quale il Comune di Bologna ha partecipate mediante la sottoscrizione di n.6.000.000 di azioni, del valore nominale di euro 1,00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio N. Proposta DC/PRO/2022/39, N. Repertorio DC/2022/41, P.G. N. 321626/2022 del 17/05/2022, e in esito al quale la partecipazione del Comune di Bologna al capitale sociale è passata dal 14,71% al 17,28%;
  • con deliberazione N. Proposta: DC/PRO/2022/117 PG.n. 822425/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale in natura mediante il conferimento a Bologna Fiere S.p.a. di cespiti per un valore pari a complessivi Euro 28.377.000,00, come risultante dalle relative perizie di stima;

Considerato che il CdA di Fiere Internazionali di Bologna_BolognaFiere spa determinerà il prezzo puntale di sottoscrizione delle nuove azioni emesse a seguito dei conferimenti da parte di Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, incluso il sovrapprezzo che sarà definito dal CdA stesso;

Valutato che sulla base del valore dei conferimenti del Comune di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna e anche del valore minimo del sovrapprezzo indicato dagli Amministratori nella relazione illustrativa dei punti all’odg dell’Assemblea del 12 maggio 2022, la quota del Comune di Bologna salirebbe al 26% circa;

Ritenuto pertanto di includere la società Fiere Internazionali di Bologna_ BolognaFiere SpA nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto rientrante nella definizione di società partecipata dall’Ente in ragione della quota che il Comune presumibilmente deterrà a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale in natura, dando atto che la stessa sarà invece esclusa dal GAP nel caso in cui tale quota dovesse risultare inferiore al 20%;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n.59 del 14/09/2022 “Relazione dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato 2021” nel quale il Collegio invita l’Amministrazione a valutare attentamente l’inserimento nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2022 della società Lepida scpa in house providing, in precedenza esclusa dall'elenco delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e, di conseguenza, dal consolidamento in quanto società affidataria diretta di servizi strumentali e non di servizi pubblici locali da parte del Comune e considerata la percentuale di partecipazione del Comune al capitale sociale, pari allo 0,0014%;

Ritenuto:
  • di aggiornare per l'esercizio 2022 entrambi gli elenchi per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione, come previsto dall'art. 3.1 del principio contabile di riferimento,
  • di includere nei suddetti elenchi anche la società Lepida scpa in virtù della qualificazione di società in house providing;
  • di individuare le seguenti categorie di enti e società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica per l'esercizio 2022, classificati nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio del Comune di Bologna:

ENTI STRUMENTALI (compresi nel gruppo Amministrazione Pubblica):
  • ACER provincia di Bologna (8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa), nel quale il Comune detiene una quota pari al 30,8%, in quanto Ente strumentale partecipato; l'Ente è a capo dell'omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato con le controllate: ACER Promos spa, partecipata al 51% e ACER SERVIZI srl, partecipata al 100%;
  • ASP Città di Bologna (12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), nel quale il Comune detiene una quota pari a 97%, in quanto Ente Strumentale Controllato in ragione del peso decisionale in assemblea;
  • Fondazione Aldini Valeriani (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione), in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 1 consigliere su 4;
  • Fondazione Cineteca (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), in quanto Ente Strumentale Controllato in virtù del potere di nominare la totalità dei componenti del CdA; la Fondazione detiene due partecipazioni in società controllate: L'Immagine Ritrovata srl, partecipata al 100% e Modernissimo srl, partecipata all'83,45%;
  • Fondazione Emilia Romagna Teatro- ERT (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 1 consigliere su 7;
  • Fondazione per l'Innovazione Urbana (7- Turismo), in quanto Ente Strumentale Controllato in virtù del potere di nominare 3 consiglieri su 5;
  • Fondazione Museo Ebraico di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 1 consigliere su 5;
  • Fondazione teatro Comunale di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 1 consigliere, oltre al Presidente da Statuto individuato nel Sindaco, su 5;
  • Fondazione Villa Ghigi (9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), in quanto Ente Strumentale Controllato in virtù del potere di nominare la maggioranza dei componenti del CdA (2/3).

SOCIETA’ CONTROLLATE (comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica):
  • ATC SpA in liquidazione (10 - Trasporti e diritto alla mobilità), nella quale il Comune detiene una quota pari al 59,65%;
  • Autostazione di Bologna srl (1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione), nella quale il Comune detiene una quota pari al 66,89%;
  • Bologna Servizi Cimiteriali srl (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), nella quale il Comune detiene una quota pari al 51%; la società detiene una partecipazione nella società controllata Bologna Servizi Funerari, partecipata al 100%;
  • CAAB SpA (1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione), nella quale il Comune detiene una quota pari all’80,04%;
  • SRM Srl (10 - Trasporti e diritto alla mobilità), nella quale il Comune detiene una quota pari al 61,63%.

SOCIETA’ PARTECIPATE (Comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica):
  • FBM SpA in liquidazione (1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione), nella quale il Comune detiene una quota pari al 32,83%;
  • FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA_BOLOGNAFIERE spa (14-sviluppo economico e competitività) nella quale il Comune detiene una quota pari al 17,28%, ma che, a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale in natura, salirà indicativamente, sulla base dei dati ad oggi disponibili, al 26%;
  • INTERPORTO di BOLOGNA SpA (10 - Trasporti e diritto alla mobilità), nella quale il Comune detiene una quota pari al 35,10%;
  • TPER SpA (10 - Trasporti e diritto alla mobilità), società quotata nella quale il Comune detiene una quota pari al 30,11%; la società è a capo dell'omonimo gruppo e nel 2021 ha redatto il bilancio consolidato con le seguenti società controllate: Omnibus scarl (51%), TPF scarl (97%), TPB scarl (85%), MA.FERsrl (100%), Dinazzano PO (95,35%), SST srl (51%), HERM srl (94,95%);
  • LEPIDA scpa (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione), società costituita secondo il modello dell’in house providing, nella quale il Comune detiene una partecipazione pari allo 0,0014%

Ritenuto quindi di individuare le seguenti Partecipazioni non Comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica, in quanto non rientranti nelle definizioni previste dal Decreto e dal Principio Contabile di Riferimento ai punti:
  • Aeroporto G. Marconi SpA, società quotata nella quale il Comune di Bologna detiene una quota del 3,88% e non risulta a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna;
  • AFM SpA, nella quale il Comune detiene una quota pari al 15,86% e non è a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna;
  • HERA SpA, società quotata nella quale il Comune di Bologna detiene una quota pari al 8,40% e non risulta a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna;

Dato atto che, per ciascuno degli enti e società sopra indicati e compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica sono stati esaminati i valori dell'attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) relativi ai bilanci 2021 ai fini di valutare l'incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune di Bologna, con il seguente esito:


Ente o società
Incidenza attivo patrimoniale
Incidenza patrimonio netto
Incidenza ricavi caratteristici
Acer Provincia di Bologna
8%
4%
13%
Asp Città di Bologna
6%
5%
14%
ATC spa in liquidazione
0,3%
0,001%
0,01%
Autostazione di Bologna srl
0,2%
0,1%
0,3%
Bologna Servizi Cimiteriali srl
0,5%
0,5%
2%
CAAB spa
2%
2%
1%
Finanziaria Bologna Metropolitana spa in liquidazione
0,3%
0,3%
0,1%
Fiere Internazionali di Bologna _ BolognaFiere SpA
13%
6%
8%
Fondazione Aldini Valeriani
0,2%
0,01%
1%
Fondazione Cineteca di Bologna
1%
1%
1%
Fondazione Emilia Romagna Teatro
0,3%
0,04%
2%
Fondazione per l’Innovazione Urbana
0,05%
0,01%
0,3%
Fondazione Museo Ebraico di Bologna
0,03%
0,04%
0,03%
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
2%
1%
3%
Fondazione Villa Ghigi
0,02%
0,01%
0,2%
Interporto di Bologna spa
1%
1%
4%
Lepida scpa
3%
3%
10%
SRM srl
2%
2%
19%
TPER spa
13%
6%
34%

Ritenuto:
  • di consolidare gli enti e società il cui bilancio è rilevante rispetto ai requisiti dimensionali, ovvero: ASP Città di Bologna, ACER Provincia di Bologna, Fiere Internazionali di Bologna_BolognaFiere spa, TPER SpA, SRM srl, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Interporto di Bologna spa e LEPIDA scpa;
  • di considerare, per BolognaFiere spa, TPER SpA e ACER Provincia di Bologna, il bilancio consolidato;
  • di consolidare, nonostante l'irrilevanza del bilancio, la società Autostazione di Bologna srl in quanto in house providing che produce un servizio di interesse generale, la Fondazione Cineteca di Bologna in quanto interamente partecipata dal Comune di Bologna (includendo nel perimetro di consolidamento anche le società da quest'ultima controllate: L'Immagine Ritrovata srl e Modernissimo srl), nonchè la società CAAB spa, in ossequio al principio di continuità e costanza, al fine di rendere comparabile il bilancio consolidato 2022 con i precedenti, non modificando significativamente il perimetro di consolidamento;
  • di escludere dal perimetro di consolidamento le altre società/enti, ivi compresa FBM spa in liquidazione, costituita secondo il modello dell'in house providing ma che, a seguito della cessione del ramo di azienda avvenuta in data 25 ottobre 2018, non riceve più affidamenti diretti dai soci;

Verificato che la sommatoria delle percentuali dei bilanci 2021 singolarmente considerati irrilevanti presenta, rispetto al bilancio della capogruppo, un'incidenza del 6% con riferimento al valore della produzione, del 2% con riferimento al totale attivo e dell’1% con riferimento al patrimonio netto;

Dato atto che il calcolo dell'irrilevanza è stato effettuato rapportando i dati di bilancio al 31/12/2021 di società ed Enti ai dati di bilancio al 31/12/2021 del Comune di Bologna e che si procederà alla verifica della sussistenza dell'irrilevanza anche alla luce dei bilanci consuntivi al 31/12/2022 quando si renderanno disponibili;

Visto che il Principio Contabile di riferimento nell'attuale formulazione prevede al punto 4.4.:
  • il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate; nel caso di applicazione del metodo integrale in presenza di partecipazioni non totalitarie, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo;
  • il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e gli enti strumentali partecipati;
  • se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti;

Considerato che il Principio Contabile di riferimento nell'attuale formulazione prevede, inoltre:
  • che i componenti del gruppo debbano trasmettere all'Ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dalla capogruppo nel Regolamento di contabilità, ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto dal punto 3.2 del Principio stesso, ovvero entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento ;
  • al punto 3.2 che la capogruppo comunichi agli enti, alle aziende e alle società incluse nell'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio e che trasmetta a ciascuno di tali Enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
  • al medesimo punto 3.2 che la capogruppo impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, con riferimento:
  • ai tempi e modalità di trasmissione dei bilanci e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato;
  • alle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che devono essere trasmesse. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa e la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011;
  • alle istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico - patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica;

Ritenuto, quindi, di impartire alle società ed enti compresi nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2022 le seguenti direttive alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazione del mancato adeguamento:
  • per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.Lgs.118/2011 al p.to 4.18,come da allegato, parte integrante delle presente deliberazione;
  • adozione del criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo;
  • redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;
  • trasmissione, entro il 13 febbraio 2023 dell'elenco dei crediti e debiti, dei costi e ricavi nei confronti del Comune di Bologna, distinti in base alle linee di attività definite dalle convenzioni e corredati da nota esplicativa; tale documento potrà essere rettificato al momento della trasmissione del bilancio, qualora si evidenziassero degli errori o nel caso di informazioni sopraggiunte in seguito;
  • trasmissione entro il giorno 10 marzo 2023 del dato relativo ai crediti e debiti asseverato dall'organo incaricato della revisione legale dei conti ;
  • trasmissione entro il 15 giugno 2023 dei bilanci di esercizio approvati dall'Assemblea dei soci, unitamente alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs 118/2011 e alle operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); in caso di bilancio consolidato i suddetti dati sono richiesti entro il 15 luglio, con riferimento al bilancio consolidato e secondo lo schema di cui all'allegato n.11 del D.Lgs 118/2011; per la società TPER è richiesto anche di inviare il dettaglio dei rapporti relativi all'affitto ramo d'azienda con SRM (suddivisione per categoria di immobilizzazione come da schema arconet degli investimenti/ammortamenti/fondo ammortamenti);
  • esporre nel bilancio di esercizio le partite verso soggetti del perimetro di consolidamento relative a rapporti di debito/credito e costo/ricavo per intero, senza compensazioni;
  • nel caso di partite infragruppo tra Enti e Società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica si chiede di trasmettere al Comune di Bologna le partite già conciliate tra gli Enti coinvolti, ovvero di indicare gli importi coincidenti nelle contabilità dei due Enti e Società e di evidenziare e motivare le eventuali differenze;


Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto l’art. 28 del Regolamento di Contabilità;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell' Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti e dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti e dell'Area Risorse Finanziarie;

A voti unanimi e palesi;
DELIBERA

1) DI AGGIORNARE per l’esercizio 2022 la ricognizione degli enti, delle aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna e il perimetro di consolidamento ai sensi del punto 3 del principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (Allegato 4/4 D.lgs n.118/2011 e ss.mm);

2) DI APPROVARE, sulla base della ricognizione illustrata in premessa, i seguenti elenchi:

Elenco degli Enti e delle Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna per l'esercizio 2022:
  • ACER provincia di Bologna (8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa), capogruppo dell’omonimo gruppo costituito anche dalle società controllate:
    • ACER PROMOS (8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa,
    • Acer SERVIZI (8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa);
  • ASP Città di Bologna (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia);
  • ATC SpA in liquidazione (10- Trasporti e diritto alla mobilità);
  • Autostazione di Bologna srl (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione);
  • Bologna Servizi Cimiteriali srl (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia); la società detiene la seguente partecipazione nella società controllata:
    • Bologna Servizi funerari srl (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia);
  • CAAB spa (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione)
  • FBM spa in liquidazione (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione);
  • Fiere Interazionali di Bologna SpA_ BolognaFiere spa (14 - sviluppo economico e competitività);dando atto che la stessa risulterà esclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica nel caso in cui la percentuale detenuta dal Comune di Bologna a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale in natura dovesse risultare inferiore al 20%
  • Fondazione Aldini Valeriani (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione);
  • Fondazione Cineteca (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali); la Fondazione detiene le seguenti partecipazioni in società controllate:
    • L'Immagine Ritrovata srl (5 -Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
    • Modernissimo srl (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali);
  • Fondazione Emilia Romagna Teatro- ERT (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
  • Fondazione per l'Innovazione Urbana (7- Turismo)
  • Fondazione Museo Ebraico di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
  • Fondazione teatro Comunale di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
  • Fondazione Villa Ghigi (9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)
  • INTERPORTO di Bologna spa (10- Trasporti e diritto alla mobilità)
  • LEPIDA scpa (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione)
  • SRM srl (10- Trasporti e diritto alla mobilità)
  • TPER spa (10- Trasporti e diritto alla mobilità), capogruppo dell'omonimo gruppo costituito anche dalle società controllate:
    • Omnibus scarl, (10- Trasporti e diritto alla mobilità),
    • TPF scarl, (10- Trasporti e diritto alla mobilità,)
    • TPB scarl, (10- Trasporti e diritto alla mobilità),
    • MA.FER srl, (10- Trasporti e diritto alla mobilità),
    • Dinazzano PO spa, (10- Trasporti e diritto alla mobilità),
    • SST srl, (10- Trasporti e diritto alla mobilità),
    • HERM srl (10- Trasporti e diritto alla mobilità).

Elenco degli Enti e delle Società comprese nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2022:
  • ACER Provincia di Bologna (consolidamento proporzionale del bilancio consolidato del gruppo);
  • ASP Città di Bologna (consolidamento integrale);
  • Autostazione di Bologna srl (consolidamento integrale);
  • CAAB spa (consolidamento integrale);
  • Fiere Internazionali di Bologna_ Bologna Fiere Spa (consolidamento proporzionale); dando atto che la stessa risulterà esclusa dal consolidamento nel caso in cui la percentuale detenuta dal Comune di Bologna a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale in natura dovesse risultare inferiore al 20%
  • Fondazione Cineteca di Bologna (consolidamento integrale), comprendendo nel consolidamento anche le società da questa controllate: L'Immagine Ritrovata e Modernissimo srl;
  • Fondazione Teatro Comunale di Bologna (consolidamento proporzionale);
  • INTERPORTO di BOLOGNA SpA (consolidamento proporzionale);
  • LEPIDA scpa (consolidamento proporzionale);
  • SRM Srl (consolidamento integrale);
  • TPER SpA (consolidamento proporzionale del bilancio consolidato del gruppo).

3) DI APPROVARE le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2022 citate in premessa, nonché le categorie e le aliquote di ammortamento dei cespiti che dovranno essere applicate dagli stessi, come da allegato parte integrante della presente deliberazione


      Documenti allegati - parte integrante