Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 241148  /  2021
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  108   /  2021
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  101   /  2021
Data seduta 25/05/2021
Data esecutività 25/05/2021
Unità di riferimento Ufficio di Piano
Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON RIVARCHITETTURE S.R.L. E FERRUCCIO FRASCARI S.P.A. RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA SCHEDA I-18A VIA RIVANI, 35/2 DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) “PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE URBANA DIFFUSA”.


Testo dell'atto

LA GIUNTA
Premesso che

con deliberazione consiliare O.d.G. n. 133 del 14 luglio 2008, P.G. n. 148289/2008, è stato approvato, ai sensi dell'art. 32, comma 9, della L.R. n. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale (PSC), in vigore dal 10 settembre 2008 che, fra le scelte strategiche individuate, comprendeva l'obiettivo di governare la qualificazione diffusa sul territorio (in specifico negli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa e Ambiti storici), mediante interventi di modesta entità;
con deliberazione consiliare O.d.G. n. 144 del 4 maggio 2009, P.G. n. 88725/2009, è stato approvato, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, il primo Piano operativo comunale (POC), esecutivo dal 3 giugno 2009;
con deliberazione consiliare O.d.G. n. 244 del 26 maggio 2014, P.G. n 140283/2014, è stata adottata la variante al POC "Programma per la qualificazione urbana diffusa", per una serie di interventi per i quali erano stati siglati accordi con privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, approvati con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 54184/2014, esecutiva dal 27/03/2014;
la suddetta variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 35935/2015 del 23/02/2015 ed è esecutiva dal 25/03/2015, data di pubblicazione sul BURERT;
tra gli interventi per la qualificazione diffusa il citato POC include una trasformazione complessa, prevista dalle Schede relative ai cinque comparti d’intervento I-18A, B, C, D ed E, rispondente alle previsioni di cui all’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e art. 11 Legge 241/1990 sottoscritto nel 2014 tra il Comune e i proprietari delle aree interessate;
tale trasformazione prevedeva la demolizione di capannoni a uso industriale dismessi siti in via Rivani, con successiva utilizzazione parziale dei volumi demoliti (6.500 mc) per la costruzione di una palazzina a uso residenziale nella stessa area e con delocalizzazione dei restanti volumi verso i lotti di cui alle Schede B, C, D, E;
a seguito della predetta demolizione sono già stati realizzati gli interventi consequenziali di cui alle Schede I-18B via della Birra, 21, I-18C via Bertocchi e I-18D via De Carolis;
per l’intervento di cui alla Scheda I-18E via del Giorgione, che concluderà la complessiva trasformazione sopra richiamata, il POC prevede che esso sia subordinato “alla demolizione degli edifici esistenti nell’area di intervento di via Rivani e alla stipula della convenzione attuativa dello stesso intervento (vd Scheda A)”;
relativamente alla Scheda I-18E è stata depositata richiesta di Permesso di Costruire P.G. n. 102403/2021 per l’intervento privato e per le relative opere di urbanizzazione è in via di definizione la relativa convenzione;


Atteso che

l’attuazione della trasformazione specifica di cui alla Scheda I-18A via Rivani, 35/2, Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto n. 78 Situazione Croce del Biacco – Quartiere San Vitale è prevista dal POC come intervento edilizio diretto mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, previa stipula di convenzione, ed è previsto che le opere di urbanizzazione siano attuate secondo idonea procedura definita nella convenzione stessa;
per gli interventi in oggetto, che riguardano l’area confinante a nord con una palazzina direzionale che si affaccia su via Rivani, a est con dei capannoni industriali, a ovest con un complesso residenziale e a sud con un’area industriale dismessa, sono stati presentati rispettivamente una S.C.I.A. per l’intervento privato, P.G. n. 103438/2020 del 7/03/2020, e una richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione delle dotazioni territoriali, P.G. n. 71084/2020 del 14/02/2020;
il POC prevede, a titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti”, la realizzazione di una pista ciclabile su via Rivani che connetta i due tratti di pista ciclabile esistenti su via Due Madonne e verso viale Lenin;
l’interesse pubblico rispetto a tale opera risulta però superato, essendo stato valutata dal Comune più opportuna la realizzazione del collegamento pedonale meglio descritto negli elaborati di progetto e la trasformazione della via Rivani in zona a limitata percorrenza veicolare (zona 30), in luogo della pista ciclabile, anche al fine di preservare il più possibile la sosta esistente;
il collegamento pedonale e la trasformazione della via Rivani in zona a limitata percorrenza veicolare (zona 30) di progetto, in luogo della pista ciclabile, deriva dalla richiesta del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, i cui pareri espressi risultano agli atti del Settore;
l’Attuatore si obbliga pertanto a eseguire il citato collegamento pedonale a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione, con previsione della cessione al Comune della relativa area, secondo il cronoprogramma allegato allo schema di convenzione quale allegato B, fermo restando che l’inizio dei lavori dovrà essere concordato con gli uffici comunali in quanto trattasi di opere stradali da realizzare su viabilità esistente;
le quote di dotazioni dovute e non realizzate saranno monetizzate;
dei dati quantitativi dell'intervento e delle dotazioni territoriali previste negli elaborati grafici di progetto allegati alla richiesta di Permesso di Costruire, agli atti del Settore Ufficio di Piano, è stata verificata la conformità alle previsioni del POC Programma per la qualificazione urbana diffusa e alle norme di regolamento urbanistico edilizio;
il POC è stato oggetto di Valsat, approvata dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000, che ne ha valutato la sostenibilità ambientale;

Considerato che

l'attuazione della scheda di POC I-18 A risponde agli obiettivi di realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, per cui una quota del 15% della suddetta scheda e delle schede collegate I-18 B, D, E viene destinata a tale scopo, per un totale complessivo di 726 mq;
il Soggetto Attuatore, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 6 del documento “Relazione e integrazione alle norme” del POC, intende monetizzare l'intera quota e versare quindi al Comune di Bologna il contributo finalizzato ivi previsto contestualmente alla efficacia della SCIA relativa all’edificio privato;

Valutato che

si intende ora procedere alla traduzione in apposita convenzione delle obbligazioni da assumersi per la realizzazione del citato intervento di interesse pubblico;
il Soggetto Attuatore, RIVARCHITETTURE S.r.l., allo stato non risulta proprietario delle aree destinate nel citato POC a dotazioni territoriali, comprese nei mappali del Catasto Terreni 51, 642, 641, 640, 764, di cui a tutt’oggi è proprietaria la Società FERRUCCIO FRASCARI S.p.A.;
la Società FERRUCCIO FRASCARI S.p.A. partecipa pertanto alla convenzione per quanto di spettanza unitamente al Soggetto Attuatore, obbligandosi alla cessione al Comune delle suddette aree;


Verificato che

la deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 35935/2015 del 23/02/2015, con la quale è stata approvata la variante al POC Programma per la qualificazione urbana diffusa, ha stabilito che “..per gli interventi per i quali il Piano non prevede l'assoggettamento a Piano Urbanistico Attuativo (PUA), la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché la cessione delle aree e delle opere all'Amministrazione Comunale verrà effettuata previa sottoscrizione di una convenzione, da valere anche ai sensi dell'art. 28 bis del DPR 380/2001, redatta secondo lo schema approvato dal Consiglio Comunale unitamente al Regolamento delle Opere di Urbanizzazione a scomputo con deliberazione OdG 223/2014 del 12.05.2014 P.G.n. 117730/2014 fatte salve le specifiche ed integrazioni ritenute necessarie dal Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici..";
il Settore Ufficio di Piano, nella predisposizione dello schema di convenzione allegato, si è conformato allo schema approvato con la citata deliberazione consiliare P.G. n. 117730/2014 esecutiva dal 24/05/2014;

Dato atto che

in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che prevede, all’art. 2, comma 2, lettera b), che le amministrazioni pubbliche deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio provvedano ad acquisire, relativamente ai soggetti privati proponenti, l'informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle azioni di trasformazione del territorio;
in data 9 marzo 2018 la Regione Emilia-Romagna ha siglato il “Protocollo d’intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture - UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna ed il Commissario delegato per la ricostruzione, per la repressione e prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell’attività urbanistica ed edilizia”, approvato con D.G.R. n. 15 del 08/01/2018, che nell’ambito della collaborazione tra Regione e Prefetture riguardo ai predetti adempimenti antimafia prevede, tra l’altro, l’inserimento di clausole risolutive degli atti sottoscritti con gli operatori privati qualora emergessero informazioni interdittive antimafia a carico degli stessi;
risulta pertanto necessario prevedere l’approvazione e la sottoscrizione specifica di una clausola risolutiva espressa della convenzione, per l’ipotesi in cui dovessero essere rilasciate dalla Prefettura informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. 159/2011 riguardo ai proponenti;
nei confronti dei proponenti, che hanno dichiarato sotto la propria responsabilità che non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, né sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le proprie scelte e i propri indirizzi come previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, la relativa richiesta è stata debitamente formulata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 14 aprile 2021, ma all’attualità non è stato possibile completarla poiché il sistema non consente di procedere qualora il valore delle opere sia inferiore a € 150.000,00, come nel caso di specie;

Dato atto altresì che

la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, al comma 4 dell’art. 4, “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”, consente il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette a intervento diretto;

con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 519336/2020, esecutiva dal 9/12/2020, è stata adottata la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, con contestuale approvazione del Regolamento Edilizio;

da tale data si applica il regime di salvaguardia di cui all’art. 27 della legge regionale citata; l’art. 0.1k della Disciplina di Piano prevede che la disciplina di salvaguardia non si applica ai titoli edilizi regolarmente presentati prima della data della delibera di adozione del PUG, per attuare le previsioni soggette a intervento diretto di Piani Operativi Comunali non ancora scaduti;

Preso atto

che l'intervento previsto nello schema di convenzione allegato non risulta in contrasto con le strategie del Piano Urbanistico Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 519336/2020, in quanto persegue finalità di rigenerazione urbana e non comporta consumo di suolo urbano, ma prevede il riutilizzo di volumetria esistente, ciò che lo rende compatibile con la nuova disciplina del Piano;


Visto

lo schema di convenzione da sottoscriversi tra il Comune di Bologna, il Soggetto Attuatore e il Soggetto Proprietario delle aree destinate a dotazioni territoriali, allegato al presente atto quale parte integrante;

Visti

gli artt. 2, 4 e 27 della L.R. n. 24/2017;
la L.R. n. 20/2000;
il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
l’art. 28 della legge 14 agosto 1942, n. 1150 e s. m. i.;
l’art. 48 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
l’Ordinanza del Sindaco P.G.n. 389122/2020 dell’1 ottobre 2020;
la Determinazione Dirigenziale del Direttore dell’Ufficio di Piano P.G. n. 496161/2020 del 26 novembre 2020;

Dato atto che

il contenuto del presente atto comporta riflessi sulla situazione patrimoniale dell'Ente e che tali riflessi saranno definiti puntualmente al momento del rilascio del titolo edilizio e recepiti negli strumenti di programmazione dell'Ente;
il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente dell’U.I. Pianificazione Attuativa del Settore Ufficio di Piano, Dott. Davide Fornalè;
ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito www.comune.bologna.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano;
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Su proposta del Settore Ufficio di Piano, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscriversi tra il Comune di Bologna, il Soggetto Attuatore e il Soggetto Proprietario delle aree destinate a dotazioni territoriali, allegato alla presente quale parte integrante, unitamente ai suoi allegati A - CU (la planimetria delle aree interessate dall’intervento) e B - Cronoprogramma, relativamente agli interventi previsti per l’area I-18A via Rivani, 35/2 del POC “Programma per la qualificazione urbana diffusa”;
2. DI PRENDERE ATTO CHE il Soggetto Attuatore, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 6 del documento “Relazione e integrazione alle norme” del citato POC, si impegna a monetizzare l'intera quota destinata agli obiettivi di realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale e a versare al Comune di Bologna il contributo finalizzato ivi previsto contestualmente alla efficacia della SCIA relativa all’edificio privato;
3. DI STABILIRE fin d'ora che tutte le spese relative alla stipulazione dell'atto allegato, con ogni altra, anche fiscale, dipendente e conseguente siano a carico del Soggetto Attuatore;
4. DI STABILIRE che la stipulazione dell’atto allegato avvenga entro e non oltre 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, onde garantire la massima celerità nell’ultimazione degli interventi previsti e nell'attuazione del programma, nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 della L.R. 24/2017;
5. DI DARE MANDATO al Dott. Davide Fornalè, Dirigente Responsabile dell’U.I. Pianificazione Attuativa dell’Ufficio di Piano, che stipulerà in nome e per conto del Comune di Bologna, di inserire in sede di sottoscrizione dell'atto, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, tutte le precisazioni e integrazioni che si rendessero necessarie o utili a definirlo in tutti i suoi aspetti;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.

Infine, con votazione separata, all’unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.


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