Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 682372  /  2022
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  328   /  2022
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  274   /  2022
Data seduta 18/10/2022
Data esecutività 19/10/2022
Unità di riferimento Direzione Generale - Area Programmazione e Statistica
Oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021


Testo dell'atto

LA GIUNTA COMUNALE


Premesso che:

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (d’ora in poi PIAO) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’obiettivo di “assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”.

- il quadro normativo è stato successivamente integrato e modificato dalle disposizioni di cui:


● all’art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
● all’art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, introduttivo del comma 6-bis;
● all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, per quanto attiene le disposizioni di cui al comma 6-bis e introduttivo del comma 7-bis.
- in conseguenza delle modifiche intervenute, il testo coordinato del citato articolo 6, che si compone di 10 commi, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano integrato di attività e organizzazione, Piano con durata triennale e da aggiornare annualmente;

- secondo tale norma il PIAO, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

- il Piano definisce altresì le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;

- in base alla citata normativa, entro il 31 marzo 2022, con un Decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dovevano essere individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (cfr. art 6, comma 5, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021) ed entro il medesimo termine, con Decreto Interministeriale doveva essere definito il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cfr. art. 6, comma 6, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021).


Verificato che:

- la gestazione dei provvedimenti attuativi è stata molto più lunga e complessa del previsto, con diversi passaggi che si sono susseguiti fino alla approvazione definitiva e successiva pubblicazione:

● del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 in data 30 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale;
● del Decreto interministeriale che definisce il contenuto e lo schema tipo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui all’art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 in data 30 giugno 2022 sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

- il percorso che ha reso attuativo il PIAO è stato caratterizzato da incertezze, continui rinvii, diversi pareri contrastanti e, tra questi, quelli del Consiglio di Stato che, il 26 maggio 2022, con il parere 902/2022, pur esprimendosi in modo favorevole sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione del contenuto del PIAO, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, continua a manifestare dubbi sull’effettiva portata semplificatoria dello stesso e sul rischio ancora presente - e che già ebbe a rilevare nel suo parere precedente -, che il PIAO si risolva in una giustapposizione di Piani.

Dato atto che il citato quadro normativo prevede due diverse date per l’approvazione del PIAO:

- a regime il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio e aggiornato, a scorrimento, annualmente. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto 30 giugno 2022, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;
- in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del DL n. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1, del DL n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022, il PIAO doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2022, il termine del 31 gennaio è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
Preso atto che l’intreccio delle disposizioni intervenute e in precedenza evidenziate ha reso estremamente incerto il quadro delle scadenze, con particolare riferimento all'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione.

Verificato infatti che, in relazione al differimento di 120 giorni per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, disposto dall’art. 8, comma 3, del Decreto 30 giugno 2022 possono esservi due diverse letture: una che ritiene che i 120 giorni decorrano dalla data di effettiva approvazione del bilancio da parte di ogni ente locale e una che invece, stante anche la tardiva approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, ritiene che tale termine di differimento segua il termine di approvazione dei bilanci previsionali fissato dalle norme di legge (ad oggi 31 agosto 2022), con la conseguenza che tutti i Comuni (anche quelli che pur avendo già approvato il bilancio non hanno ancora adottato il PIAO) potrebbero approvare il PIAO entro il 31 dicembre 2022.

Rilevato che, con proprio atto di orientamento P.G. n. 486050/2022 del 05/08/2022, si è valutato:

- di considerare il 2022 come una sorta di “anno di prova”, nel corso del quale cercare di capire come integrare i diversi documenti (evitando doppioni o contraddizioni), anche cogliendo al loro interno e declinando obiettivi e azioni verso la dimensione del “valore pubblico”, attraverso la condivisione e il coordinamento tra le diverse aree e funzioni dell’organizzazione interessate;

- di aderire ad una interpretazione della norma che fa decorrere il termine di differimento a partire dal termine di approvazione dei bilanci previsionali fissato dalle norme di legge, interpretazione che consente di individuare per tutti gli enti locali la stessa scadenza, ponendo gli stessi nelle medesime condizioni ed evitando, quindi, una interpretazione della scadenza dei termini “a geografia variabile”;

Preso atto che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022:


● all’art. 1, comma 1, stabilisce per i comuni con più di 50 dipendenti, gli adempimenti che vengono soppressi in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
● all’art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;
● all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
● all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO stabilisce:

● all’art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni (e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale):
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Dato atto che:


- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2021/123 , DC/PRO/2021/133 , PG n. 579986/2021 del 23/12/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2021/124, DC/PRO/2021/119 , PG n.580046/2021 del 23/12/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2022 – 2024;

- il Comune di Bologna ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO, sono assorbiti nel Piano stesso:


a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con delibera di Giunta Comunale Rep. n. DG/2022/10, DG/PRO/2022/11, P.G. n. 42806/2022 del 25/01/2022 e successive modifiche e integrazioni;

b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale DG/2022/83, DG/PRO/2022/86, P.G. 150771/2022 del 29/03/2022;

c) Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con Delibera di Giunta Rep. DG/2021/294, DG/PRO/2021/275, PG n. 581082/2021 del 23/12/2021;

d) Piano della Performance-piano dettagliato degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti, Aree, Settori, Istituzioni e Quartieri per l'anno 2022 e Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta Rep. DG/2021/297, DG/PRO/2021/312, PG n. 582329/2021 del 23/12/2021;

e) Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con delibera di Giunta Rep. DG/2021/276, DG/PRO/2021/298, P.G. n. 563480/2021 del 14/12/2021;

Ritenuto che, anche in considerazione di quanto in precedenza esplicitato, il PIAO del Comune di Bologna relativo al triennio 2022-2024, approvato a pochi mesi dalla conclusione dell’esercizio 2022, quando tutti i piani che ne costituiscono il contenuto sono già stati approvati in precedenza, assuma esclusivamente un carattere ricognitorio e con limitata o nulla valenza programmatoria.

Dato atto che l'Area Personale e Organizzazione è informata dei contenuti del documento e del percorso per la sua approvazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. L. 174/2012, dei parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi, rispettivamente, dal Direttore Generale e dalla Responsabile dell'Area Programmazione e Statistica;



Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, in considerazione del fatto che il PIAO 2022-2024 richiama atti già approvati in precedenza, come sopra esplicitato;

Su proposta della Direzione Generale e dell'Area Programmazione e Statistica;

A voti unanimi e palesi;


DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 allegato A alla presente deliberazione e il suo allegato A.1, parte integrante e sostanziale;

2. DI ESCLUDERE dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

3. DI DARE MANDATO alla Capo Area Programmazione e Statistica di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.



Infine, con votazione separata, all'unanimità:
D E L I B E R A
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante