Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 132758  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  87   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  66   /  2020
Data seduta 01/04/2020
Data esecutività 01/04/2020
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Oggetto EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ - VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG 2020 - 2022.


Testo dell'atto

LA GIUNTA



- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati:
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3”;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3”;

- Atteso che mediante l’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” si è provveduto:
a) in via di anticipazione, nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, al riparto di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
b) alla erogazione individuata nell’allegato di cui al citato provvedimento al Comune di Bologna dell’importo spettante, secondo i criteri di riparto individuati nell’art. 2 comma 1 del medesimo provvedimento, della somma di Euro 2.062.703,93;
c) a definire che gli importi ripartiti ai Comuni siano da utilizzarsi per l’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
- di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
d) a stabilire che i servizi sociali di ciascun Comune individuano la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Considerato che nella contingente e perdurante situazione di emergenza sanitaria nel Comune di Bologna appare maggiormente idoneo ed efficace per l’attuazione delle misure di solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla suddetta emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno in carico ai Servizi sociali procedere:
a) ad acquisire esclusivamente buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari ed altresì prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio e non all’acquisto diretto di generi alimentari, operazione complessa ed altresì maggiormente esposta a rischi per la tutela della salute nella presente contingenza;
b) ad acquisire i suddetti buoni spesa a mezzo di società di servizi che garantisca una gestione unitaria nonché una capillarità di accesso dell’utenza sul territorio, da individuare e convenzionare con separato atto gestionale;
c) ad acquisire ed erogare i suddetti buoni spesa in modalità preferibilmente dematerializzata limitando l’esposizione degli operatori e dei cittadini a rischi per la tutela della salute;
d) ad individuare gli esercizi convenzionati presso i quali i buoni spesa potranno essere utilizzati mediante un avviso di adesione alla misura di solidarietà alimentare da pubblicare su Iperbole con separato atto gestionale;
- Ritenuto di individuare in dettaglio nell’allegato parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione il disciplinare relativo ai criteri e alle modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 sopracitata, tenuto conto in modo particolare che l’Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità provvederà alla gestione operativa della presente misura di solidarietà alimentare, al fine di fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 nonché a quelli attestati in stato di bisogno già in carico al Servizio sociale territoriale unico;

Ritenuto altresì di prevedere che l’individuazione dei beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare venga effettuata dal Servizio sociale territoriale unico che:
- riceve le istanze dematerializzate dei cittadini sotto forma di auto dichiarazione mediante certificazione sostitutiva e certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni da inoltrarsi esclusivamente a mezzo mail alla casella di posta elettronica del Comune di Bologna dedicata che viene appositamente costituita e pubblicizzata alla cittadinanza;
- individua altresì i nuclei in stato di bisogno già in carico al Servizio sociale territoriale unico in condizione economica di indigenza secondo i vigenti criteri per l’erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito che risultino in condizione di maggiore privazione nella contingenza della presente emergenza sanitaria;

Ritenuto infine di stabilire:
- che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei residenti nel comune di Bologna ed altresì persone e nuclei domiciliati nel Comune in conseguenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazione agli spostamenti sul territorio nazionale e segnatamente ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli individuati tra quelli già in stato di bisogno dal Servizio sociale territoriale unico, rimanendo fermo che è causa ostativa alla concessione del beneficio che l’istante o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato;
- che sono individuati i sotto indicati eventi causali di effetti economici negativi anche temporanei causati dell'emergenza da COVID-19:
a) la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
b) la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;
c) l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
d) altre cause determinate da specificarsi da parte dell’istante nella auto dichiarazione;
- che è causa di esclusione dalla concessione del beneficio l’essere in possesso alla data del 31 marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di depositi bancari o postali di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro;
- che è motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito alla data della istanza e relativamente al mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura di importo complessivo superiore a Euro 780,00 euro;
- che persone e nuclei i quali alla data della istanza e relativamente al mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, hanno percepito redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura di importo complessivo superiore a Euro 780,00 euro, potranno essere ammessi secondariamente e compatibilmente alla disponibilità delle risorse economiche, alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e persone con minore disponibilità economica auto dichiarata nella istanza e a pari disponibilità con priorità per i nuclei familiari più numerosi;

Considerato che sulla base dell’analisi dei nuclei popolazione residente al 31 dicembre 2019, in relazione alla composizione numerica dei nuclei medesimi ed alla loro frequenza, nonché della necessità di sostenere con modalità progressiva persone e nuclei per il sostentamento primario di generi alimentari e di prima necessità in relazione alla composizione numerica dei nuclei medesimi e, da ultimo, sulla base della necessità di riparto della risorsa assegnata pari a Euro 2.062.703,93, pare opportuno stabilire che il contributo mediante buoni spesa venga concesso come di seguito indicato, definendo una platea potenziale di 6.700 persone e nuclei alle quali possa essere concesso il beneficio:
- nuclei familiari unipersonali Euro 150,00;
- nuclei familiari di due persone Euro 250,00;
- nuclei familiari di tre persone Euro 350,00;
- nuclei familiari di quattro persone Euro 400,00;
- nuclei familiari di cinque persone Euro 500,00;
- nuclei familiari di sei persone e oltre Euro 600,00.

- Ritenuto necessario pertanto adottare gli indirizzi e i criteri sopra descritti per rendere celermente fruibile la misura di solidarietà alimentare in premessa descritti, individuando metodi e strumenti compatibili con l'emergenza in corso anche al fine di limitare al massimo le necessità di spostamento delle persone sia in fase di richiesta sia in fase di ammissione e fruizione dei contributi, nonché di acquisizione ed erogazione delle misure strumentali individuate, approvando il Disciplinare e relativi allegati, parti integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato altresì atto che:
- con deliberazione del Consiglio comunale del 19/12/2019, Repertorio DC/2019/150, P.G. n. 566516/2019, DC/PRO/2019/155, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2020 – 2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale del 19/12/2019, Repertorio DC/2019/149, P.G. n. 566515/2019, DC/PRO/2019/152, è stato approvato il documento unico di programmazione 2020-2022 - Sezione strategica e Sezione Operativa;
- con deliberazione della Giunta comunale del 19/12/2019, Repertorio DG/2019/319, P.G. n. 568844/2019, DG/PRO/2019/301, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020 - 2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- con deliberazione di Giunta del 19/12/2019 Rep. n. DG/2019/322 (P.G. n. 568853/2019; proposta n. DG/PRO/2019/372) sono stati assegnati gli obiettivi ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni e ai quartieri per l'anno 2020;
- che al Comune di Bologna è stato assegnato con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658 il finanziamento pari a euro 2.062.703,93 e che pertanto si rende necessario in via d'urgenza procedere all'adeguamento delle previsioni del Bilancio di previsione 2020-2022 sull’esercizio 2020;

Ritenuto pertanto di far ricorso per motivi d'urgenza all'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

Considerato che:
- risulta opportuno adeguare il Bilancio di previsione 2020-2022 apportando una variazione all’esercizio 2020 e conseguentemente anche il Piano esecutivo di Gestione 2020/2022 e gli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2020, di cui agli allegati facenti parte integrante del presente provvedimento;
- che in relazione al suddetto contributo del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per il tramite del Ministero dell'Interno per interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza COVID19 di euro 2.062.703,93, si è reso necessario istituire nuovi capitoli del PEG 2020 - 2022 di entrata e di spesa, di seguito evidenziati:
A) Capitolo E21520-000 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI - ORD. PROTEZ. CIV. 658/2020 - 29/03/2020;
B) Capitolo U46000-000 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI - ORD. PROTEZ. CIV. 658/2020 - 29/03/2020;

Dato atto che le variazioni di cui sopra risultano coerenti con gli obiettivi per il 2020 così come delineati dalla sopra citata deliberazione di Giunta Rep. DG/2019/322;

Visto l’art. 175 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio possano essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica della stessa entro i successivi sessanta giorni da parte dell’organo consiliare previa acquisizione del parere dell’organo di revisione economico finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 239, primo comma, lett. b, del decreto legislativo 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per assicurare la realizzazione delle iniziative programmate;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto, l'art. 5 del Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visti gli artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale;

Dato atto, inoltre, che è in fase di acquisizione il parere dei Revisori dei Conti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Su proposta dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA


1) DI ADOTTARE gli indirizzi, i criteri le modalità per l’acquisizione e la concessione di contributi economici mediante buoni spesa preferibilmente dematerializzati in premessa meglio specificati, utili per fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e già in carico al Servizio sociale territoriale unico, nel rispetto di quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 che ha assegnato Euro 2.062.703,93 al Comune di Bologna per la realizzazione della misura in premessa meglio descritta, approvando il Disciplinare e relativi allegati, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, corredato altresì sia di uno schema di Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, sia un modello di autocertificazione con la quale procedere alla presentazione delle relative istanze per l'ammissione ai benefici previsti;
2) DI INDIVIDUARE metodi e strumenti compatibili con l'emergenza in corso anche al fine di limitare al massimo le necessità di spostamento delle persone e operatori, sia in fase di acquisizione dei buoni spesa che in fase di richiesta, ammissione e fruizione dei suddetti contributi, nonché di acquisizione ed erogazione delle misure strumentali individuate;

3) DI STABILIRE che l’Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità provvederà alla gestione operativa della presente misura di solidarietà alimentare;
4) DI ASSUMERE quale indirizzo indispensabile quello della definizione di una forma gestionale che abbia le caratteristiche di unitarietà in modo da garantire sia una semplicità di utilizzo dello strumento individuato sia una minore dispersione possibile della misura e segnatamente di procedere:
a) ad acquisire esclusivamente buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari ed altresì prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio e non all’acquisto diretto di generi alimentari, operazione complessa ed altresì maggiormente esposta a rischi per la tutela della salute nella presente contingenza;
b) ad acquisire i suddetti buoni spesa a mezzo di società di servizi che garantisca una gestione unitaria nonché una capillarità di accesso dell’utenza sul territorio, da individuare e convenzionare con separato atto gestionale;
c) ad acquisire ed erogare i suddetti buoni spesa in modalità preferibilmente dematerializzata limitando l’esposizione degli operatori e dei cittadini a rischi per la tutela della salute;

5) DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, una variazione con i poteri d’urgenza di cui all’art 42 del TUEL al Bilancio di Previsione 2020/2022, all’esercizio 2020 come riportato nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) DI VARIARE conseguentemente il PEG per il triennio 2020/2022 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2020 come riportato nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione, per quanto approvato, alla prescritta ratifica da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al tesoriere comunale;


Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


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