Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 436018  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  125   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  109   /  2020
Data seduta 26/10/2020
Data esecutività 27/10/2020
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Oggetto PROROGA DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- in data 30 Gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da Coronavirus Covid-19 emergenza internazionale di salute pubblica raccomandando la Comunità stessa circa la necessità di applicare misure adeguate;

- in data 31 Gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo "Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- che con D.L. 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stata disposta la limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

- con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a far data dal 4 maggio, è stata avviata la fase 2 della emergenza Coronavirus e i Pubblici Esercizi sono stati autorizzati ad effettuare l’asporto;

- con ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020, la Regione Emilia Romagna ha stabilito la riapertura al pubblico degli esercizi di somministrazione dal 18 maggio p.v.;

Premesso inoltre che il D.L del 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio”, ha previsto all’art. 181, le seguenti misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio:

- esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020;


- fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo;

- per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID - 19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di concessioni, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;


- per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti da tale esonero è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. 207720/2020 del 26/05/2020 è stato approvato il “Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione;

- il suddetto Piano Straordinario prevedeva, in coerenza con il D.L “Rilancio”, la sospensione e deroga di singole disposizioni di cui al “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” al fine di consentire l’utilizzo di maggiori spazi, in particolar modo all’aperto, agli esercenti attività di pubblico esercizio di somministrazione;

Considerato che:

- l’art. 109 del D.L. 104/2020, c.d. decreto Agosto, ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la durata delle misure previste a favore delle imprese di pubblico esercizio ai sensi dell’art. 181, già fissata al 31 ottobre dal DL n. 34/2020;

- alla luce della situazione attuale e dell’andamento epidemiologico, permane tuttora la necessità di consentire, laddove possibile, l’utilizzo di maggiori spazi e lo svolgimento di attività all’aperto da parte degli esercenti attività di pubblico esercizio di somministrazione, al fine di scongiurare un aggravarsi della situazione epidemiologica.

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire il rispetto di esigenze di tutela della salute e le misure di distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria, prorogare le deroghe al “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristori annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” previste dal “Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” fino al 31 dicembre 2020, coerentemente a quanto previsto dal D.L. 104/2020;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire parimenti la continuità dell’efficacia di un quadro minimo di regole che devono essere rispettate nel rilascio e nell’esecuzione delle concessioni di natura straordinaria, confermare integralmente gli indirizzi e le ulteriori misure stabiliti dalla deliberazione di Consiglio comunale DC/58/2020 del 26/05/2020 e i criteri operativi definiti dalla deliberazione di Giunta comunale DG/118/2020 del 28/05/2020, con proroga dell’efficacia fino al 31 dicembre 2020 e con integrazione, secondo la seguente riformulazione, dell’indirizzo consiliare in questione: “(...) le occupazioni temporanee e straordinarie devono in ogni caso salvaguardare il transito dei pedoni, delle biciclette e delle persone con disabilità, anche ai fini del rispetto delle misure di distanziamento fisico, (...)”;



Inteso inoltre stabilire che:
- la proroga delle misure di cui trattasi non potrà essere concessa a soggetti che siano stati destinatari di due o più accertamenti della violazione delle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 da parte della Polizia Locale o di altre Forze dell’ordine;
- dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, in caso di violazione delle predette misure, le concessioni straordinarie sono sospese per tre giorni alla prima violazione, sono sospese per sette giorni alla seconda violazione e sono dichiarate decadute alla terza violazione e in tal caso non possono essere nuovamente richieste;

Dato atto inoltre che le concessioni straordinarie già rilasciate, qualora abbiano ad oggetto occupazioni che, sulla base della planimetria depositata, presentano limitate caratteristiche di non conformità con gli indirizzi e criteri operativi citati, s’intendono automaticamente adeguate ad essi, con decorrenza dal 1° novembre 2020;

Dato altresì atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 109 DL 104/2020, per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, è stato conseguentemente incrementato il fondo previsto all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visti:
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio”;

- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d “Decreto Agosto”;
- il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”,

Dato infine atto che:

- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell’Ente in relazione alle minori entrate da canoni per le concessioni di occupazione di suolo pubblico già considerate negli strumenti di bilancio al Capitolo E34760-000 "COSAP - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA  - GETTITO DI COMPETENZA";

- che è stata data preventiva informazione all’U.I. Entrate e all'Area Sicurezza Urbana Integrata;


- della necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’Area Economia e Lavoro e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell’Area Economia e Lavoro


Sentite le Commissioni Consiliari competenti

D E L I B E R A


1) DI PROROGARE le deroghe al “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristori annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” previste dal “Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” fino al 31 dicembre 2020, coerentemente a quanto previsto dal D.L. 104/2020

2) DI CONFERMARE parimenti integralmente gli indirizzi e le ulteriori misure stabiliti dalla deliberazione di Consiglio comunale DC/58/2020 del 26/05/2020 e i criteri operativi definiti dalla deliberazione di Giunta comunale DG/118/2020 del 28/05/2020, con proroga dell’efficacia fino al 31 dicembre 2020, con l’integrazione al seguente indirizzo: “(...) le occupazioni temporanee e straordinarie devono in ogni caso salvaguardare il transito dei pedoni, delle biciclette e delle persone con disabilità, anche ai fini del rispetto delle misure di distanziamento fisico, (...)” e con l’aggiunta del seguente indirizzo: ”al fine di assicurare l’effettiva fruizione della aree oggetto di concessione qualora insistano su stalli di sosta veicolare, i competenti Settori dispongono gli opportuni provvedimenti di regolamentazione della sosta, garantendo agli operatori economici la destinazione a dehors negli orari in cui è ammesso tale uso e prevedendo la destinazione a parcheggio nella restante parte della giornata”;

3) DI DARE ATTO che le concessioni straordinarie già rilasciate, qualora abbiano ad oggetto occupazioni che, sulla base della planimetria depositata, presentano limitate caratteristiche di non conformità con gli indirizzi e criteri operativi citati, s’intendono automaticamente adeguate ad essi, con decorrenza dal 1° novembre 2020;”

4) DI STABILIRE CHE:
- la proroga delle misure di cui trattasi non potrà essere concessa a soggetti che siano stati destinatari di due o più accertamenti della violazione delle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 da parte della Polizia Locale o di altre Forze dell’ordine;
- dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, in caso di violazione delle predette misure, le concessioni straordinarie sono sospese per tre giorni alla prima violazione, sono sospese per sette giorni alla seconda violazione e sono dichiarate decadute alla terza violazione e in tal caso non possono essere nuovamente richieste;

5) DI RISERVARSI fin d’ora di disporre un’ulteriore proroga per il periodo successivo, qualora le misure nazionali citate in premessa dovessero essere ulteriormente prorogate, previa valutazione dell’andamento effettivo delle occupazioni straordinarie e conseguente aggiornamento dell’ambito ed estensione delle deroghe, nonché degli indirizzi e dei criteri operativi, al fine di perseguire un miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’uso dello spazio pubblico, inerenti al sostegno al settore economico della somministrazione, al rispetto del distanziamento fisico per finalità sanitarie, alle esigenze dei residenti e all’accessibilità di pedoni, biciclette e persone con disabilità;”
6) DI STABILIRE che gli eventuali importi dovuti a rimborso a seguito delle predette agevolazioni saranno compensati con eventuali debiti pregressi del contribuente a titolo di COSAP.

Infine, con votazione separata


D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 20000, n. 267


      Documenti allegati - parte integrante