Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 214492  /  2021
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  49   /  2021
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  45   /  2021
Data seduta 10/05/2021
Data esecutività 11/05/2021
Unità di riferimento Ufficio di Piano
Oggetto INTESA AI SENSI DELL'ART.16 BIS DELLA L.R. 37/2002 TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E ITALFERR S.P.A. PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DELLE BARRIERE ANTIRUMORE SULLE LINEE ESISTENTI NELL’AMBITO DELL’INTERCONNESSIONE AV PER VENEZIA, LINEA CINTURA MERCI E LINEA STORICA BOLOGNA – PADOVA.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la presente deliberazione
IL CONSIGLIO

Premesso che:

la società ITALFERR S.p.A., in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con avviso pervenuto in data 11 novembre 2020 e registrato con PG n. 465381/2020 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 37/2002 dell’approvazione del progetto esecutivo delle Barriere Antirumore relative a:
  • Linea Cintura Merci nell’ ambito dell’ interconnessione AV per Venezia
  • Linea Storica Bologna – Padova
progetto che comporterà l’ apposizione di vincolo preordinato all’ esproprio;

in particolare, si tratta di interventi di mitigazione acustica previsti dal programma di risanamento acustico associato alle Linee storiche che interessa tutto il territorio nazionale e consistono nella realizzazione di barriere fono assorbenti, nella demolizione di due edifici di proprietà RFI a margine della linea ferroviaria (casa cantoniera sulla linea storica Bo-Pd e fabbricato tecnologico sulla linea di cintura) e nell'occupazione temporanea di aree da adibire a cantiere;

il progetto esecutivo riguarda interventi da localizzare nella fascia di rispetto dell’infrastruttura ferroviaria prevista dalla legge nella quale, per interventi di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale dell’opera pubblica cui inerisce la fascia di rispetto, l’art. 16-bis co. 1 della Legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri” prevede che l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo comporti variante al POC, apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

Considerato che

ITALFERR S.p.A. ha comunicato di aver dato avvio alle procedure di notifica agli interessati in data 23 novembre 2020, e ha pubblicato sul BUR l'avviso di avvio del procedimento semplificato il successivo 25 novembre;

al termine del periodo di pubblicazione la società ha comunicato con nota registrata con PG n. 21747 del 18 gennaio 2021 che sono pervenute n. 2 osservazioni e ha trasmesso la relativa proposta di controdeduzione;

per quanto di interesse dell’Amministrazione Comunale :
  • con riferimento all’osservazione n. 1, trasmessa anche direttamente anche al Comune con PG. n. 533863/2020, sentiti nel merito il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e Presidente del Quartiere Navile, la richiesta di individuazione di area di sosta pubblica a compensazione della porzione di area cortiliva di modeste dimensioni oggetto di esproprio non è accoglibile anche in ragione dell’impossibilità tecnica di realizzare tale area per motivi di sicurezza stradale;
  • con riferimento all’osservazione n. 2, sentito nel merito il Settore Ambiente e Verde, si è già condiviso con ITALFERR S.p.A. la possibilità di modifica della tipologia di barriera verso una soluzione maggiormente trasparente che non pregiudichi il livello di protezione acustica;

il Comune di Bologna risulta interessato dalla procedura di esproprio con riferimento ai terreni individuati al Foglio 43 Mappali 426 – 440 – 566 e al Foglio 17 – Viabilità stradale Via del Rosario e Via C. Colombo, parzialmente interessati (particella 566) anche da opere complementari al progetto di potenziamento in sede del Passante autostradale;

in merito a tali aree l’U.I. Espropri ha trasmesso alcune osservazioni del Settore Edilizia e Patrimonio a ITALFERR S.p.A. , riscontrate con email del 9 marzo;

con provvedimento Rep. DC/2019/110 P.G.n. 471585/2019 il Consiglio Comunale ha deliberato che avvengano senza corrispettivo le reciproche cessioni, tra Comune di Bologna e R.F.I s.p.a., di aree e porzioni immobiliari interessate sia dalla realizzazione del progetto “ QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA MILANO – NAPOLI: PENETRAZIONE AV DEL NODO DI BOLOGNA” che dagli interventi complementari annessi e connessi; tra i macroprogetti interessati, vi è anche quello indicato come “LINEA ALTA VELOCITA’+interconnessioni con linea BO-FI, linea BO-PD-VE, linea BO-VR e linea BO-MI” nell’ambito del quale rientra l’opera oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che

le aree oggetto d'intervento risultano classificate dal PSC in territorio urbano strutturato, in particolare con riferimento:
  • alla linea storica Bologna Padova, in ambito consolidato per infrastrutture n. 46, disciplinato dall'art. 26 del Quadro Normativo del PSC e dall'art.67 del RUE;
  • con riferimento alla linea di cintura, in ambito in via di consolidamento specializzato n.66 “via C.Colombo (R3.16)” disciplinato dall'art.24 del Quadro Normativo del PSC e dall'art.66 del RUE e in ambito consolidato di qualificazione diffusa specializzato n.106 “Fornace Emiliana” disciplinato dall'art.24 del Quadro Normativo del PSC e dall'art.63 del RUE;

Verificato che

è stato analizzato il sistema dei vincoli e delle tutele riportato nella Tavola dei vincoli e relative schede; le aree sono soggette ai vincoli e tutele di cui al foglio n. 8 scala 1:5000 della Tavola dei Vincoli approvata con deliberazione del Consiglio Comunale PG n. 63845/2020 e dalla medesima Tavola allegata al PUG adottato con deliberazione del Consiglio Comunale PG n. 519336/2020, in regime di salvaguardia dal 9 dicembre 2020;

Preso atto che il progetto prevede la demolizione di due edifici di proprietà RFI a margine della linea ferroviaria, uno dei quali - casa cantoniera sulla linea storica Bo-Pd- è individuato di interesse documentale dal Regolamento Urbanistico Edilizio;
il MiBACT ha già espresso l’esito negativo delle verifiche dell’interesse storico architettonico, in ragione del prevalente interesse della localizzazione rispetto alla tutela.

Considerato che non sussistono alternative localizzative alla collocazione delle barriere antirumore, e quindi l’impossibilità di attuare il progetto salvaguardando l’edificio, si ritiene possibile che lo stesso venga demolito in deroga all'art. 57 del RUE, stante le prevalenti finalità di interesse pubblico coerente alla realizzazione delle mitigazioni acustiche;

Considerato inoltre che

a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 di disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio, il Comune di Bologna ha tempestivamente avviato il processo per adeguare gli strumenti urbanistici ai principi della nuova legge e ha adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG) con deliberazione P.G. n. 519336/2020 del 7 Dicembre 2020, piano che è ora al vaglio del Comitato urbanistico metropolitano (CUM) per il parere di competenza ai fini della successiva approvazione ed entrata in vigore;

Dato atto che le opere risultano interamente comprese nella fascia di rispetto ferroviario e il progetto risulta coerente con il PUG attualmente in regime di salvaguardia, conforme al PSC e al RUE del Comune, ma non sono ricomprese in alcun Piano Operativo Comunale (POC);

Ritenuto che, in considerazione della natura di opera pubblica in oggetto, vi siano le condizioni per esprimere l’assenso all’intesa prevista dall’art. 16-bis della Legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 per l’approvazione del progetto esecutivo delle Barriere Antirumore sulle linee esistenti nell'ambito dell'interconnessione AV per Venezia, linea cintura merci e linea storica Bologna-Padova;

Dato atto che

ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito http://dru.iperbole.bologna.it/ nella sezione Trasparenza - Pianificazione e Governo del Territorio;

ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 24/2017 i Comuni esercitano le funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate tramite l’Ufficio di Piano;

Rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Stabilito che la presente deliberazione, comportando unicamente gli effetti urbanistici di cui all’art. 16bis della L.R. 37/2002, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto infatti che solo con la conclusione del procedimento espropriativo avviato nei confronti del Comune saranno definiti i termini del trasferimento dei mappali sopra indicati e pertanto si provvederà con separati provvedimenti ad adeguare gli strumenti di programmazione comunale;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Sentito i settori Edilizia e Patrimonio e Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;

Su proposta del Settore Ufficio di Piano, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

1. DI APPROVARE l’ intesa con ITALFERR Spa ai sensi dell’ art. 16 bis comma 1 della Legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 per l’ approvazione del progetto esecutivo delle Barriere Antirumore relative alla Linea Cintura Merci nell’ ambito dell’ interconnessione AV per Venezia e alla Linea Storica Bologna – Padova localizzate in fascia di rispetto;

2. DI CONDIZIONARE l’ intesa alle seguenti condizioni e prescrizioni:
relativamente agli impatti acustici: alla presentazione all'Amministrazione comunale dello studio acustico volto a dimostrare il rispetto dei limiti per gli edifici oggetto di mitigazione, in funzione delle opere previste e dell'interruzione necessaria per garantire il collegamento con il piazzale di servizio entro 2 mesi dalla ricezione della delibera di assenso del Consiglio Comunale. Lo studio dovrà contenere anche le valutazioni in merito all'eventuale sostituzione degli elementi opachi della barriera T2-G-03 con quelli trasparenti che Italferr S.p.a. si è impegnata a valutare in risposta all’osservazione n. 2 (riferita al foglio 43 mappale 67).

relativamente alla gestione del materiale da scavo, la cantierizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
  • la gestione dei materiali di scavo, compreso l'utilizzo di materiale in disponibilità di RFI indicato come "proveniente dal cantiere della bretella AV", deve avvenire nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, tecnici ed amministrativi, garantendo in questo modo il coinvolgimento dell' ARPAE competente;
  • si raccomanda di privilegiare l'utilizzo di aggregato riciclato in sostituzione dell'inerte naturale in ogni opera o applicazione nella quali ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile, quali ad esempio piste di cantiere, sottofondi, riempimenti scavi, etc.;
  • si raccomanda inoltre di procedere alla rimozione delle piste provvisorie di cantiere una volta ultimati lavori e qualora le stesse non siano destinata a divenire viabilità di servizio definitiva;

per quanto riguarda le aree di proprietà comunale oggetto di esproprio :
  • riportare tanto nella legenda del particellare di esproprio quanto nell’elenco ditte il titolo dell’occupazione;
  • garantire il coinvolgimento dei Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture in riferimento alle aree di demanio stradale interessate;
  • stante l'interferenza con il progetto definitivo del Passante Urbano, dovranno essere concordati con la Società Autostrade e il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture tempi e modi di gestione delle aree di cantiere per contrarre al massimo eventuali ripercussioni alla viabilità comunale.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi del richiamato articolo 16-bis della Legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37, l’approvazione del progetto comporta la localizzazione dell’opera in variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. a) della suddetta legge regionale, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

4. DI DARE ATTO che la realizzazione della barriera fonoassorbente prevede la demolizione di una Casa Cantoniera di proprietà di ItalFerr S.p.a mappato dal Regolamento Urbanistico Edilizio quali immobile di interesse documentale, in deroga all’art. 57 del regolamento stesso stante l’impossibilità di conservare l’edificio vista l’obbligatorietà della localizzazione della barriera acustica;

5. DI RICHIAMARE il proprio provvedimento Rep. DC/2019/110 P.G.n. 471585/2019 con il quale si è deliberato che avvengano senza corrispettivo le reciproche cessioni, tra Comune di Bologna e R.F.I s.p.a., di aree e porzioni immobiliari interessate sia dalla realizzazione del progetto “ QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA MILANO – NAPOLI:PENETRAZIONE AV DEL NODO DI BOLOGNA” che dagli interventi complementari annessi e connessi; tra i macroprogetti interessati, vi è anche quello indicato come “LINEA ALTA VELOCITA’+interconnessioni con linea BO-FI, linea BO-PD-VE, linea BO-VR e linea BO-MI” nell’ambito del quale rientra l’opera oggetto del presente provvedimento;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

Infine, con votazione separata;
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante