Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 319257  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  81   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  67   /  2019
Data seduta 08/07/2019
Data esecutività 10/07/2019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NELLE AREE URBANE DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 DEL D. LGS. 222/2016


Testo dell'atto

IL CONSIGLIO


Premesso che

- l'art. 9 della Costituzione Italiana pone, come compito fondamentale della Repubblica, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione;

- i singoli enti che compongono la Repubblica, concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all'obiettivo di cura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;

- in tale ottica, il d.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce, all'art. 52, che i Comuni individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

- il D. Lgs. n. 222/2016 prevede, all'art. 1 comma 4, che il Comune, d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa, con propria deliberazione e sentite le associazioni di categoria, delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che

- il tessuto urbano della città di Bologna è caratterizzato da un ricchissimo patrimonio storico, culturale e artistico, che connota in modo particolarmente significativo il "Nucleo di Antica Formazione" della città storica, così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Odg. n. 133 Pg.n. 148289/2008 del 14 luglio 2008;

- l’Amministrazione Comunale di Bologna ha formalmente assunto nei mesi scorsi l’orientamento di presentare la candidatura dei portici di Bologna a ‘Patrimonio dell’Umanità’ UNESCO. La decisione, maturata anche sulla base di un importante lavoro preparatorio condotto nel mandato amministrativo 2011/2016, si basa sull’assunto che i portici cittadini – già inseriti nel 2006 nella Tentative List Unesco italiana- costituiscono uno degli elementi architettonici che maggiormente caratterizzano la città, con importanti risvolti, non solo urbanistici, ma anche sociali, economici e turistici;

- il "Nucleo di Antica Formazione" rappresenta l'area di maggior interesse dal punto di vista del pregio artistico e architettonico, nonché la zona di riferimento principale per la candidatura a Patrimonio dell'umanità UNESCO, e corrisponde alla porzione di territorio in riferimento alla quale adottare strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio, ai sensi del richiamato art. 1 comma 4, del D. Lgs. 222/2016, sia ponendo in essere misure restrittive (divieti e limitazioni) riguardanti attività commerciali (in particolare esercizi di commercio al dettaglio alimentare e di somministrazione), sia adottando adeguate forme di sostegno e promozione delle attività economiche espressione delle tipicità locali;

Rilevato che

- fra le azioni che possono costituire efficaci strumenti per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate vi è l’adozione di un apposito regolamento per l'esercizio del commercio in aree urbane valutate di particolare valore culturale, che definisca la disciplina puntuale, nel rispetto delle specificità proprie della porzione di città di riferimento, al fine di perseguire la valorizzazione del territorio;

- in data 21 giugno 2019 è stata sottoscritta l’Intesa tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna – presente agli atti – quale necessario atto prodromico previsto dall’art. 1, comma 4 D.Lgs. 222/2016, e i cui contenuti essenziali sono finalizzati a: individuare percorsi e misure di contrasto a situazioni di incuria, attraverso l’adozione di una disciplina delle attività e dei fruitori dell’area individuata e della zona di protezione; mitigare il disagio legato all'eccessivo consumo di alcol, non in linea con le connotazioni del centro ed il rispetto del decoro urbano; utilizzare gli appositi regimi amministrativi introdotti dal D. Lgs. 222/2016 sia per l’avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l’inserimento di alcune categorie di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione delle aree di pregio; difendere la vocazione storica delle aree e contrastare il deterioramento delle condizioni del territorio, al fine di restituire le condizioni di valorizzazione e vivibilità per i cittadini, i turisti e fruitori;

Ritenuto, pertanto, opportuno

- adottare, in via sperimentale per un arco temporale limitato alla durata di tre anni, uno strumento regolamentare ad hoc, finalizzato alla realizzazione di un miglior contemperamento tra la tutela del patrimonio artistico, la promozione dell'iniziativa commerciale e la salvaguardia delle attività tradizionali, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

- prevedere, nell’ambito del suddetto Regolamento, una disciplina transitoria che definisca l’ambito temporale di operatività delle nuove disposizioni, al fine di evitare sovrapposizioni con iter procedimentali già avviati alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;

Dato atto che
- è stata data informazione alla Conferenza dei Presidenti dei Quartieri ed è stato acquisito il parere favorevole dei Quartieri di riferimento per il "Nucleo di Antica Formazione", Porto - Saragozza e Santo Stefano – agli atti;

- sono state sentite le Associazione di categoria maggiormente rappresentative;

Dato atto, altresì, che la presente deliberazione

- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

- è da considerarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al fine di dare tempestiva applicazione alle disposizioni transitorie contenute nel Regolamento allegato;


Visti

- l'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222/2016;

- il D. Lgs. 42/2004;

- il D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Statuto Comunale;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economia e Lavoro, e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta dell'Area Economia e Lavoro, sentito il Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, e in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 4, del D. Lgs. 222/2016, il "Regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 4 D. Lgs. 222/2016, è stata sottoscritta l’Intesa tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna, quale atto prodromico all'adozione del Regolamento in oggetto, e che il Comune di Bologna darà luogo agli impegni in essa previsti;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento è adottato in via sperimentale, per un periodo di applicazione limitato nel tempo alla durata di anni tre.

Infine, con votazione separata,
DELIBERA

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante