Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 742301  /  2023
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  76   /  2023
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  62   /  2023
Data seduta 06/11/2023
Data esecutività 08/11/2023
Unità di riferimento Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti - Patrimonio
Oggetto BOLOGNAFIERE S.P.A.: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA. COMPLETAMENTO DELL’OPERAZIONE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI CESPITI RELATIVI AL PARCO NORD E CONTESTUALE ADEGUAMENTO AL PIANO ALIENAZIONI 2023.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune di Bologna è socio di BolognaFiere S.p.A. e ne detiene n.ro 41.404.210 azioni, del valore nominale pari a 1 euro, corrispondenti al 26,34% del capitale sociale, a seguito delle recenti operazioni di aumento di capitale in denaro ed in natura, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 19 maggio 2022;

- la Società svolge un’attività di gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e di servizi ad essi connessi, e pertanto il Comune di Bologna detiene la suddetta partecipazione ai sensi e per gli effetti della deroga prevista dall’art. 4, comma 7 del D.Lgs. 175/2016;

- con deliberazione P.G. n. 822428/2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale approvava il “Piano di razionalizzazione periodica 2022 e di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Bologna alla data del 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 ss.mm.ii” che dava conto del mantenimento senza interventi della proprietà azionaria nella Società di cui trattasi;

Dato atto che:

- con deliberazione P.G. n. 149557/2022 del 29/3/2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale condivideva il Piano industriale 2022-2026, presentato dalla società con l’obiettivo di promuovere investimenti volti al consolidamento della propria leadership in ambito fieristico ed espositivo a livello locale, nazionale e internazionale, nonché al rilancio della società nel periodo post Covid-19, attraverso diverse direttrici di azione finalizzate all’ampliamento e innovazione dell’attuale infrastruttura e all’innovazione e diversificazione dei servizi offerti e del business;

- come dettagliatamente indicato nella deliberazione P.G. n. 149557/2022 sopracitata, lo sviluppo delle attuali infrastrutture - anche e soprattutto in termini di ampliamento della superficie espositiva mediante acquisizione dell’Area a Nord del quartiere fieristico - costituisce una delle condizioni essenziali per lo sviluppo degli investimenti previsti dal Piano Industriale, al fine di creare i presupposti per la costruzione di un padiglione aggiuntivo per attrarre ed ospitare varie tipologie di eventi fieristici, nonché per un utilizzo poli-funzionale della fiera;

- con deliberazione P.G. n. 321626/2022 del 16 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale riteneva opportuno sostenere gli investimenti sopracitati, mediante approvazione, tra gli altri, di un’operazione di aumento di capitale sociale in denaro ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016;

- la suddetta deliberazione veniva comunicata, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dalla normativa al tempo vigente;

- decorsi i termini di legge, non perveniva alcun parere negativo da parte delle Autorità competenti in merito all’operazione di aumento di capitale, risultando pertanto confermata la legittimità dell’operazione e la completezza formale e sostanziale della motivazione di cui alla deliberazione P.G. n. 321626/2022 di cui trattasi;

- in data 19 maggio 2022, l’Assemblea Straordinaria dei Soci di BolognaFiere deliberava di procedere all’aumento di capitale. Nella successiva Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 settembre 2022 venivano pertanto individuate le seguenti scadenze per la realizzazione dell’aumento di capitale in denaro:
- esercizio del diritto di opzione e prelazione: 28 ottobre 2022;
- versamento dell’intero valore delle azioni sottoscritte: 7 novembre 2022;

Rilevato che:

- con la deliberazione P.G. n. 321626/2022 sopracitata, il Consiglio Comunale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bologna emanato ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., esprimendo la sua sostanziale adesione, rinviava a successiva deliberazione l’approvazione dell’operazione di aumento di capitale mediante conferimento in natura - da realizzarsi mediante attribuzione al Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere di delega ex art. 2443 C.C. per un importo complessivo massimo di nominali Euro 60.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 41.666.666 azioni ordinarie della Società -, ritenendo necessario procedere preliminarmente alla definizione, attraverso le procedure normativamente disposte, del valore di alcuni cespiti di proprietà del Comune da conferire, già espressamente individuati dalla deliberazione medesima;

- con successiva deliberazione consiliare P.G. n. 822425/2022 del 12/12/2022, si è approvata la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale mediante il conferimento in natura a Bologna Fiere S.p.A. dei beni di proprietà comunale ivi riportati;

- che il conferimento in natura è avvenuto a mezzo rogito del 23 dicembre 2022 Rep. n. 89949 a ministero del Notaio Rossi Federico, registrato a Bologna il 16 gennaio 2023 al n. 1720 e ivi trascritto in pari data al registro generale n. 2323;

Considerato che, per quanto riguarda il “Parco Nord”, cespite strategico per realizzare l’ulteriore espansione degli spazi gestiti da BolognaFiere e in tal modo l’eventuale rafforzamento del posizionamento della Società nel segmento B2C, nonché lo sviluppo della polifunzionalità del quartiere (potendo eventualmente ospitare eventi di carattere non prettamente fieristico, ma comunque rientranti nell’oggetto sociale), non si è a suo tempo proceduto nella valutazione periziale propedeutica al conferimento, pur essendo la previsione dell’utilizzo del bene ricompresa nell’ambito del piano di sviluppo della società;

Ritenuto di procedere al conferimento, in diritto di superficie per la durata di anni trenta decorrenti dalla data di sottoscrizione del rogito, di parte dei beni immobili ricadenti nell’area denominata “Parco Nord”, in parte classificati come patrimonio indisponibile, così censiti al:

1) Catasto Terreni: Foglio 80 mappali 105, 280, 282, 286, 288, 290/parte, 291, 467, 712, 713, 714, 715, 903, 906; Foglio 82 mappali 449, 450, 452, 455, 456/parte, 457/parte, 462/parte, 465, 517, 539/parte, 546, 549/parte, 553, 554, 556, 558, 560, 690/parte, 692/parte;

2) Catasto Fabbricati: Foglio 80 mappale 713 (servizi igienici pubblici), mappale 291 sub 2, 3 e 4 (Podere Dozza) e al Foglio 82 mappale 450, 452 (servizi igienici pubblici), 462-465 (area di sedime dell’ex padiglione a uso teatro/cinematografo “Pala Nord” e traliccio pubblicitario già demoliti) e 517 (Padiglione “Estragon Club”), due enti urbani identificati con le particelle 715 del Foglio 80 e 455 del Foglio 82 corrispondenti a due cabine elettriche per cui è in corso denuncia al Catasto Fabbricati cui si aggiunge una cabina elettrica censita al Foglio 80 mappale 291 sub 1;

- detti beni sono già in uso gratuito a BolognaFiere in virtù di concessione Rep. n. 7569/2023 del 23 gennaio 2023 in atti al Settore Patrimonio;

- restano a carico di BolognaFiere gli oneri di custodia e manutentivi sugli immobili di proprietà del Demanio dello Stato, ricadenti all’interno del perimetro oggetto di conferimento, censiti al Catasto Terreni del Comune di Bologna al Foglio 82 mappali 543, 646 e foglio 80 mappale 879 che identificano la Canaletta Savena abbandonata (art. 2 punto 2 della concessione Rep. n. 7569/2023);

- permangono le limitazioni d’uso previste dal Regolamento della polizia urbana (art. 24) relativamente agli obblighi di accoglienza delle manifestazioni di partiti politici, circhi e luna park, elencati all’art. 8 della concessione Rep. n. 7569/2023 in essere che restano a carico di BolognaFiere, nei termini ivi precisati, anche dopo il conferimento;

- parte delle aree oggetto di conferimento, inoltre, è già in uso a BolognaFiere S.p.A. quale capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra BolognaFiere s.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., Adanti S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, L’Operosa – S.c.a.r.l. e Saba Italia S.p.A. nell'ambito della convenzione Rep. n. 202716 sottoscritta con il Comune di Bologna in data 4 agosto 2006 per la concessione di costruzione e gestione del parcheggio multipiano sito in Via Michelino;

- dette aree corrispondono alle c.d. “aree remote” di cui all’art. 2 lett. e) della concessione citata e relativo allegato in atti;

- con nota P.G. n. 693964/2023 del 23 ottobre 2023 Bologna&Fiera Parking Spa, in qualità di società subentrante a detto raggruppamento ha acconsentito a stralciare dette aree dalla predetta convenzione Rep. n. 202716/2016 che rimarrà vigente anche dopo il conferimento; le modifiche introdotte alla suddetta convenzione sono tali da produrre effetti irrilevanti sul bilancio del Comune di Bologna;

- tra dette aree vi sono anche quelle interessate dal progetto “Passante evoluto” relativo al potenziamento in sede del Sistema Autostradale e Tangenziale Bologna “Passante Bologna” (art. 2 punto 4 della concessione Rep. n. 7569/2023);

- i suddetti immobili non presentano i requisiti di interesse culturale di cui al DLGS n. 42/2004;

- sono in corso allineamenti tra stato di fatto e atti catastali compresi i frazionamenti per i mappali da conferire in parte e le necessarie variazioni;

- i beni oggetto di conferimento sono meglio specificati nella tabella allegata parte integrante al presente provvedimento e nelle schede tecniche in atti;

- il compendio oggetto di conferimento comprende, pertanto, terreni e fabbricati, loro corti pertinenziali, oltre alle aree di cui si è ritenuta opportuna la cessione nel corso delle operazioni tecniche e peritali, con un valore inventariale pari a complessivi Euro 773.081,33.

Dato atto che:

- oltre ai predetti beni vengono altresì conferiti in piena proprietà, in quanto funzionali alla realizzazione del Piano Industriale predetto, una striscia di mq 930 posta nei pressi di via Stalingrado, via Tazio Nuvolari e della Rotonda Taxisti Vittime strage 2 Agosto 1980 identificata al Foglio 80 mappale 894 e una porzione di complessivi mq 280 circa posta in viale Aldo Moro, retrostante il Palazzo degli Affari, identificata al Foglio 123 mappali 469 e 470/parte;

- trattandosi di beni iscritti al demanio stradale dell’ente, meglio rappresentati nelle relative schede tecniche in atti al presente provvedimento, e come tali utilizzati, per il regolare funzionamento della rete stradale, detti tratti, anche dopo il trasferimento a BolognaFiere, continueranno a essere utilizzati nello stato attuale fino alla realizzazione del Piano Industriale predetto e di eventuali nuovi tratti di viabilità in loro sostituzione. I relativi oneri manutentivi saranno a carico di BolognaFiere a far data dalla sottoscrizione del rogito.

Tenuto conto che l’assemblea straordinaria dei soci del 19 maggio 2022 succitata deliberava invero anche il conferimento della delega ex art. 2443 C.C. al Consiglio di Amministrazione “ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 60.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 41.666.666 azioni ordinarie della Società. Delibere inerenti e conseguenti”.

Visto l’art. 2343 del Codice Civile che prevede che “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti”.

Considerato che:

·1 con provvedimento del 21 giugno 2023 il Tribunale di Bologna – Volontaria Giurisdizione - ha proceduto alla nomina dell’esperto di cui all’art. 2343 c.c. predetto nella persona dell’Ing. Giovanni Manaresi;
·2 in data 3 agosto 2023 è stata depositata e giurata presso lo studio del Notaio Federico Rossi in Bologna la perizia relativa ai beni all’interno del Parco Nord da conferire in diritto di superficie, che in copia si allega in atti al presente provvedimento unitamente al verbale di asseverazione Rep. n. 90884 del 3 agosto 2023;
·3 secondo la predetta perizia il valore di mercato dei beni oggetto di conferimento in diritto di superficie della durata di anni trenta è pari a Euro 4.800.000,00;
·4 in data 14 settembre 2023 è stata depositata e giurata presso lo studio del Notaio Federico Rossi in Bologna la perizia relativa ai beni da conferire in piena proprietà come suindicati, che in copia si allega in atti al presente provvedimento unitamente al verbale di asseverazione Rep. n. 90928 del 14 settembre 2023;
·5 secondo la predetta perizia il valore di mercato dei beni oggetto di conferimento in piena proprietà ammonta a Euro 82.000,00;
·6 il conferimento in natura del Comune di Bologna sarà, pertanto, nei limiti di tale importo per complessivi Euro 4.882.000,00;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale P.G. N. 846713/2022 del 23 dicembre 2022 si è proceduto alla “APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 E SUCC. M.E I..”;

- detto Piano non contiene i beni sopra riportati in quanto non ancora esattamente individuati al momento della sua redazione, pertanto se ne rende necessario l’adeguamento;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 58 predetto l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e sue integrazioni da parte del Consiglio Comunale ha i seguenti effetti:
a) gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;
b) ai sensi del successivo 3 comma l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produrrà gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
c) contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui sopra è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Ritenuto opportuno, approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il " Secondo adeguamento al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna " per l'anno 2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008;

Tenuto conto, ai fini del perfezionamento dell’aumento di capitale in natura, delle disposizioni di cui agli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii, come da ultimo interpretate dalla giurisprudenza contabile, a norma dei quali:
1. l'aumento di capitale costituisce una modalità di acquisto delle partecipazioni societarie in società già esistenti (art. 8), non comportando invece l’acquisto della qualità di socio, già posseduta dall’Amministrazione procedente;
2. per quanto riguarda la procedura, essa prevede l’adozione di apposita delibera consiliare (art. 7, comma 1), previa sottoposizione del relativo schema a forme di consultazione pubblica;
3. il relativo provvedimento di autorizzazione è soggetto agli oneri motivazionali previsti per l’acquisto delle partecipazioni (art. 5, comma 1): la motivazione analitica richiesta dall’articolo 5 riguarda la necessità della partecipazione (rectius: dell’aumento della partecipazione) per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; la compatibilità dell'intervento con le norme europee, in particolare quelle sugli aiuti di stato.

Ritenuto opportuno procedere ora con le ulteriori operazioni di aumento di capitale in natura sopra descritte, per le motivazioni già espresse con deliberazione P.G. n. 321626/2022 sopracitata, qui di seguito riportate:
- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune: la società è detenuta dal Comune per effetto della deroga ex art. 4 comma 7 del D.Lgs. 175/2016 – T.U. Società Partecipate; le ragioni per le quali è stato disposto il mantenimento della società, come risulta dalla Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvata dal Consiglio Comunale il 2/10/2017 con deliberazione P.G. n. 308244/2017 e via via confermata, “per la rilevanza strategica rappresentata dall'attività della società per l'economia del territorio e per il volano che la Fiera costituisce per i processi di internazionalizzazione”;
- convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell’operazione: per quanto riguarda il conferimento di aree, i vincoli procedurali relativi alla valutazione delle aree stesse ne salvaguardano il valore, che sarà oggetto di concambio con le azioni di nuova emissione, mentre la dislocazione delle aree stesse, nelle zone a nord, ne costituisce per la collettività il migliore utilizzo, nell’ottica del rafforzamento patrimoniale di una società chiave per lo sviluppo economico della città;
- compatibilità dell’operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa: per le stesse motivazioni esposte al punto precedente, le operazioni di aumento di capitale in natura garantiranno un rilancio della società e un beneficio che si riverbererà sulla città in termini di ripresa dell’economia e del turismo, consentendo investimenti fondamentali per le zone periferiche a nord della città,
- compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: il settore fieristico a livello nazionale è stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria legata al virus Sars-Cov 2 negli anni 2020/2021, nonché, attualmente, anche dalla situazione di tensione internazionale per l’intervento bellico russo in Ucraina; la situazione di difficoltà in questo specifico settore economico ha indotto molte Amministrazioni pubbliche a deliberare ed aderire ad aumenti di capitale nelle rispettive società detenute (tra queste ultime è possibile annoverare Expo Piacenza, Cesena Fiera, Firenze Fiera; VeronaFiere); pertanto, l’approvazione dell’aumento di capitale e la relativa sottoscrizione da parte del Comune di Bologna non altererebbe gli equilibri della libera concorrenza tra i competitor nazionali, ma ripristinerebbe, al contrario, una par condicio altrimenti compromessa.

Rilevato infine che:
- la società non si trova nelle condizioni previste dall’art. 14, comma 5, del TUSP, in quanto, pure avendo registrato perdite negli esercizi 2020,2021 e 2022, ai sensi dell’art. 10 comma 6 bis del D.L. 77/2021 l'esercizio 2020 non si conteggia;
- in ossequio alla normativa comunitaria, nazionale nonché all'orientamento della Corte dei Conti, gli aumenti di capitale che saranno realizzati attraverso le operazioni succitate non potranno essere destinati in alcun modo alla copertura di perdite, presenti o future e gli utili che si realizzeranno nel corso della durata del piano di sviluppo della società dovranno essere destinati a copertura delle eventuali perdite che si dovessero generare nel corso della gestione, laddove non fossero coperte dalle riserve di patrimonio netto disponibili;
- per quanto riguarda il fabbisogno prospettico di risorse finanziarie per la realizzazione del piano di investimenti nell'arco temporale del Piano Industriale della società BolognaFiere, non emergono previsioni di ulteriori interventi di sostegno da parte dei soci;
- l’andamento dei risultati previsti per BolognaFiere SpA dovrà essere oggetto di particolare attenzione, anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 20, co 2, lett. e) del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) che impone l’adozione di piani di razionalizzazione in presenza di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Richiamato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso sulla deliberazione P.G. n. 321626/2022 per quanto riguarda in particolare l’operazione di aumento di capitale in natura, laddove si consigliava, non essendoci valutazioni certe sugli immobili conferiti e non essendo stati esplicitati gli effetti del conferimento sul bilancio dell’Ente, di procedere attraverso una successiva deliberazione consiliare nella quale venissero definiti i valori dei compendi stimati con possibilità, pertanto, per il Consiglio Comunale di esprimersi in merito alla congruità degli stessi;

Visto il verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 maggio 2022, dal quale risulta approvata la delega al Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere Spa, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 60.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 41.666.666 azioni ordinarie della Società;

Dato atto che:
- sullo schema della deliberazione del Consiglio Comunale DCPRO/39/2022, P.G. n. 321626/2022 del 16 maggio 2022 sopracitata è stata espletata la consultazione pubblica di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito Internet del Comune di Bologna e che pertanto non è più necessario procedere in tal senso anche con la presente deliberazione, comprendente in quel momento anche la previsione dell’aumento di capitale in natura;
- la suddetta deliberazione P.G. n. 321626/2022 veniva comunicata, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dalla normativa al tempo vigente e che, decorsi i termini di legge, non perveniva alcun parere negativo da parte delle Autorità competenti in merito all’operazione di aumento di capitale, risultando pertanto confermata la legittimità dell’operazione e la completezza formale e sostanziale della motivazione di cui alla deliberazione P.G. n. 321626/2022 di cui trattasi;

Richiamato l'orientamento da ultimo fornito dalla giurisprudenza contabile - ed in particolare dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (parere n. 19/SSRRCO/QMIG/2022) -, secondo il quale, alla luce di una interpretazione, letterale, teleologica e sistematica delle disposizioni del TUSP, le ipotesi di “mero” aumento di capitale sociale non sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, in quanto la suddetta disposizione avrebbe “limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”: pertanto, ferma restando la procedura già espletata con riferimento alla deliberazione P.G. n. 321626/2022, il presente provvedimento non sarà inviato, ai fini del parere, alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, e all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;

Dato atto che:
- la presente deliberazione comporta riflessi sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Visti l'art. 58 della L. 6.8.2008 n. 133, il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità, il Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna.

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti e dal Responsabile del Settore Patrimonio, nonché del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse finanziarie relativamente ai riflessi sul Patrimonio dell'Ente;

Su proposta dell’Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti e del Settore Patrimonio, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio;

Sentito il Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture,

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;
DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati, la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale mediante il conferimento a Bologna Fiere S.p.a.:

a) del diritto di superficie per la durata di anni trenta decorrenti dalla data di sottoscrizione del rogito, di parte dei beni immobili ricadenti nell’area denominata “Parco Nord”, in parte classificati come patrimonio indisponibile, così censiti al:

1) Catasto Terreni: Foglio 80 mappali 105, 280, 282, 286, 288, 290/parte, 291, 467, 712, 713, 714, 715, 903, 906; Foglio 82 mappali 449, 450, 452, 455, 456/parte, 457/parte, 462/parte, 465, 517, 539/parte, 546, 549/parte, 553, 554, 556, 558, 560, 690/parte, 692/parte;

2) Catasto Fabbricati: Foglio 80 mappale 713 (servizi igienici pubblici), mappale 291 sub 2, 3 e 4 (Podere Dozza) e al Foglio 82 mappale 450, 452 (servizi igienici pubblici), 462-465 (area di sedime dell’ex padiglione a uso teatro/cinematografo “Pala Nord” e traliccio pubblicitario già demoliti) e 517 (Padiglione “Estragon Club”), due enti urbani identificati con le particelle 715 del Foglio 80 e 455 del Foglio 82 corrispondenti a due cabine elettriche per cui è in corso denuncia al Catasto Fabbricati cui si aggiunge una cabina elettrica censita al Foglio 80 mappale 291 sub 1;

b) della piena proprietà, in quanto funzionali alla realizzazione del Piano Industriale predetto, di una striscia di mq 930 posta nei pressi di via Stalingrado, via Tazio Nuvolari e della Rotonda Taxisti Vittime strage 2 Agosto 1980 identificata al Foglio 80 mappale 894 e di una porzione di complessivi mq 280 circa posta in viale Aldo Moro, retrostante il Palazzo degli Affari, identificata al Foglio 123 mappali 469 e 470/parte;

- i beni oggetto di conferimento saranno conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono meglio specificati nella tabella allegata parte integrante al presente provvedimento, che qui si intende approvare, e nelle schede tecniche in atti.

2) DI DARE ATTO che:

- detti beni sono già in uso gratuito a BolognaFiere in virtù di concessione Rep. n. 7569/2023 del 23 gennaio 2023 in atti al Settore Patrimonio;

- permangono le limitazioni d’uso previste dal Regolamento della polizia urbana (art. 24) relativamente agli obblighi di accoglienza delle manifestazioni di partiti politici, circhi e luna park, elencati all’art. 8 della concessione Rep. n. 7569/2023 in essere che restano a carico di BolognaFiere, nei termini ivi precisati, anche dopo il conferimento;

- fino alla realizzazione del Piano Industriale predetto e di eventuali nuovi tratti di viabilità, i tratti stradali oggetto di conferimento in piena proprietà, per il regolare funzionamento della rete stradale, anche dopo il trasferimento a BolognaFiere, continueranno a essere utilizzati nello stato attuale con oneri manutentivi a carico di BolognaFiere;

- restano a carico di BolognaFiere gli oneri di custodia e manutentivi sugli immobili di proprietà del Demanio dello Stato, ricadenti all’interno del perimetro oggetto di conferimento censiti al Catasto Terreni del Comune di Bologna al Foglio 82 mappali 543, 646 e foglio 80 mappale 879 che identificano la Canaletta Savena abbandonata (art. 2 punto 2 della concessione Rep. n. 7569/2023);

- parte delle aree oggetto di conferimento, inoltre, è già in uso a BolognaFiere S.p.A. quale capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra BolognaFiere s.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., Adanti S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, L’Operosa – S.c.a.r.l. e Saba Italia S.p.A. nell'ambito della convenzione Rep. n. 202716 sottoscritta con il Comune di Bologna in data 4 agosto 2006 per la concessione di costruzione e gestione del parcheggio multipiano sito in via Via Michelino (art. 2 lett. e della concessione citata e relativo allegato in atti) e che con nota P.G. n. 693964/2023 del 23 ottobre 2023 Bologna&Fiera Parking Spa, in qualità di società subentrante a detto raggruppamento ha acconsentito a stralciare dette aree dalla predetta convenzione Rep. n. 202716/2016 che rimarrà vigente anche dopo il conferimento;

3) DI APPROVARE, conseguentemente, il secondo adeguamento al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna per l'anno 2023 allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4) DI DARE ATTO che:
- il valore inventariale complessivo dei beni di cui ai Lotti predetti è pari a complessivi Euro 773.081,33 e il valore di mercato, come risultante dalle perizie giurate in atti al presente provvedimento, è pari a complessivi Euro 4.882.000,00; pertanto, il conferimento in natura da parte del Comune di Bologna avverrà nei limiti di tale importo;
- l'approvazione del presente provvedimento costituisce autorizzazione per l'avvio delle procedure per il conferimento in oggetto nei limiti del valore complessivo di cui alle citate relazioni di stima giurate;
- in virtù del comma 2 dell'art. 58 della L. n. 133 del 6 agosto 2008, l'inserimento dei predetti beni nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;
- l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà e produrrà gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- contro l'iscrizione del bene nel Piano di cui sopra è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione;
- per effetto del conferimento la società Bologna Fiere S.p.a. subentrerà nella posizione del Comune di Bologna in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al Comune, in quanto i beni si intendono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- con successivo provvedimento dirigenziale saranno stabiliti i relativi aspetti contabili e fiscali del futuro conferimento;
- laddove i beni oggetto di conferimento siano soggetti ad oneri fiscali ed, in particolare, all'imposta sul valore aggiunto, questa sarà corrisposta entro la data di stipula da Bologna Fiere S.p.A;
- le spese notarili e quelle connesse e conseguenti sono in carico a Bologna Fiere Spa.

5) DI DARE ATTO, infine, CHE:

- sullo schema della deliberazione del Consiglio Comunale DCPRO/39/2022, P.G. n. 321626/2022 del 16 maggio 2022 è stata espletata la procedura prescritta dai commi 2 e 3, dell’art. 5 del D.Lgs. 175/2016; e che, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, il presente provvedimento non sarà sottoposto a consultazione pubblica, né inviato alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, e all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;

- il competente Settore Patrimonio provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante