Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 529230  /  2021
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  136   /  2021
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  109   /  2021
Data seduta 22/11/2021
Data esecutività 23/11/2021
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie
Oggetto RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI € 1.150.000,00 AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TAR PER ANNULLAMENTO PARZIALE DEL REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE NELL’AMBITO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVA TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 -APPLICAZIONE PARZIALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2020/137, DC/PRO/2020/137, PG n. 535398/2020 del 17/12/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2020/138, DC/PRO/2020/129, PG n. 535593/2020 del 17/12/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2021 – 2023;



Atteso che
-con Delibera di Consiglio Comunale Pg. 129599/2016 Odg 242/2016 del 23.05.2016 N. archivio 84 sono state approvate le seguenti modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone approvato con atto Pg. 17044/2004 e ss.mm.ii.:
  • è stato introdotto l'art. 13bis "Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione" ed
  • è stato modificato l'art. 27 "Coefficienti moltiplicatori di specificità";

- l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di evitare discriminazioni tra gestori in grado di alterare la necessaria concorrenzialità del relativo mercato, con l'introduzione dell'art. 13bis intendeva quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione alle occupazioni di suolo pubblico effettuate con impianti di telecomunicazioni, individuate come occupazioni di tipo permanente, così come previste dall'art. 1 comma 2 lett. a) del regolamento comunale: occupazioni che erano state gestite fino alla loro naturale scadenza in regime di canone di concessione patrimoniale;

-con l'introduzione dell'art. 13 bis si prevedeva altresì il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico subordinatamente all'emissione di polizza fidejussoria di € 35.000,00;

-con la modifica dell'art. 27 venivano introdotti dei coefficienti moltiplicatori in grado di valorizzare la specificità di questa tipologia di occupazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
  • della superficie convenzionale occupata standard di 30 mq, in termini di occupazione sotto e sovrasuolo tramite la proiezione in altezza di quell'impianto e la presenza di antenne radio installate sulla loro sommità;
  • dell'evidente consistente valore economico della disponibilità dell'area occupata per la gestione della propria attività economica;
  • oltre alla valutazione dell'innegabile sacrificio imposto alla collettività, perché aventi ripercussioni nell'utilizzo delle aree limitrofe, invadendo e limitando anche altri beni per un raggio di almeno 5000 mq., quale fascia di rispetto in relazione alla quale si concretizzano vincoli di natura edilizia -urbanistica e di destinazione d'uso;

-con la suddetta modifica all'art. 27 venivano altresì individuati coefficienti distinti per quegli impianti individuati come singoli da quelli cosiddetti multipli ovvero in regime di co-siting (in caso di presenza di due impianti o più impianti su medesimo palo con area apparati a terra distinti), o di sharing (in caso di presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra);

-che i canoni annuali derivanti dalla succitata delibera corrispondevano sostanzialmente agli importi corrisposti con il precedente regime di contratto-concessorio patrimoniale, e risultavano sostanzialmente allineati con i canoni minimi-massimi di locazione (eur 5000-eur 13.000) oggetto di protocollo siglato in data 11.12.2015 tra A.N.C.I. ed i maggiori gestori di telefonia mobile; protocollo che aveva tra le finalità quello di definire dei canoni di locazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile su beni facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;

-con successiva Delibera Consiliare Pg. 298359/2016 del 22.12.2016 N. Archivio 130, dopo confronto con i gestori di telefonia mobile, questa Amministrazione modificava parzialmente la disciplina prevista dall'art. 13bis, rinunciando all'imposizione della fidejussione e, all'art. 27 rivedeva la soggettività passiva Cosap ed i coefficienti in caso di più gestori operanti su un solo impianto. E a seguito della suddetta modifica ne dava comunicazione agli interessati con comunicazione del 03.01.2017 Pg. 1575/2017;

-che i canoni annui stabiliti e calcolati con l'ultima delibera di cui all'atto Pg. 298359/2016 erano così stabiliti:
impianti singoli euro 14.001,28
impianti co-siting o sharing € 24.906,66.
Dato atto
-che a seguito delle deliberazioni di cui sopra quattro gestori degli impianti di telefonia mobile nel 2016 hanno presentato rispettivamente ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, impugnando quanto previsto nel Regolamento in ambito di applicazione di canone di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 13 bis e dell'applicazione del relativo canone, sostenendo sostanzialmente l'errato calcolo del canone dovuto tenuto conto della normativa specifica e di favore riconosciuta ai gestori di telefonia mobile, individuati come soggetti gestori di servizi di interesse generale (art. 93, comma 2 del D.Lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e art. 12 comma 3 del D.Lgs 33/2016 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità);
Preso atto che con le sentenze pubblicate il 28.10.2021 n. 886/2021 (ricorso Rg 654/2016) e n. 890/2021 (ricorso n. 596/2016) in atti, rese dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) nel merito il Comune è risultato soccombente con l’annullamento in parte dei disposti regolamentari COSAP impugnati.
Dato atto:
-che in relazione al portato delle 2 sentenze n. 886/2021 e n. 890/2021 e di quelle che dovranno essere depositate entro l'esercizio in corso (n. 2) e di quella che avverrà presumibilmente entro i primi mesi dell'anno 2022 si è provveduto al calcolo delle somme presunte che questa Amministrazione dovrà restituire agli operatori economici;
-che l'importo stimato è pari ad € 1.150.000,00 ed è relativo alle somme riscosse a partire dall'anno 2017 decorrenza dell'applicazione dei canoni Cosap e fino al 31/12/2020 (termine di validità del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico) e comprende eventuali interessi.


Precisato che:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 cita: " Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.";

Dato atto che:

- l'importo complessivo di euro 1.150.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2021, attraverso la parziale applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso) al Bilancio di previsione 2021-2023, come da variazione allegata al presente provvedimento;

- con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2021 - 2023 e dei programmi annuali di attività;



Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Capo Area dell'Area delle Risorse Finanziarie provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato dal D.L.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni Consiliari Competenti
DELIBERA


1. DI RICONOSCERE, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 1.150.000,00 così come indicata in premessa in esecuzione delle Sentenze n. 886/2021 e n. 890/2021 del 28.10.2021 del Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia Romagna, in atti e di quelle che presumibilmente verranno depositate nei prossimi mesi nella medesima materia del contendere da parte del medesimo Organo Giurisdizionale amministrativo, dandone copertura tramite applicazione al bilancio di previsione 2021-2023 all’esercizio 2021 delle quote di fondo contenzioso previste nell'ultimo rendiconto approvato;

2. DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio;

3. DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2021 - 2023, la variazione all'esercizio 2021 di applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso), di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO che il Capo Area dell'Area delle Risorse Finanziarie provvederà ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi conseguenti nel rispetto delle norme di legge;

Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere al pagamento del risarcimento.


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