Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 246811  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  34   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  69   /  2020
Data seduta 22/06/2020
Data esecutività 23/06/2020
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie
Oggetto APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLE ENTRATE COMUNALI E RELATIVA RISCOSSIONE (PG.N.1579/2012) A SEGUITO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART.1 COMMI 784 E SS. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (LEGGE N.160 DEL 27/12/2019).


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione, approvato con deliberazione P.G. n. 1579/2012 e ss.mm.ii;

Evidenziata la necessità di modificare il regolamento a seguito dell'approvazione delle nuove previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019):
- in materia di unificazione IMU-TASI (art.1 commi 784 e successivi);
- in materia di riscossione coattiva (art.1 commi 784 e successivi); in particolare, con legge di Bilancio 2020 viene introdotto l'accertamento esecutivo (comma 792), sono disciplinate ex novo interessi e spese di riscossione coattiva (commi 802 e 803) e sono previsti nuove tempistiche e modalità procedimentali di riscossione coattiva (es comma 795);
- in materia di estensione del ravvedimento operoso di cui all'art. 10 bis del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n.124/2019);

Dato atto che:
- la riscossione potenziata contenuta nella legge 160/2019 riguarda tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, indicate nel comma 792 dell’articolo 1, che saranno riscosse con lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo dal 1 gennaio 2020;
- con particolare riferimento alle entrate patrimoniali restano escluse dalla riforma e continuano ad essere riscosse con ingiunzione fiscale:
a) le sanzioni relative alle infrazioni al Codice della Strada, poiché le norme contenute nella legge di Bilancio 2020 non intervengono sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull’articolo 206 del D.lgs. 285/92. L'assenza di detto intervento comporta l’inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali, come del resto espressamente indicato nelle schede di lettura della Legge di bilancio per l'anno 2020 (A. S. 1586 Annesso) e nelle risposte del Dipartimento delle finanze alle domande del Sole 24 Ore (faq del 30.01.2020) ;
b) le sanzioni amministrative che trovano una disciplina compiuta nella legge 689/1981. Nella norma di legge che regola la nuova procedura di riscossione rafforzata non si rinviene, infatti, alcun riferimento alla legge 689/1981, legge che si pone quindi come speciale (e derogatoria) rispetto alla procedura di riscossione contenuta nella legge di Bilancio 2020. In aggiunta a questo, l'art. 206 del D.lgs. 285/92 rinvia, per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, all'art. 27 della legge 689/1981: va da sé che se l'art. 27 della legge 689/1981 risultasse modificato dalla nuova disciplina dell'accertamento esecutivo, dovrebbe esserlo anche l'articolo 206 del Codice della strada, in virtù del rinvio in esso contenuto al predetto articolo di legge, circostanza che però risulta smentita sia dal Legislatore che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto altresì che il quadro normativo è in continua evoluzione in ragione della legislazione d'emergenza prodotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che la logica del distanziamento sociale, a tutela della salute delle persone, giustifica l'inserimento nel regolamento di una norma di chiusura, di carattere generale, con la quale si ricordi che, con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie potranno essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidano in modo rilevante nel normale andamento dell’attività o della vita familiare del contribuente.


Rilevato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:
gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
gli articoli da 1 ad 8 del D.Lgs. 156/15 e lo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000 e ss.mm.ii.);
l'art.1 comma 133 L. 208/15;
il D.Lgs. 158/15 e 159/15;
la Legge 160/2019;

Preso atto:

che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;

  1. del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
  2. del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
  3. delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste: a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
  4. di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; a mente della stessa norma, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’ anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;



Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile -ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA
1. DI MODIFICARE il “Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione” (approvato con deliberazione PG. n. 1579/2012 e ss.mm.ii.) apportando le modifiche di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2020;

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante