Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 472071  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  254   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  230   /  2019
Data seduta 23/10/2019
Data esecutività 24/10/2019
Unità di riferimento Piani e Progetti Urbanistici - Quartiere Porto - Saragozza
Oggetto RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA' A FAVORE DEL QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA DA PARTE DELLA SOCIETA' ALI' S.P.A. A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA EX FABBRICA MORINI OGGETTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. N. 380/2001.


Testo dell'atto

La Giunta


Premesso che:

con deliberazione P.G. n. 97840/2016, Prog. n. 91/2016, del 29/03/2016, la Giunta procedeva alla “APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE 241/90 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA EX FABBRICA MORINI CON INSERIMENTO DELL'USO 4B E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA ADIACENTE IN UN'AREA INTERNA ALL'AMBITO CONSOLIDATO DI QUALIFICAZIONE DIFFUSA MISTO N. 86 - VIA MARZABOTTO (VIA BERGAMI N. 7) - QUARTIERE PORTO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL DPR 380/2001.”;

il soggetto attuatore, Alì S.p.A., e il Comune di Bologna, in data 29 giugno 2016, sottoscrivevano la convenzione Rep. n. 23419 Racc. n. 9331, in atti al presente provvedimento, con validità pari a cinque anni decorrenti dalla data di stipula predetta, al fine di regolare contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione della rete viaria adiacente all’area industriale dismessa ex Fabbrica Morini di Via Bergami n. 7;

oltre all'intervento di riqualificazione predetto, il soggetto attuatore, su espressa richiesta del Quartiere Porto, assumeva l'impegno di allestire all'interno del fabbricato commerciale un'area bimbi, con accesso e fruizione garantiti nei giorni e orari di apertura del punto vendita, e con affidamento della gestione a volontari/personale dell'Amministrazione comunale o del Quartiere secondo modalità da definirsi con successivo accordo come meglio definito dall'art.17 della convenzione sopracitata;

Considerato che:

il Quartiere, anche in ragione delle caratteristiche del locale, tra cui l'assenza di servizi, ritiene non più attuale la possibilità di un accordo per l'individuazione di personale o volontari per la gestione dell'area bimbi predetta e quindi l'allestimento della area stessa; il soggetto attuatore parallelamente si è mostrato disponibile a supportare attività o iniziative di almeno equivalente valore sociale per il territorio di riferimento da individuare insieme al Quartiere, come da comunicazioni in atti al settore Piani e Progetti Urbanistici;

Verificato che:

detto allestimento non rientra tra le opere di urbanizzazione e pertanto non figura tra i lavori garantiti in convenzione;

la sua mancata realizzazione non incide sul progetto di riqualificazione oggetto di convenzione;

Dato atto che il soggetto attuatore si è reso disponibile a contribuire a progetti di equivalente valore sociale, che saranno oggetto di condivisione con il Quartiere con la sottoscrizione di un Patto di Collaborazione;

Considerata non più attuale la previsione di cui all'art. 17 della convenzione Rep. n. 23419 Racc. n. 9331 del 29 giugno 2016, in atti al presente provvedimento, in ragione di mutate sopravvenute esigenze del Quartiere cui si rimette insieme al soggetto attuatore privato la definizione di interventi alternativi;

Dato atto che la mancata realizzazione dell’area bimbi non incide sull'attestazione del completo assolvimento degli obblighi convenzionali che avverrà una volta acquisite al patrimonio comunale le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione e le relative aree;

Dato atto, altresì, che:

il Responsabile del presente procedimento è individuato nella persona del Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici, Arch. Francesco Evangelisti;

la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul sito http://dru.iperbole.bologna.it/ nella sezione Trasparenza - Pianificazione e Governo del Territorio;

Visti: l'art. 11 della L. n. 241/1990, l'art. 28 - bis del D.P.R. n. 380/2001, l'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, gli artt. 49, comma 1, e 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici e dal Responsabile del Quartiere Porto-Saragozza e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta del Settore Piani e Progetti Urbanistici e del Quartiere Porto - Saragozza congiuntamente al Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente e all'Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri;

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

1. DI DARE ATTO che non si darà corso alla realizzazione dell'area bimbi di cui all'art. 17 della convenzione Rep. n. 23419 Racc. n. 9331 del 29 giugno 2016, in atti al presente provvedimento;
2. DI RIMETTERE al Quartiere ogni decisione in ordine all'individuazione di obblighi alternativi, di pari valore sociale per il territorio di riferimento, e alla definizione delle relative modalità attuative;
3. DI DARE ATTO che il completo assolvimento dei restanti obblighi convenzionali continua a essere regolato secondo contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione previsti nella predetta convenzione Rep. n. 23419 Racc. n. 9331 del 29 giugno 2016.

Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.


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