Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 246813  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  54   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  70   /  2020
Data seduta 22/06/2020
Data esecutività 23/06/2020
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie
Oggetto CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18.


Testo dell'atto


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Premesso che:
  1. con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’ articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’ imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
  2. in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
  3. in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
  4. l ’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell’ anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
  5. a norma dell’ articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)”;
  6. in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Rilevato che:
  • l’ Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95,secondo la quale l’Autorità deve perseguire,nello svolgimento delle proprie funzioni,“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
  • all’ Autorità, l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea",ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
  • la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);
  • l’ ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Dato atto che:
  • Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
  • in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Dato atto, inoltre, che:
  1. Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
  2. per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell' art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
  3. il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 al 30 giugno 2020;
  4. l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
  5. il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
  6. l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267


Considerato che:
  • a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell' l’emergenza epidemiologica COVID-19;
  • ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Considerato, infine, che :
  • il Comune di Bologna ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019 con delibera di Consiglio DC/2019/150 PG.n. 566516/2019 del 19.12.2019;
  • in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull’ ammontare complessivo e sull’ articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF.

Visti:
  • l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;
  • gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
  • il regolamento per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TA.RI. PG.N. 80301/2014, e ss.mm.ii.;
  • la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019;
  • il D.P.R.158/1999;
  • l'art.1 comma 169 della L.296/2006;
  • l'art.57 bis del D.L. 124/2019;
  • l' articolo 107 del D.L. 18/2020 comma 2 e comma 5
  • l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388


Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare PG.N.115611/2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione dell’ ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

1. DI APPROVARE, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2020- coincidenti a quelle in vigore nel 2019- di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare PG.N.115611/2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, -e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2020.

Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





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