Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 271565  /  2024
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  93   /  2024
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  79   /  2024
Data seduta 16/04/2024
Data esecutività 18/04/2024
Unità di riferimento Dipartimento Cultura Sport e Promozione della Città
Oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “BFF BOLOGNA FASHION FESTIVAL” DA PARTE DI CENTERGROSS


Testo dell'atto

LA GIUNTA


Premesso che:

- il Centergross di Bologna, situato nell'Area della Città metropolitana di Bologna, nato nel 1977, rappresenta la più grande area commerciale europea prevalentemente orientata al B2B della Moda Pronta italiana: 1 milione di metri quadri la superficie totale, di cui 400mila di area espositiva e 100 mila metri quadri dedicati ad area uffici e servizi, con un volume di affari annuo di 5 miliardi di euro, di cui 3,5 relativi alla moda e 60% riferito all'export, migliaia di buyer giornalieri (dati pre-pandemia), 6 mila gli addetti diretti (a cui si aggiunge l'indotto);

- Centergross si sta promuovendo a vari livelli come il più grande distretto produttivo e commerciale d'Italia che ha nel Pronto Moda - Ready Made il suo modello di business prevalente;

- la filosofia promossa da Centergross mira, attraverso l'approvvigionamento di prodotti Pronto Moda Made in Italy, a permettere ai rivenditori di limitare gli acquisti grazie a una produzione più flessibile e localizzata, riducendo così le scorte e l'immobilizzazione di capitali, nonché minimizzando l'invenduto. Il Pronto Moda, infatti, spesso si distingue dal Fast Fashion per la sua maggiore sostenibilità, esclusività e agilità nel rispondere alle tendenze di moda emergenti;

- Centergross ritiene che la piccola dimensione delle imprese del pronto moda sia bilanciata da una forte interrelazione tra di esse che ha accresciuto la capacità di innovazione, permettendo di avere una forte competitività sui mercati internazionali e rafforzando economicamente e socialmente il territorio;

- Centergross aspira ad essere il punto di riferimento di un percorso di promozione e sviluppo del territorio già iniziato negli ultimi anni attraverso l'organizzazione di eventi e l'attivazione di percorsi di promozione (outgoing per fare incoming) delle imprese del distretto produttivo e commerciale dell'area;

- per supportare questo percorso di crescita e radicamento nella dimensione commerciale e di promozione locale, è stato costituito un Gruppo di lavoro a cura dell'ufficio Comune Sviluppo Economico Città metropolitana e Comune di Bologna nell'ambito dei lavori del Tavolo Ripresa, alla presenza di Regione Emilia-Romagna e delle associazioni di categoria della produzione e del commercio locali;

Rilevato che:

- nella cornice sopra delineata, Centergross ha deciso di promuovere il "Festival della moda e dello shopping", una serie di iniziative di animazione della città, in collaborazione con i principali stakeholder locali, culminanti nell‘evento di sfilata per la valorizzazione dei principali brand operanti nell'hub;

- il Festival rappresenta un modello virtuoso per la potenziale rivitalizzazione di ambiti cittadini, dando loro nuove identità, consentendo alle attività turistiche e commerciali di crescere, di sviluppare la promo-commercializzazione del territorio e delle imprese, attraverso l'unione di cultura, arte, moda e spettacolo;

Considerato che:

- Centergross intende brandizzare il Festival, registrandone il marchio presso l'Ufficio marchi e brevetti competente e, a tale fine, ha presentato domanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – UIBM – di registrazione del marchio “BFF BOLOGNA FASHION FESTIVAL”;

- tale richiesta è attualmente in attesa di perfezionamento in quanto il Ministero, in applicazione dell'art. l’art.10 del D.lgs. 30/2005 comma 1, così come modificato dall’art. 32, comma 4, lett a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha richiesto la previa autorizzazione del Comune cui fa riferimento la denominazione del marchio;

- in base al Codice della tutela della proprietà intellettuale, infatti, in presenza di richiami geografici occorre ottenere la previa autorizzazione del Comune cui fa riferimento la denominazione del marchio;

Precisato che, a tal fine, il Comune di Bologna intende tra l'altro dotarsi di un apposito regolamento per disciplinare le richieste di autorizzazione previste dalla sopracitata normativa. Tale regolamento dovrà tuttavia iniziare un iter amministrativo che non consentirebbe l'approvazione nei termini utili tali da permettere a Centergross di sbloccare la propria richiesta già presentata al Ministero e per la quale è già in corso una proroga dei tempi per l'integrazione della documentazione;

Valutata l'importanza per l'ambito territoriale del soggetto richiedente e del progetto di promozione commerciale e turistica che il marchio intende rappresentare;

Rilevato altresì il carattere di urgenza della risposta da parte di Centergross alla richiesta di integrazioni da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – UIBM – alla Domanda di marchio istanza n. 302023000102507 e successiva istanza di proroga n. 772024000014610 del 24/01/24 che definisce il nuovo termine per l’integrazione al 27/04/24;

Ritenuto pertanto di autorizzare la registrazione del marchio “BFF BOLOGNA FASHION FESTIVAL” da parte di Centergross, stabilendo le seguenti limitazioni:
  • la denominazione “Bologna” è da intendersi esclusivamente nell'ambito del marchio d'impresa per cui è stato concesso il presente assenso, e che contraddistingue i prodotti/servizi per cui è stata presentata domanda di registrazione;
  • il Comune di Bologna si riserva di ritirare l'assenso, senza che il soggetto richiedente possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta, nel caso in cui sia stato constatato un uso del nome “Bologna” illegittimo, fraudolento, e/o che abbia compiuto illeciti che abbiano arrecato un pregiudizio all'immagine del Comune di Bologna e dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti quale soggetto competente, per il territorio italiano, in materia di registrazione di marchi d'impresa o per il tramite della Camera di Commercio CCIAA, quale soggetto abilitato alla ricezione dei depositi delle domande di registrazione di marchi d'impresa;
  • l'assenso dovrà essere nuovamente richiesto secondo le modalità che saranno in corso, trascorsi 10 anni, al pari della registrazione del marchio d'impresa, decorrenti dalla data di deposito della domanda;

Dato atto della necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire a Centergross di dare risposta alla richiesta di integrazioni da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale entro la data individuata nel 27/04/2024;

Visto l'atto N. P.G.: 523309/2023 di delega in caso di assenza del Capo Dipartimento;

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città;

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE la registrazione del marchio “BFF BOLOGNA FASHION FESTIVAL” da parte di Centergross, con le seguenti limitazioni:
  • la denominazione “Bologna” è da intendersi esclusivamente nell'ambito del marchio d'impresa per cui è stato concesso il presente assenso, e che contraddistingue i prodotti/servizi per cui è stata presentata domanda di registrazione;
  • il Comune di Bologna si riserva di ritirare l'assenso, senza che il soggetto richiedente possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta, nel caso in cui sia stato constatato un uso del nome “Bologna” illegittimo, fraudolento, e/o che abbia compiuto illeciti che abbiano arrecato un pregiudizio all'immagine del Comune di Bologna e dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti quale soggetto competente, per il territorio italiano, in materia di registrazione di marchi d'impresa o per il tramite della Camera di Commercio CCIAA, quale soggetto abilitato alla ricezione dei depositi delle domande di registrazione di marchi d'impresa;
  • l'assenso dovrà essere nuovamente richiesto secondo le modalità che saranno in corso, trascorsi 10 anni, al pari della registrazione del marchio d'impresa, decorrenti dalla data di deposito della domanda;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al richiedente Centergross per consentire il proseguo della pratica di registrazione del marchio.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante