Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 541166  /  2021
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  135   /  2021
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  111   /  2021
Data seduta 29/11/2021
Data esecutività 30/11/2021
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Oggetto RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 58.241,74 AI SENSI DELL'ART. 194.CO.1 LETT. A) DEL D.LGS.267/2000 PER ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 14427/2021 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA. - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - APPLICAZIONE PARZIALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- che con deliberazione consiliare del 17/12/2020, DC/PRO/2020/137, Rep. DC/2020/137, PG n. 535398/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP). Sezione strategica e Sezione operativa;

- che con deliberazione consiliare del 17/12/2020, DC/PRO/2020/129, Rep. DC/2020/138, PG n. 535593/2020, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023 del Comune di Bologna;

Considerato che:

- con atto di citazione del 14 settembre 1999, il Sig. L.D. e altri, convennero in giudizio la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda USL di Bologna ed il Comune di Bologna, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie sofferte dal Sig. L.D. conseguenti alle lesioni provocate dai sanitari dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia e Maternità di Bologna, al momento della nascita, il 21 dicembre 1970;

- dopo i vari gradi di giudizio e le sentenze che si sono succedute nel corso dell'ultimo ventennio, la Corte di Cassazione nella decisione n. 1420 del 2017 affermava che "la titolarità del rapporto deve essere riconosciuta in capo al Comune di Bologna", e pertanto procedeva a condannare il Comune al pagamento della somma di euro 311.499,00 oltre a rivalutazione e interessi legali - cumulati anno per anno - con decorrenza dal gennaio 2009 e sino alla data della decisione. Da tale data decorreranno gli interessi legali. Quanto alle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, in complessità delle questioni trattate, va disposta la compensazione integrale delle stesse;

Atteso che:

- da ultimo, con causa iscritta al R.G. n. 14318/2017, il Sig. D. L. presentava ulteriore ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 1420/2017 della Corte Suprema di Cassazione di Roma depositata il 20/01/2017 al fine di ottenere in particolare la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio;

- il Comune di Bologna si costituiva nel predetto ricorso quale ricorrente incidentale;

Preso atto che:

- con sentenza n. 511/2020 del 06/02/2019, depositata il 05/01/2020, allegata agli atti, la Corte Suprema di Cassazione di Roma - Terza Sezione - ha revocato la sentenza della Corte di cassazione n. 1420 del 2017, ha riconosciuto nuovamente il diritto del ricorrente Sig. D. L. al risarcimento del danno vantato, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Bologna condannandolo al pagamento della somma di Euro 311.499,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

Preso atto inoltre che:

- con il procedimento n.11956/2020 R.G. Corte di Cassazione il signor D.L. ha presentato ricorso per la correzione dell'errore materiale da cui è affetta la sentenza n. 511/2020 della Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che la Corte Territoriale aveva liquidato il danno biologico permanente, quello della riduzione della capacità lavorativa e quello morale, mentre aveva lasciato inalterata la liquidazione di altre voci di danno esaminate dal Tribunale che avrebbero dovuto sommarsi all'importo determinato in appello;

- con Ordinanza n. 14427/2021 del 12/01/2021, depositata il 26/05/2021, della Corte Suprema di Cassazione di Roma è stato riconosciuto l'accoglimento della richiesta oggetto del ricorso ed è stata disposta la correzione della sentenza 511/2020 del 05/01/2020 dall'errore materiale da cui è affetta, inserendo nel dispositivo l'inciso "fermo restando il risarcimento già corrisposto e secondo i parametri già adoperati dal primo giudice per il danno biologico da invalidità temporanea parziale e per le spese mediche e assistenziali future" ed il riconoscimento delle somme liquidate dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 5526/2003;

Dato atto che:

- dai calcoli effettuati secondo il portato della Ordinanza in questione che prevede il calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente risulta che la somma complessivamente dovuta dall'Amministrazione comunale è pari ad Euro 58.241,74,;

Precisato che:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 cita: " Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.";

Dato atto che:

- l'importo complessivo di euro 58.241,74 comprensiva di interessi e rivalutazione come in motivazione, trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2021, attraverso la parziale applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso) al Bilancio di previsione 2021-2023, come da variazione allegata al presente provvedimento;

- con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2021 - 2023 e dei programmi annuali di attività;



Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Capo Area dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge;

Su proposta dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Sentite le Commissioni Consiliari Competenti
DELIBERA

1) DI RICONOSCERE, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 58.241,74 comprensiva di interessi e rivalutazione come in motivazione, in esecuzione della Ordinanza n. 14427/2021 del 12/01/2021, depositata il 26/05/2021, della Corte Suprema di Cassazione di Roma - Terza Sezione agli atti dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità dandone copertura tramite applicazione al bilancio di previsione 2021-2023 all'esercizio 2021 delle quote di fondo contenzioso previste nell'ultimo rendiconto approvato;



2) DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio;

3) DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2021 - 2023, la variazione all'esercizio 2021 di applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso), di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

4) DI DARE ATTO che il Capo Area dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità provvederà ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi conseguenti.

Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere al pagamento del risarcimento.


      Documenti allegati - parte integrante