Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 114504  /  2023
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  69   /  2023
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  52   /  2023
Data seduta 21/02/2023
Data esecutività 22/02/2023
Unità di riferimento Segretario Generale
Oggetto PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).


Testo dell'atto

La Giunta



PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art. 22 recante “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, il quale prevede:

- al paragrafo 1, che “Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto”;

- al paragrafo 2, che “Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza”; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR “per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”;

VISTO l’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D.L. 59/2021 recante “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO l’art. 12 comma 5 del “Patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità a Bologna” sottoscritto in data 21.01.2023, alla presenza del Ministro dell’Interno, tra la Prefettura di Bologna e il Comune;

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la quale, all’articolo 3, prevede, tra l’altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78” e, in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l’altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell’Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;

- l’articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse delle Parti firmatarie il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all’utilizzo delle risorse pubbliche - e, in particolare, di quelle rinvenienti dal PNRR e dal Fondo Complementare - attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi condotta illecita, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari – attuatori diretti degli interventi assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e che, in particolare, gli enti attuatori devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenendo e correggendo eventuali irregolarità;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente il controllo delle procedure di impiego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati, a tutela dei bilanci pubblici, nazionale ed europeo.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Preso atto
 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale;

Stabilito che
 la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta 
del Segretario Generale

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE
l’allegato protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione del protocollo, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche non sostanziali qualora necessarie;


Infine, con votazione separata, all'unanimità


D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.


      Documenti allegati - parte integrante