Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 822425  /  2022
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  117   /  2022
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  98   /  2022
Data seduta 12/12/2022
Data esecutività 13/12/2022
Unità di riferimento Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti - Patrimonio
Oggetto BOLOGNAFIERE S.P.A.: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA. PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI CESPITI E CONTESTUALE ADEGUAMENTO AL PIANO ALIENAZIONI 2022.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO


Premesso che:


- il Comune di Bologna è socio di BolognaFiere spa e ne detiene numero 21.704.021 azioni, del valore nominale pari a 1 euro, corrispondenti al 17,28% del capitale sociale, a seguito della recente operazione di aumento di capitale in denaro, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 19 maggio 2022;

- la Società svolge un’attività di gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e di servizi ad essi connessi, e pertanto il Comune di Bologna detiene la suddetta partecipazione ai sensi e per gli effetti della deroga prevista dall’art. 4, comma 7 del D.Lgs. 175/2016;

- con deliberazione P.G. n. 579986/2021, esecutiva ai sensi di legge, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, il Consiglio Comunale approvava lo “Stato di attuazione della Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bologna e la ricognizione ordinaria dell'anno 2021 dell'assetto complessivo delle stesse alla data del 31/12/2021”, che dava conto del mantenimento senza interventi della proprietà azionaria nella Società di cui trattasi;

Dato atto che:

- con deliberazione P.G. n. 149557/2022 del 29/3/2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale condivideva il Piano industriale 2022-2026, presentato dalla società con l’obiettivo di promuovere investimenti volti al consolidamento della propria leadership in ambito fieristico ed espositivo a livello locale, nazionale e internazionale, nonché al rilancio della società nel periodo post Covid-19, attraverso diverse direttrici di azione finalizzate all’ampliamento e innovazione dell’attuale infrastruttura e all’innovazione e diversificazione dei servizi offerti e del business;

- come dettagliatamente indicato nella deliberazione P.G. n. 149557/2022 sopracitata, lo sviluppo delle attuali infrastrutture - anche e soprattutto in termini di ampliamento della superficie espositiva mediante acquisizione dell’Area a Nord del quartiere fieristico - costituisce una delle condizioni essenziali per lo sviluppo degli investimenti previsti dal Piano Industriale, al fine di creare i presupposti per la costruzione di un padiglione aggiuntivo per attrarre ed ospitare varie tipologie di eventi fieristici, nonché per un utilizzo poli-funzionale della fiera;

- con deliberazione P.G. n. 321626/2022 del 16 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale riteneva opportuno sostenere gli investimenti sopracitati, mediante approvazione, tra gli altri, di un’operazione di aumento di capitale sociale in denaro ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016;

- la suddetta deliberazione veniva comunicata, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dalla normativa al tempo vigente;

- decorsi i termini di legge, non perveniva alcun parere negativo da parte delle Autorità competenti in merito all’operazione di aumento di capitale, risultando pertanto confermata la legittimità dell’operazione e la completezza formale e sostanziale della motivazione di cui alla deliberazione P.G. n. 321626/2022 di cui trattasi;

- in data 19 maggio 2022, l’Assemblea Straordinaria dei Soci di BolognaFiere deliberava di procedere all’aumento di capitale. Nella successiva Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 settembre 2022 venivano pertanto individuate le seguenti scadenze per la realizzazione dell’aumento di capitale in denaro:
- esercizio del diritto di opzione e prelazione: 28 ottobre 2022;
- versamento dell’intero valore delle azioni sottoscritte: 7 novembre 2022;

Rilevato inoltre che:

- con la deliberazione P.G. n. 321626/2022 sopracitata, il Consiglio Comunale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bologna emanato ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., esprimendo la sua sostanziale adesione, rinviava a successiva deliberazione l’approvazione dell’operazione di aumento di capitale mediante conferimento in natura - da realizzarsi mediante attribuzione al Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere di delega ex art. 2443 C.C. per un importo complessivo massimo di nominali Euro 60.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 41.666.666 azioni ordinarie della Società -, ritenendo necessario procedere preliminarmente alla definizione, attraverso le procedure normativamente disposte, del valore dei seguenti cespiti di proprietà del Comune da conferire, già espressamente individuati dalla deliberazione P.G. n. 321626/2022 di cui trattasi:
  1. alcune aree di terreno e relativi fabbricati limitrofi o collocati all’interno del quartiere fieristico, necessari all’incremento del dimensionamento funzionale dello stesso (contrattualmente previsto per alcune delle principali manifestazioni fieristiche ospitate) e strumentali al perseguimento dell’obiettivo strategico di sviluppo della polifunzionalità del quartiere fieristico stesso;
  2. il “Parco Nord”, cespite strategico in quanto abiliterebbe l’ulteriore espansione degli spazi gestiti da BolognaFiere e in tal modo l’eventuale rafforzamento del posizionamento della Società nel segmento B2C, nonché lo sviluppo della polifunzionalità del quartiere (potendo eventualmente ospitare eventi di carattere non prettamente fieristico, ma comunque rientranti nell’oggetto sociale);
  3. il “Palazzo dei Congressi”, già in uso alla società controllata Bologna Congressi in virtù di un contratto di locazione, nel quale attualmente si svolgono attività congressuali e performance teatrali;
  4. altre strutture nelle quali la Società svolge la propria attività caratteristica (quali il ristorante Europa) e alcuni uffici – già in uso a BolognaFiere – i quali rivestono importanza strategica per la Società in quanto rappresentano un elemento di completamento della proprietà rientrante nel perimetro del quartiere fieristico, abilitando la prosecuzione del percorso di riqualificazione del quartiere stesso;
  5. eventuali aree accessorie e pertinenze dei beni sopra elencati;

- dall’istruttoria condotta dal Settore Patrimonio, sentiti i competenti uffici comunali, i cespiti da conferire, meglio rappresentati nelle schede tecniche in atti al presente provvedimento, individuati tenendo conto, tra l’altro, del Piano Industriale predetto e dell’attuale utilizzo, anche solo parziale, da parte di BolognaFiere S.p.A., sono i seguenti:

Lotto 1: area già in concessione a Bolognafiere, in virtù di atto Rep. n. 4365/2019, consistente in un appezzamento di terreno edificabile di superficie totale pari a 7730 mq (terreni ex piazza Grande); trattasi di area edificabile pianeggiante adibita a parcheggio privato per espositori, non aperto al pubblico, funzionale all’attività fieristica;

Lotto 2: area in diritto di superficie a F.lli Ferriani s.r.l. in virtù di atto Rep. n. 59130 del 13/12/2006, di superficie complessiva pari a 2884 mq;

Lotto 3: area in diritto di superficie a BolognaFiere S.p.A. in virtù di atto del 21/12/2015 rep. n. 57042 di superficie complessiva pari a 14441 mq (Terreni ex Cotabo);

Lotto 4: tratti di via Tazio Nuvolari (tratto compreso tra la rotonda Dante Canè e la rotonda Taxisti Vittime Strage 2 Agosto 1980) e di Via Stalingrado (parte terminale dalla rotonda Taxisti Vittime Strage 2 Agosto 1980 fino al termine della strada) per complessivi mq 10416;

Lotto 5: Padiglione Polivalente in uso a BolognaFiere S.p.a. e Bologna Congressi s.r.l. in virtù di contratto Rep. n. 3782/2018 e porzione terminale del ramo chiuso di via A. Calzoni oggetto di concessione Rep. n. 4878/2020 a favore di Bologna Congressi s.r.l. per complessivi mq 5746;

Lotto 6: Palazzo dei Congressi e Palazzo servizi. I beni di cui ai Lotti 5 e 6 sono già in parte in uso a BolognaFiere, per le proprie attività istituzionali, in virtù di contratto Rep. n. 3782/2018, per complessivi mq 17367;

Lotto 7: quota di 26327/1000000 della centrale di termo-refrigerazione, sita all’interno del quartiere fieristico, posta a servizio dei fabbricati oggetto di conferimento;

oltre alle aree accessorie e pertinenziali dei beni predetti e alle aree di cui si è considerata opportuna la cessione nel corso delle operazioni peritali (Foglio 80 mappali 900 e 902); non è stato, invece, inserito tra i cespiti oggetto del presente conferimento il “Parco Nord”;

- BolognaFiere subentrerà nelle concessioni in essere;

- tra i predetti beni vi sono, altresì, beni iscritti al demanio stradale dell’ente, meglio rappresentati nelle relative schede tecniche in atti al presente provvedimento, quali i tratti di via Nuvolari e via Stalingrado di cui al Lotto 4, la porzione di rotatoria posta tra le vie Zambeccari e il predetto tratto di via Stalingrado di cui al Lotto 1, porzione terminale del ramo chiuso di via A. Calzoni di cui al Lotto 5 oggetto di concessione Rep. n. 4878/2020 a favore di Bologna Congressi s.r.l.. Per il loro ruolo fondamentale nel funzionamento della rete stradale circostante il comparto fieristico, anche dopo il trasferimento di proprietà a favore di BolognaFiere, detti tratti stradali continueranno a essere utilizzati nello stato attuale fino alla realizzazione del Piano Industriale predetto e di eventuali nuovi tratti di viabilità in loro sostituzione. I relativi oneri manutentivi saranno a carico di BolognaFiere;

- che il valore inventariale dei predetti beni è pari a complessivi Euro 5.863.217,84;


- l’Assemblea Straordinaria dei soci del 19 maggio 2022 succitata deliberava invero anche il conferimento della delega ex art. 2443 C.C. al Consiglio di Amministrazione “ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 60.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 41.666.666 azioni ordinarie della Società. Delibere inerenti e conseguenti”;


Visto l’art. 2343 del Codice Civile che prevede che “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti”;


Considerato che:
  • con provvedimento del 17 agosto 2022 il Tribunale di Bologna – Volontaria Giurisdizione - ha proceduto alla nomina degli esperti ai sensi degli artt. 2440 e 2343 c.c. nella procedura di cui al n. 12184/2022 per la redazione della perizia di stima riguardante i conferimenti in natura indicati nel ricorso presentato congiuntamente dal Comune di Bologna, Camera di Commercio e BolognaFiere;
  • in data 05 dicembre 2022 sono state depositate e giurate presso lo studio del Notaio Rossi in Bologna le perizie relative ai n. 7 Lotti predetti, che in copia si allegano in atti al presente provvedimento unitamente ai verbali di asseverazione rep. nn. 89841, 89842, 89843, 89844, 89845, 89846, 89847;
  • secondo le predette perizie il valore di mercato dei fabbricati e dei terreni di proprietà del Comune di Bologna, è pari a complessivi Euro 28.377.000,00;
  • l’eventuale conferimento in natura del Comune di Bologna sarà, pertanto, nei limiti di tale importo;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale P.G. N. 579610/2021 del 23/12/2021, si è proceduto alla “APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 E SUCC. M.E I..”;

- detto Piano non contiene i beni sopra riportati in quanto non ancora esattamente individuati al momento della sua redazione, pertanto se ne rende necessario l’adeguamento;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 58 predetto l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e sue integrazioni da parte del Consiglio Comunale ha i seguenti effetti:
a) gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;
b) ai sensi del successivo 3 comma l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produrrà gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
c) contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui sopra è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Ritenuto opportuno, approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Terzo adeguamento al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna " per l'anno 2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008;

Tenuto conto, ai fini del perfezionamento dell’aumento di capitale in natura, delle disposizioni di cui agli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii, come da ultimo interpretate dalla giurisprudenza contabile, a norma dei quali:
  1. l'aumento di capitale costituisce una modalità di acquisto delle partecipazioni societarie in società già esistenti (art. 8), non comportando invece l’acquisto della qualità di socio, già posseduta dall’Amministrazione procedente;
  2. per quanto riguarda la procedura, essa prevede l’adozione di apposita delibera consiliare (art. 7, comma 1), previa sottoposizione del relativo schema a forme di consultazione pubblica;
  3. il relativo provvedimento di autorizzazione è soggetto agli oneri motivazionali previsti per l’acquisto delle partecipazioni (art. 5, comma 1): la motivazione analitica richiesta dall’articolo 5 riguarda la necessità della partecipazione (rectius: dell’aumento della partecipazione) per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; la compatibilità dell'intervento con le norme europee, in particolare quelle sugli aiuti di stato.


Ritenuto opportuno procedere ora con le ulteriori operazioni di aumento di capitale in natura sopra descritte, per le motivazioni già espresse con deliberazione P.G. n. 321626/2022 sopracitata, qui di seguito integralmente riportate:
- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune: la società è detenuta dal Comune per effetto della deroga ex art. 4 comma 7 del D.Lgs. 175/2016 – T.U. Società Partecipate; le ragioni per le quali è stato disposto il mantenimento della società, come risulta dalla Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvata dal Consiglio Comunale il 2/10/2017 con deliberazione P.G. n. 308244/2017 e via via confermata, “per la rilevanza strategica rappresentata dall'attività della società per l'economia del territorio e per il volano che la Fiera costituisce per i processi di internazionalizzazione”;
- convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell’operazione: il Comune, a fronte della variazione di bilancio sul capitolo U87460-000 per l’esercizio 2022, di cui alla deliberazione P.G. n. 321625/2022 del 16 maggio 2022 DC/PRO/2022/36 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 - 1° RIEQUILIBRIO DELL'ESERCIZIO 2022 (ART. 193 D.LGS. N. 267/20000) - PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2021 (VAR. 10/2022), possiede i mezzi propri per procedere all’aumento di capitale in denaro, mentre per quanto riguarda il conferimento di aree, i vincoli procedurali relativi alla valutazione delle aree stesse ne salvaguardano il valore, che sarà oggetto di concambio con le azioni di nuova emissione, mentre la dislocazione delle aree stesse, nelle zone a nord, ne costituisce per la collettività il migliore utilizzo, nell’ottica del rafforzamento patrimoniale di una società chiave per lo sviluppo economico della città;
- compatibilità dell’operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa: per le stesse motivazioni esposte al punto precedente, le operazioni di aumento di capitale in natura garantiranno un rilancio della società e un beneficio che si riverbererà sulla città in termini di ripresa dell’economia e del turismo, consentendo investimenti fondamentali per le zone periferiche a nord della città, a fronte di un impiego di risorse proprie del Comune, derivanti dall’avanzo di amministrazione, che non espone l’Ente a rischi di difficoltà finanziarie;
- compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: il settore fieristico a livello nazionale è stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria legata al virus Sars-Cov 2 negli anni 2020/2021, nonché, attualmente, anche dalla situazione di tensione internazionale per l’intervento bellico russo in Ucraina; la situazione di difficoltà in questo specifico settore economico ha indotto molte Amministrazioni pubbliche a deliberare ed aderire ad aumenti di capitale nelle rispettive società detenute (tra queste ultime è possibile annoverare Expo Piacenza, Cesena Fiera, Firenze Fiera; VeronaFiere); pertanto, l’approvazione dell’aumento di capitale e la relativa sottoscrizione da parte del Comune di Bologna non altererebbe gli equilibri della libera concorrenza tra i competitor nazionali, ma ripristinerebbe, al contrario, una par condicio altrimenti compromessa;


Rilevato infine che:

- la società non si trova nelle condizioni previste dall’art. 14, comma 5, del TUSP, non avendo registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi;

- in ossequio alla normativa comunitaria, nazionale nonché all'orientamento della Corte dei Conti, gli aumenti di capitale che saranno realizzati attraverso le operazioni succitate non potranno essere destinati in alcun modo alla copertura di perdite, presenti o future e gli utili che si realizzeranno nel corso della durata del piano di sviluppo della società dovranno essere destinati a copertura delle eventuali perdite che si dovessero generare nel corso della gestione, laddove non fossero coperte dalle riserve di patrimonio netto disponibili;

- per quanto riguarda il fabbisogno prospettico di risorse finanziarie per la realizzazione del piano di investimenti nell'arco temporale del Piano Industriale della società BolognaFiere, non emergono previsioni di ulteriori interventi di sostegno da parte dei soci;

- l’andamento dei risultati previsti per BolognaFiere SpA dovrà essere oggetto di particolare attenzione, anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 20, co 2, lett. e) del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) che impone l’adozione di piani di razionalizzazione in presenza di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Richiamato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso sulla deliberazione P.G. n. 321626/2022 per quanto riguarda in particolare l’operazione di aumento di capitale in natura, laddove si consigliava, non essendoci valutazioni certe sugli immobili conferiti e non essendo stati esplicitati gli effetti del conferimento sul bilancio dell’Ente, di procedere attraverso una successiva deliberazione consiliare nella quale venissero definiti i valori dei compendi stimati con possibilità, pertanto, per il Consiglio Comunale di esprimersi in merito alla congruità degli stessi;

Visto il verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 maggio 2022, dal quale risulta approvata la delega al Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere Spa, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 60.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 41.666.666 azioni ordinarie della Società;


Dato atto che:

- sullo schema della deliberazione del Consiglio Comunale DCPRO/39/2022, P.G. n. 321626/2022 del 16 maggio 2022 sopracitata è stata espletata la consultazione pubblica di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito Internet del Comune di Bologna e che pertanto non è più necessario procedere in tal senso anche con la presente deliberazione, comprendente in quel momento anche la previsione dell’aumento di capitale in natura;

- la suddetta deliberazione P.G. n. 321626/2022 veniva comunicata, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dalla normativa al tempo vigente e che, decorsi i termini di legge, non perveniva alcun parere negativo da parte delle Autorità competenti in merito all’operazione di aumento di capitale, risultando pertanto confermata la legittimità dell’operazione e la completezza formale e sostanziale della motivazione di cui alla deliberazione P.G. n. 321626/2022 di cui trattasi;


Richiamato l'orientamento da ultimo fornito dalla giurisprudenza contabile - ed in particolare dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (parere n. 19/SSRRCO/QMIG/2022) -, secondo il quale, alla luce di una interpretazione, letterale, teleologica e sistematica delle disposizioni del TUSP, le ipotesi di “mero” aumento di capitale sociale non sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, in quanto la suddetta disposizione avrebbe “limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”: pertanto, ferma restando la procedura già espletata con riferimento alla deliberazione P.G. n. 321626/2022, il presente provvedimento non sarà inviato, ai fini del parere, alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, e all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;


Dato atto che:

- la presente deliberazione comporta riflessi sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;

- ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;


Visti l'art. 58 della L. 6.8.2008 n. 133, il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità, il Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna.

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti e dal Responsabile del Settore Patrimonio, nonché del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse finanziarie;

Su proposta dell’Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti e del Settore Patrimonio, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio;


Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati, la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale mediante il conferimento a Bologna Fiere S.p.a. del compendio immobiliare di proprietà comunale composto da:

Lotto 1: area già in concessione a Bolognafiere, in virtù di atto Rep. n. 4365/2019, consistente in un appezzamento di terreno edificabile di superficie totale pari a 7730 mq (terreni ex piazza Grande); trattasi di area edificabile pianeggiante adibita a parcheggio privato per espositori, non aperto al pubblico, funzionale all’attività fieristica;

Lotto 2: area in diritto di superficie a F.lli Ferriani s.r.l. in virtù di atto Rep. n. 59130 del 13/12/2006, di superficie complessiva pari a 2884 mq.;

Lotto 3: area in diritto di superficie a BolognaFiere S.p.A. in virtù di atto del 21/12/2015 rep. n. 57042 di superficie complessiva pari a 14441 mq (Terreni ex Cotabo);

Lotto 4: tratti di via Tazio Nuvolari (tratto compreso tra la rotonda Dante Canè e la rotonda Taxisti Vittime Strage 2 Agosto 1980) e di Via Stalingrado (parte terminale dalla rotonda Taxisti Vittime Strage 2 Agosto 1980 fino al termine della strada) per complessivi mq 10416;

Lotto 5: Padiglione Polivalente in uso a BolognaFiere S.p.a. e Bologna Congressi s.r.l. in virtù di contratto Rep. n. 3782/2018 e porzione terminale del ramo chiuso di via A. Calzoni oggetto di concessione Rep. n. 4878/2020 a favore di Bologna Congressi s.r.l. per complessivi mq 5746;

Lotto 6: Palazzo dei Congressi e Palazzo servizi. I beni di cui ai Lotti 5 e 6 sono già in parte in uso a BolognaFiere, per le proprie attività istituzionali, in virtù di contratto Rep. n. 3782/2018, per complessivi mq 17367;

Lotto 7: quota di 26327/1000000 della centrale di termo-refrigerazione, sita all’interno del quartiere fieristico, posta a servizio dei fabbricati oggetto di conferimento

Oltre alle aree accessorie e pertinenziali e alle aree di cui si è considerata opportuna la cessione nel corso delle operazioni peritali (Foglio 80 mappali 900 e 902).

2) DI APPROVARE, conseguentemente, il terzo adeguamento al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna per l'anno 2022 allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) DI DARE ATTO che:
  • il valore inventariale complessivo dei beni di cui ai Lotti predetti è pari a complessivi Euro 5.863.217,84 e il valore di mercato, come risultante dalle perizie giurate in atti al presente provvedimento, è pari a complessivi Euro 28.377.000,00; pertanto, l’eventuale conferimento in natura da parte del Comune di Bologna avverrà nei limiti di tale importo;
  • l'approvazione del presente provvedimento costituisce autorizzazione per l'avvio delle procedure per il conferimento in oggetto nei limiti del valore complessivo di cui alla citata relazione di stima giurata;
  • in virtù del comma 2 dell'art. 58 della L. n. 133 del 6 agosto 2008, l'inserimento dei predetti beni nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, con particolare riferimento ai beni appartenenti al demanio stradale dell’ente, meglio descritti in premessa e rappresentati nelle relative schede tecniche in atti al presente provvedimento, che, anche dopo il conferimento, continueranno a essere utilizzati nello stato attuale fino alla realizzazione del Piano Industriale citato ed eventuali nuovi tratti di viabilità in loro sostituzione, con oneri manutentivi a carico di BolognaFiere;
  • l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà e produrrà gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
  • contro l'iscrizione del bene nel Piano di cui sopra è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione;
  • per effetto del conferimento la società Bologna Fiere S.p.a. subentrerà nella posizione del Comune di Bologna in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al Comune, compresi quelli di cui ai contratti in essere;
  • con successivo provvedimento dirigenziale saranno stabiliti i relativi aspetti contabili e fiscali del futuro conferimento;
  • laddove i beni oggetto di conferimento siano soggetti ad oneri fiscali ed, in particolare, all'imposta sul valore aggiunto, questa sarà corrisposta entro la data di stipula da Bologna Fiere S.p.A;
  • le spese notarili sono in carico a Bologna Fiere Spa.


4) DI DARE ATTO, infine, CHE:

- sullo schema della deliberazione del Consiglio Comunale DCPRO/39/2022, P.G. n. 321626/2022 del 16 maggio 2022 è stata espletata la procedura prescritta dai commi 2 e 3, dell’art. 5 del D.Lgs. 175/2016; e che, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, il presente provvedimento non sarà sottoposto a consultazione pubblica, né inviato alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, e all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;

- il competente Settore Patrimonio provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante