Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 115610  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  10   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  15   /  2019
Data seduta 11/03/2019
Data esecutività 13/03/2019
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie
Oggetto APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE E QUANTIIFCAZIONE DI SUPERFICI TASSABILI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e ss.mm.ii., tra cui ultima la delibera PG.N.532858/2018;

Considerata la necessità di integrare il suddetto regolamento introducendo specifiche disposizioni tese anche ad:
a) individuare e quantificare le superfici tassabili per particolari tipologie di immobili (capannoni dismessi e parti comuni di un fabbricato integralmente adibito a co-housing sociale);
b) disciplinare l'applicazione della TARI giornaliera in relazione all'occupazione/detenzione dei capannoni dismessi di cui alla precedente lett.a) per un periodo inferiore a 183 giorni/anno;
c) disciplinare l’agevolazione in materia di TARI giornaliera per quanto riguarda le occupazioni per mercati di vendita diretta di prodotti agricoli;

Dato atto che a tal fine occorre introdurre le seguenti modifiche/integrazioni:
a) art.4: viene inserito il nuovo comma 3bis in materia di parti comuni in caso di interventi per l'abitare condiviso e solidale (c.d. "co-housing",di cui al relativo articolo 32bis del R.U.E.) al fine di prevedere l'esclusione da tassazione delle parti comuni destinate agli spazi di uso collettivo negli insediamenti aventi le caratteristiche del l’abitare condiviso e solidale / co-housing secondo il relativo articolo 32bis del R.U.E... Si tratta di una misura finalizzata a valorizzare anche ai fini TARI la particolare funzione sociale e comune di tali spazi;
b) art.10: con riferimento alla fattispecie destinataria dell'abbattimento del 20% della superficie tassabile legata allo svolgimento di attività sanitarie viene eliminata la precisazione racchiusa tra parentesi a seguito della sua odierna carenza di rilevanza nell'individuazione del tipo di attività destinataria dell'agevolazione; inoltre sono eliminate le previsioni di agevolazione in percentuale relative alle attività di "rosticcerie" e "pasticcerie" in quanto accordabili in modo più mirato ai sensi del comma 1 del medesimo art.10 del regolamento in oggetto;
c) art.17ter: si introduce un'ipotesi agevolativa destinata a favorire l'utilizzo per fini esclusivamente non commerciali di capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24 depotenziando, di fatto, l'incidenza del tributo in relazione alle superfici eccedenti i 2000mq : ciò in considerazione del sovradimensionamento di tali immobili rispetto alle attività che vi potrebbero essere svolte, al fine di evitare che l'eccessiva vastità di tali locali ed il conseguente maggior carico tributario possano oggettivamente scoraggiarne l'utilizzo transitorio in attesa della relativa trasformazione urbanistica;
d) art.20: viene dettata una specifica disposizione in materia di applicazione della Tassa rifiuti temporanea (Ta.Ri.G) in caso di uso temporaneo (=inferiore a 183 giorni/anno) di capannoni funzionalmente dismessi, coinvolti in processi di rigenerazione urbana ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero oggetto di convenzione ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2017 n.24, la cui tariffa sarà comunque individuata sulla base del tipo di uso temporaneo realizzato e che trova applicazione sulla base di apposta comunicazione preventiva relativa al tipo di uso temporaneo da realizzare in tali locali . L'utilizzatore prima dell'inizio dell'attività temporanea deve inoltrare tale comunicazione alla Concessionaria della gestione della Ta.Ri.G (o, in assenza di concessione, all'U.I. Entrate) e versare la relativa tassa rifiuti giornaliera appositamente quantificata dalla Concessionaria (o, in assenza di concessione, dal Comune) con le ordinarie modalità previste per la Ta.Ri.G;
e) art.20bis: il comma 2 viene modificato al fine di meglio precisare il tipo di agevolazione tassa rifiuti giornaliera (Ta.Ri.G) accordabile in caso di patti di collaborazione relativi allo svolgimento di attività miste (ossia in parte commerciali ed in parte non commerciali). Con l'occasione viene anche eliminato il diretto richiamo ad una norma (l'art.24 D.L.133/14) ormai abrogata;
f) art. 20-ter: viene introdotto un nuovo articolo, teso a riconoscere la riduzione del 75% della TARIG per i “mercati di vendita diretta di prodotti agricoli”, ai sensi del Regolamento comunale in materia approvato con deliberazione consiliare O.d.g. 94/2009 P.G. n. 58564/2009, al fine di promuoverne la diffusione e lo svolgimento, in ragione della natura non commerciale ai sensi dell'art. 4, commi 7 e 8 del D.Lgs. 228/2001 e dell'art. 1, comma 3 del citato regolamento, nonchédel valore sociale, culturale, economico, ambientale e territoriale dell'attività svolta, in ogni caso a condizione che il soggetto gestore si impegni ad adottare e gli operatori effettivamente pongano in essere azioni volte ad assicurare la mancata produzione di rifiuti o il pieno recupero degli stessi;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:
  • l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
  • il DPR 158/99;
  • gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
  • il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, proposto per l'approvazione con delibera consiliare DC/PRO/2018/24;
  • la L.R. Emilia-Romagna n.24/17;
  • il vigente R.U.E.;
  • il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019, con cui è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Preso atto:
  • che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;
  • del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA
  1. DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera PG n. 80301/2014), di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
  2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
  3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2019;

Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante