Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 271663  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  144   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  116   /  2019
Data seduta 11/06/2019
Data esecutività 11/06/2019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Oggetto INTESA TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2016, N. 222


Testo dell'atto

LA GIUNTA


Premesso che
  • la Costituzione Italiana afferma, all'art. 9, che è compito fondamentale della Repubblica promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
  • i singoli enti che compongono la Repubblica, concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all'obiettivo di cura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;
  • in tale ottica, il d.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce, all'art. 52, che i Comuni individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
  • il d. Lgs. n. 222/2016 prevede, all'art. 1 comma 4, che il Comune, d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa, con propria deliberazione e sentite le associazioni di categoria, delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che
  • il tessuto urbano della città di Bologna è caratterizzato da un ricchissimo patrimonio storico, culturale e artistico, che connota in modo particolarmente significativo il "Nucleo di Antica Formazione" della città storica di Bologna, così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Odg. n. 133 Pg.n. 148289/2008 del 14 luglio 2008;
  • l’Amministrazione Comunale di Bologna ha formalmente assunto nei mesi scorsi l’orientamento di presentare la candidatura dei portici di Bologna a ‘Patrimonio dell’Umanità’ Unesco’. La decisione, maturata anche sulla base di un importante lavoro preparatorio condotto nel mandato amministrativo 2011/2016, si basa sull’assunto che i portici cittadini – già inseriti nel 2006 nella Tentative Liste Unesco italiana- costituiscono uno degli elementi architettonici che maggiormente caratterizzano la città, con importanti risvolti, non solo urbanistici, ma anche sociali, economici e turistici;
  • l’inclusione di nuovi siti nella Lista deve essere necessariamente accompagnata, in base alla convenzione UNESCO, da un ‘Piano di gestione’-oggetto di valutazione - che, anche nel caso di Bologna, farà parte del dossier di candidatura;
  • il Piano di gestione sarà riferito non solo ai beni propriamente iscritti per la candidatura, ma anche alla zona di protezione (cosiddetta ‘buffer zone’) che ne rappresenta l’imprescindibile contesto storico e artistico: la grande maggioranza dei tratti selezionati per la Candidatura sono presenti all’interno dell’ambito urbano storico “Nucleo di Antica Formazione”, così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale;


Rilevato che
  • in relazione alle considerazioni soprarichiamate, l'Amministrazione intende promuovere e valorizzare la cura dell'ambiente urbano con un insieme di azioni integrate e coerenti, sia ponendo in essere misure restrittive (divieti e limitazioni) riguardanti attività commerciali (in particolare esercizi di commercio al dettaglio alimentare e di somministrazione), sia adottando adeguate forme di sostegno e valorizzazione delle attività economiche di vicinato, espressione dell’identità culturale della città;
  • fra le azioni che possono costituire efficaci strumenti per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate vi è l’adozione di un apposito regolamento che individui la disciplina per l'esercizio del commercio in aree urbane valutate di particolare pregio, in attuazione di quanto previsto al citato art. 1 comma 4 del d.Lgs. 222/2016 ;
  • la norma ora richiamata prevede che tali provvedimenti siano necessariamente preceduti da un'Intesa con la Regione, e che, in virtù di tale previsione, è stato definito, di comune accordo, uno schema, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, i cui contenuti essenziali sono finalizzata a:
    • l’individuazione di un percorso di contrasto a situazioni di incuria con l’adozione di una regolamentazione delle attività e dei fruitori dell’area individuata e della zona di protezione;
    • la mitigazione del disagio che spesso deriva dalla diffusione eccessiva di consumo di alcol, non in linea con le connotazioni del centro ed il rispetto del decoro urbano;
    • l’uso di opportuni regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l’avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l’inserimento di alcune categorie di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazioni delle aree di pregio in esame;
    • la difesa della vocazione storica delle aree e la lotta al deterioramento delle condizioni del territorio con l’obiettivo di restituire le condizioni di valorizzazione e sviluppo delle aree individuate, nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano.


Ritenuto, pertanto, opportuno approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.Lgs. 222/2016, lo schema di Intesa fra il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna prodromica all'adozione da parte del Comune di Bologna di un apposito regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, il cui ambito di applicazione è stato individuato nell'area denominata "Nucleo di Antica Formazione" della città storica di Bologna, definita dal vigente Piano Strutturale Comunale;


Dato atto che
  • il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente sottoposto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara , come previsto all'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 222/2016;
  • sono state, altresì, sentite le organizzazioni del commercio e dei servizi;
Dato atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economia e Lavoro, e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Visti
  • il d.lgs. 42/2004;
  • l'art. 1 comma 4 del d.Lgs. 222/2016;
  • l'art. 15 della L. 241/1990;

sentito il Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;

Su proposta dell'Area Economia e Lavoro;

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

  1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa e in attuazione di quanto disposto dall' art. 1, comma 4 del d.lgs. 222/2016, lo schema di Intesa tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna, prodromica all'adozione di un apposito regolamento che individui la disciplina per l'esercizio del commercio nell'ambito urbano storico 'Nucleo di Antica Formazione', così come individuato nel Piano Strutturale Comunale, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
  2. DI DARE ATTO che:
    • la regolamentazione sopra indicata verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale in via sperimentale, per un periodo di applicazione limitato nel tempo (tre anni) e subordinatamente alla sottoscrizione dell’intesa in oggetto;
    • il Comune di Bologna è impegnato a trasmettere alla Regione Emilia Romagna i successivi atti applicativi della presente Intesa e a svolgere attività di verifica delle disposizioni sperimentali che verranno definite , condividendone i risultati con la Regione stessa e con le Associazioni di categoria interessate.
Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267


      Documenti allegati - parte integrante