Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 300402  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  80   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  89   /  2020
Data seduta 27/07/2020
Data esecutività 08/08/2020
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie
Oggetto APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP APPROVATO CON DELIBERA PG.N.17044/2004 E SS.MM.II. IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CANONE PER INTERVENTI DI BONIFICA.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO
Richiamato il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale P.G.N.17044/2004 e ss.mm.ii;

Premesso che:
  • l' art. 63 del D. Lgs. 446/1997 prevede che i Regolamenti comunali per l’occupazione del suolo pubblico possano contenere la previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;
  • gli articoli 29 e 30 del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico e relativo canone P.G. N. 17004/2004 contengono già un elenco di attività che possono fruire delle suddette agevolazioni;
  • la segnalazione del Settore Ambiente e Verde, che con comunicazione del 4 giugno 2020 (agli atti) indirizzata all'Unità intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie ha proposto una modifica del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, ha fatto emergere la necessità di intervenire sul regolamento in oggetto allo scopo di agevolare le occupazioni del suolo pubblico finalizzate alla bonifica di siti contaminati;
Dato atto che:
  • l’art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (Testo Unico sull’Ambiente), sancisce che “L'autorizzazione (al progetto operativo di bonifica) ... comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori” e “Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione ... sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente”;
  • il Testo Unico sull’ Ambiente pone un forte accento sulla sostenibilità economica degli interventi in quanto prevede che la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale avvenga mediante individuazione delle migliori tecniche a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs)” evidenziando che “La scelta della migliore tra le possibili tipologie di intervento ... comporta il bilanciamento di vari interessi in presenza di numerose variabili, sia di ordine generale che soprattutto sito-specifiche, quali in particolare: ... l’entità dei costi di progettazione, realizzazione, gestione monitoraggio, etc. da sostenere nelle varie fasi dell’intervento” e in ultimo che “Strumenti di supporto nel processo decisionale che porta alla scelta del sito sono costituiti dalle metodiche di analisi costi-efficacia e/o costi benefici";
  • gli interventi di bonifica vengono autorizzati a seguito di versamento di garanzia finanziaria a favore dell’amministrazione comunale pari al 50% dell’importo dei lavori stimato dal proponente, poiché ( art. 250 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii) gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e dalla regione qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati;
Dato atto inoltre che:
  • sono divenuti via via più frequenti i casi in cui gli interventi previsti per il risanamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee interessati da contaminazione devono essere eseguiti anche in strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune;
  • l’operatività (e quindi l’occupazione) dei suddetti impianti, pur a volte significativa, è temporanea e la durata è sancita dalle autorizzazioni, che nel caso del Comune di Bologna vengono rilasciate a seguito dell’ approvazione degli interventi con Delibera di Giunta e del versamento della fideiussione di cui sopra;


Considerato che la ratio di questa modifica regolamentare si collega al concetto di sostenibilità economica per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente di cui all' art. 242 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; è evidente che se le tecniche di intervento vengono individuate in ragione della loro sostenibilità economica, allora l'introduzione di una agevolazione COSAP, consistente in una significativa riduzione del canone, dovrebbe consentire ai soggetti responsabili dell'inquinamento di cui all'art. 242 un maggior investimento nelle attività di bonifica, ripristino e messa in sicurezza dei siti contaminati;

Rilevato che la proposta avanzata dal Settore Ambiente e Verde con nota del 4 giugno 2020 nasce con il duplice intento di limitare gli oneri economici derivanti dal pagamento del canone in capo ai soggetti che svolgono attività di bonifica sul suolo pubblico e di favorire, promuovere e incentivare un'attività (quella di bonifica) ritenuta di particolare interesse pubblico;

Atteso che la suddetta proposta di modifica regolamentare è volta a consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 anche alle occupazioni riconducibili ad attività di bonifica, si rende opportuno un intervento sull'articolo 29 del regolamento in oggetto, prevedendo una percentuale di riduzione dell' 80%; e del resto un simile intervento è già stato deliberato per altre attività (commerciali, culturali, sportive) che attualmente godono di agevolazioni COSAP in ragione della loro riconosciuta utilità sociale e/o del pubblico interesse;

Dato atto che le suddette modifiche sono contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale di questa delibera;

Visti:
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- il D.Lgs.259/2003 ess.mm.ii.;
- l'art.63 del D.Lgs.446/97 e ss.mm.ii.;

- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentiti i Settori Ambiente e Verde e Mobilità Sostenibile e Infrastrutture ;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone" approvato con delibera PG.N. 17044/2004 e ss.mm.ii., di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di esecutività dell'atto;

3. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti.




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