Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 207361  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  64   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  56   /  2020
Data seduta 25/05/2020
Data esecutività 26/05/2020
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Oggetto RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 399.880,00 AI SENSI DELL'ART. 194.CO.1 LETT. A) DEL D.LGS.267/2000 PER ESECUZIONE SENTENZA N. 511/2020 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA. - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio del 19/12/2019, DC/PRO/2019/152, N. Repertorio: DC/2019/149, PG n. 566515/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, sezione strategica e sezione operativa;

- con deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/155, N. Repertorio: DC/2019/150, P.G. N.: 566516/2019 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune 2020-2022;

Considerato che:

- con atto di citazione del 14 settembre 1999, il Sig. L.D. e altri, convennero in giudizio la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda USL di Bologna ed il Comune di Bologna, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie sofferte dal Sig. L.D. conseguenti alle lesioni provocate dai sanitari dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia e Maternità di Bologna, al momento della nascita, il 21 dicembre 1970;

- dopo i vari gradi di giudizio e le sentenze che si sono succedute nel corso dell'ultimo ventennio, la Corte di Cassazione nella decisione n. 1420 del 2017 affermava che "la titolarità del rapporto deve essere riconosciuta in capo al Comune di Bologna", e pertanto procedeva a condannare il Comune al pagamento della somma di euro 311.499,00 oltre a rivalutazione e interessi legali - cumulati anno per anno - con decorrenza dal gennaio 2009 e sino alla data della decisione. Da tale data decorreranno gli interessi legali. Quanto alle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, in complessità delle questioni trattate, va disposta la compensazione integrale delle stesse;

Atteso che:

- da ultimo, con causa iscritta al R.G. n. 14318/2017, il Sig. D. L. presentava ulteriore ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 1420/2017 della Corte Suprema di Cassazione di Roma depositata il 20/01/2017 al fine di ottenere in particolare la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio;

- il Comune di Bologna si costituiva nel predetto ricorso quale ricorrente incidentale;

Preso atto che:

- con sentenza n. 511/2020 del 06/02/2019, depositata il 05/01/2020, allegata agli atti, la Corte Suprema di Cassazione di Roma - Terza Sezione - ha revocato la sentenza della Corte di cassazione n. 1420 del 2017, ha riconosciuto nuovamente il diritto del ricorrente Sig. D. L. al risarcimento del danno vantato, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Bologna condannandolo al pagamento della somma di Euro 311.499,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

- solo recentemente si è appreso dell'effettività delle somme dovute;

Dato atto che:

- dai calcoli effettuati, allegati in atti, secondo il portato della Sentenza in questione che prevede il calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente risulta che la somma complessivamente dovuta dall'Amministrazione comunale è pari ad Euro 399.880,00;

Precisato che:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 cita: " Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.";

Dato atto che:

- l'importo complessivo di euro 399.880,00, comprensiva di interessi e rivalutazione come in motivazione, trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2020, attraverso la parziale applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso) al Bilancio di previsione 2020-2022, come da variazione allegata al presente provvedimento;

- con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e dei programmi annuali di attività;



Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Capo Area dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge;

Su proposta dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Sentite le Commissioni Consiliari Competenti
DELIBERA


1) DI RICONOSCERE, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 399.880,00, comprensiva di interessi e rivalutazione come in motivazione, in esecuzione della Sentenza n. 511/2020 del 06/02/2019, depositata il 05/01/2020, della Corte Suprema di Cassazione di Roma - Terza Sezione agli atti dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità dandone copertura tramite applicazione al bilancio di previsione 2020-2022 all’esercizio 2020 delle quote di fondo contenzioso previste nell'ultimo rendiconto approvato;

2) DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio;

3) DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2020 - 2022, la variazione all'esercizio 2020 di applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso), di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

4) DI DARE ATTO che il Capo Area dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità provvederà ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi conseguenti.

Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere al pagamento del risarcimento.


      Documenti allegati - parte integrante