Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 467152  /  2024
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  191   /  2024
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  163   /  2024
Data seduta 09/07/2024
Data esecutività 10/07/2024
Unità di riferimento Salute Benessere e Autonomia della persona
Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO GENERALE PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI IN CASO DI CALAMITÀ"


Testo dell'atto

LA GIUNTA




Premesso che:
- la tutela degli animali è un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata presso l'Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea — Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che riconosce gli animali quali esseri senzienti;
- la normativa nazionale con le leggi n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i, e n. 120 del 29 luglio 2010, tutela a diverso titolo gli animali d’affezione ed obbliga il soccorso di quelli feriti;
- il D.lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) ha stabilito che il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- tra le attività di protezione civile previste all'articolo 2, comma 6, del sopra citato Codice della protezione civile, vi è la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;

Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), per l'attuazione delle attività di protezione civile, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- la Legge Regionale dell’Emilia Romagna in materia di protezione civile n. 1/2005 prevede che allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di competenza della Regione, provvedano l’Agenzia regionale di protezione civile (ora Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica;
- in attuazione della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, e in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);
- ai sensi della Direttiva del 30 aprile 2021 recante “Indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione civile ai diversi livelli territoriali” e alla propria Deliberazione di Giunta del 4 luglio 2022 n. 1103, la funzione "sanità e assistenza sociale" assicura il necessario raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e le strutture operative presenti, al fine di attuare i necessari interventi sanitari: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio-sanitaria, psicosociale, di sanità pubblica, prevenzione e assistenza veterinaria;

Valutato che:
- i competenti servizi dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e delle Aziende Sanitarie Locali hanno evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali presenti in territori colpiti da eventi calamitosi, attraverso azioni volte a sviluppare metodologie e prassi, anche innovative, ispirate ai principi generali della tutela degli animali;
- in virtù dell’art. 10, comma 1, del sopra citato Codice della protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili ed urgenti, nonché di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico operativo ed il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;

Vista
- la precedente Deliberazione di Giunta P.G. n. 564274/2019 Repertorio DG/2019/315 del 17/12/2019 con la quale si approvava la proposta di “Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali in allevamento in caso di calamità naturali”;

Preso atto
che l’Accordo di cui sopra è scaduto;

Richiamata
la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare l’art. 15 che prevede:
 al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 al comma 2-bis, che dal 1° gennaio 2013 gli accordi fra pubbliche amministrazioni siano sottoscritti con firma digitale, pena la loro nullità;

Valutato che:
- l’applicazione degli Accordi, approvati con le sopracitate deliberazioni, ha rafforzato il sistema della prevenzione, della preparazione e della gestione delle emergenze che vedono il coinvolgimento degli animali e che pertanto si intende ulteriormente potenziare e migliorare il modello operativo di intervento per il soccorso degli animali con il concorso di tutti gli attori pubblici e privati competenti;
- è opportuno ampliare e rinnovare la collaborazione istituzionale con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Emilia-Romagna, i Comuni di: Bologna, Piacenza, Parma, Reggio E, Modena, Carpi, Imola, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università di Parma, nonché con ANCI Emilia-Romagna e Federazione Regionale Ordini Veterinari dell’Emilia-Romagna, al fine di condividere formalmente le finalità dell’accordo e l’opportunità di collaborare per l’attuazione dello stesso;

Dato atto che a tal fine è stata predisposta una nuova proposta di “Accordo generale per la tutela e il soccorso degli animali in caso di calamità”, contenuta in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso;

Dato altresì atto che:
- in attuazione di quanto stabilito nell’“Accordo generale per la tutela ed il soccorso degli animali in caso di calamità”, approvato con il presente atto, saranno sottoscritti specifici protocolli operativi con le associazioni di categoria interessate e di volontariato animalista che operano a livello regionale, finalizzati a condividere azioni e procedure volte alla pianificazione e alla gestione delle emergenze che interessano gli animali da compagnia e gli animali in allevamento, previa pianificazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle modalità di coordinamento tecnico-operativo e di raccordo con le altre componenti e strutture del sistema di protezione civile ai fini della gestione degli animali coinvolti nella calamità, compreso l’ambito del S.T.U.;

Ritenuto
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di addivenire nei tempi più brevi alla sottoscrizione del citato accordo di collaborazione;

Dato inoltre atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Preso atto
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Salute Benessere e autonomia della persona;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;


Su proposta del Settore Salute Benessere e autonomia della persona congiuntamente al Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1. DI APPROVARE lo schema di “Accordo generale per la tutela ed il soccorso degli animali in caso di calamità”, contenuta in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PARTECIPARE alla collaborazione istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, con la Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Emilia-Romagna, i Comuni di: Bologna, Piacenza, Parma, Reggio E, Modena, Carpi, Imola, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università di Parma, nonché con ANCI Emilia-Romagna e Federazione Regionale Ordini Veterinari dell’Emilia-Romagna, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 dell’Accordo;
3. DI DARE MANDATO, in attuazione della normativa vigente, al Direttore del Settore Salute benessere e autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità di sottoscrivere, con firma apposta digitalmente con le modalità di cui all’art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, l’Accordo di cui al precedente punto 1, anche con le modifiche non sostanziali che in sede di firma si rendessero necessarie;
4. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
a) sarà cura dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, garantire quanto previsto, a carico della Regione Emilia-Romagna, dall’art 5 della proposta di Accordo in oggetto;
b) il gruppo tecnico di coordinamento regionale previsto nell’ambito della proposta di Accordo in oggetto, non è sostitutivo agli Organismi tecnici, attivati a norma di legge in caso di calamità, che interessano il sistema della protezione civile;
c) l’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità triennale, salvo eventuali variazioni normative che modifichino le finalità e l’utilità dello stesso;
5. DI RIMANDARE a specifici protocolli operativi con le associazioni di categoria interessate e di volontariato animalista che operano a livello regionale, la definizione di azioni e procedure volte alla pianificazione e alla gestione delle emergenze che interessano specificatamente gli animali da compagnia e gli animali in allevamento;

Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267, stante la necessità di addivenire nei tempi più brevi alla sottoscrizione del citato accordo di collaborazione.


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