Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 540049  /  2025
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  64   /  2025
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  69   /  2025
Data seduta 14/07/2025
Data esecutività 15/07/2025
Data Inizio Pubblicazione 16/07/2025
Data Fine Pubblicazione 30/07/2025
Unità di riferimento Avvocatura
Oggetto RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA VARIE SENTENZE


Testo dell'atto

IL CONSIGLIO

Premesso che:




- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;

Premesso, altresì, che

Il D.Lgs 267/2000 all’ art.194, comma 1, lett a), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Il regolamento di contabilità vigente all’art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento;

Atteso che:

1) con atto notificato il 17/10/2022 e aggiunto al protocollo generale con il numero Pg 836614/2022, il Comune veniva citato avanti al Giudice di Pace di Bologna per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione num.2199/2022 del 28/7/2022 emessa dal Comune di Bologna. La causa si è conclusa con la sentenza n.427/2025 del 13/2/2025 del Giudice di Pace di Bologna in relazione alla causa iscritta al numero Rg7001/2022 che ha disposto la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente Lxxx Txxx Cxxx srl per la somma complessiva di euro 604,25.


2) Con richiesta del procuratore costituito Avv Luca Faggioli, in difesa di Mxxxxxxx Dxxxxxxxx, notificata il 11/05/2025 al Comune di Bologna e aggiunta al protocollo generale con il numero Pgn 339828/2025 veniva richiesto il rimborso del contributo unificato in forza di sentenza num.608/2022 del 28/09/2022. Si rende pertanto necessario rimborsare direttamente al ricorrente Mxxxxxxxxx Dxxxxxx la somma di euro 259,00.

3) Con ricorso in appello notificato al Comune di Bologna il 06/03/2024 e aggiunto al protocollo generale con il numero Pgn 142068/2024 del 07/03/2024, Sxxxxx Srl ha proposto la riforma della sentenza resa dal Tar di Bologna num.529/2023 del 22/09/2023, la causa si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato num. 4824/2025 nel ricorso Rgn 2037/2024 che ha condannato il Comune di Bologna alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado quantificate in euro 4000,00 per compensi oltre accessori di legge per un importo complessivo di euro 5.836,48.

4) Con sentenza n.628/2025 pubblicata il 19/05/2025 resa dal Tribunale di Bologna sezione Lavoro sul ricorso R.g.n. 4250/2024, il Comune di Bologna è stato condannato al pagamento delle spese legali con distrazione all’avvocato Luca Faggioli procuratore costituito in difesa della ricorrente Axxxxx Dxxxxx per la somma complessiva di euro 532,19 al lordo della ritenuta d'acconto al 20% per euro 80,50;

5) Con dispositivo di sentenza n.290/2025 pubblicato il 29/05/2025, notificato al Comune di Bologna il 29/05/2025 e aggiunto al protocollo generale con il numero Pgn 403316/2025; la Corte d'Appello di Bologna sezione Lavoro ha disposto la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, liquidandole quanto al primo grado in euro 321,00 per compensi oltre ad oneri di legge ed a euro 21,50 per spese vive e quanto al secondo grado del giudizio in euro 250,00 per compensi oltre ad oneri di legge. La somma complessiva di euro 854,66 al lordo della ritenuta d'acconto al 20% di euro 131,33 disposta in favore della ricorrente Axxxxxxxx Mxxxxxx Pxxxxx sarà liquidata con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Luca Faggioli;

6) Con sentenza di riassunzione num.270/2025 del 26/05/2025 in relazione alla causa Rgn 432/2024 la Corte d'Appello sezione Lavoro a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.10454/2024 pubblicata il 17/04/2024 ha disposto, rigettando l' appello proposto dal Comune di Bologna avverso la sentenza del Tribunale di Bologna sez Lavoro num 527/2016 del 02/08/2016, la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimita' e del giudizio di rinvio quantificandole in euro 3473,00 oltre oneri di legge per il giudizio di appello, in euro 2757,00 oltre oneri di legge per il giudizio di legittimita' ed in euro 3473,00 oltre oneri di legge per il giudizio di rinvio.
La somma complessiva di euro 14.157,84 al lordo della ritenuta d'acconto al 20% pari ad euro 2.231,69 disposta in favore della ricorrente Sxxxxxx Mxxxxxxxx sarà liquidata con distrazione delle spese al procuratore costituito avv Luca Faggioli;

7) Con sentenza del Tar di Bologna num.384 del 14/04/2025 resa nella causa rgn 170/2025 è stata disposta la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della ricorrente Pxxxxxx srl per la somma complessiva di euro 1.496,00.

8) Con sentenza num.680/2025 del 28/05/2025 del Tribunale di Bologna sez Lavoro rgn 2262/2024 è stata disposta la condanna del Comune di Bologna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente Cxxxxxxx Ixxxxxxx per euro 260,00 oltre oneri di legge. la somma complessiva pari ad euro 400,87 al lordo della ritenuta d'acconto al 20% paria d euro 59,80, sarà liquidata al procuratore distrattario avv Luca Faggioli.

9) Con sentenza del Tar Bologna num. 637/2025 notificata al Comune di Bologna il 10/06/2025 ed aggiunta al Protocollo generale con il numero Pgn 429267/2025 del 10/06/2025 è stata disposta la condanna alla rifusione delle spese di lite per euro 3000,00 per compensi oltre accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato per euro 650,00 per l'importo complessivo di euro 5.027,36 da liquidarsi al ricorrente Axxxxxxxx Mxxxxxxxx.

10) Con decreto di liquidazione del Giudice Daniela Nunno del Tribunale di Bologna in relazione alla causa iscritta al numero di R.G.2018/2022, notificato al Comune di Bologna per il tramite dell'avvocato Antonio Carastro incaricato della difesa, è stata disposta la liquidazione a saldo dei CTU incaricati. Poichè le parti costituite sono onerate solidalmente, al Comune di Bologna spetta liquidare la ctu Dott.ssa Margherita Nannini, che ha emesso nota cartacea intestata al Tribunale, fuori campo iva art.5 del Dpr 633/72 oltre a bollo di euro 2,00 per la somma complessiva di euro 842,00 al lordo della ritenuta d'acconto al 20% per euro 140,00.

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l’Ente condannato sottrarsi legittimamente all’obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione.

E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.

Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell’art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.


- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Avvocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Su proposta del Settore Avvocatura

Sentita la commissione consiliare competente
DELIBERA


1. DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per euro 30.010,65

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U 14000-000 del Peg 2025, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale" ;



3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto.


Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267


      Documenti allegati - parte integrante