Dettaglio Verbale di gara

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Dati generali del verbale

PG (Nr. / Anno) 356302  /  2018
Data esecutività 31/08/2018
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie - UI Gare
Oggetto VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CARRACCI SITA IN VIA FELICE BATTAGLIA - CIG 7556090AB7 - RIPRESA DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA E CHIUSURA DELLA FASE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016


Testo del verbale


Il giorno 31 agosto 2018 alle ore 9:00 in Bologna, presso Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, Torre B, piano 5°, la Dott.ssa Alessandra Biondi, Dirigente dell’U.I. Gare, riprende, presiedendola, la seduta pubblica di gara inerente la procedura di gara in oggetto, seduta iniziata in data 31 luglio 2018 e in pari data sospesa, così come dettagliatamente indicato nel verbale di gara PG 325587/2018.

Alla seduta è altresì presente il rappresentante di uno degli Operatori Economici partecipanti alla gara.

Sono presenti, in qualità di testimoni noti ed idonei Nausicaa Boato e Cristina Prandini dell’U.I. Gare.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
- così come sopraindicato, nella data 31 luglio 2018, così come dettagliatamente indicato nel verbale di gara P.G. 325587/2018, si è proceduto all’apertura dei plichi presentati dai 46 operatori economici che, entro i termini previsti dal bando di gara, avevano presentato offerta;
- decorsi i termini previsti dal bando sono pervenuti ulteriori n. 4 plichi presentati dai seguenti operatori economici: ICODEM SRL, DI MAIO FRANCESCO, CHISARI GAETANO ed EMIDIO PACIFICI;
- così come dettagliatamente indicato nel suddetto verbale di gara P.G. 325587/2018, nel corso delle operazioni inerenti la verifica della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte, è risultato necessario, per alcuni operatori economici, attivare il soccorso istruttorio e/o procedere ad accertamenti d’ufficio e/o procedere a richiedere documentazione integrativa di quanto presentato;
- in particolare, così come risulta dal suddetto verbale, gli operatori economici (e relative motivazioni) per le quali è emersa la necessità di attivarsi con soccorso istruttorio/richieste di documentazione integrativa/verifiche di ufficio sono risultati i seguenti:

n. 1 concorrente e precisamente:
- AST SRL (plico n. 2)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
1) con riferimento alla dichiarazione inerente la insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’impresa ha dichiarato di aver violato gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, dichiarando pertanto l’esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2) la firma (sigla) apposta sulla documentazione di gara, non consente la riconducibilità del sottoscrittore al documento di identità allegato: infatti la firma apposta sul documento di identità di cui è stato allegata la copia non risulta corrispondente alla firma apposta dal sottoscrittore sulla rispettiva documentazione di gara stessa.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- PATELLA SRL (plico n. 5)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
il concorrente ha prodotto DGUE non conforme al modello di cui alla circolare del MIT n. 3 del 18/07/2016 e pubblicato, altresì, sul sito dell'Amministrazione. Nel DGUE prodotto mancano, quindi, le dichiarazioni specifiche previste dalla normativa italiana.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente, conforme al modello allegato alla circolare del MIT n. 3 del 18/07/2016.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- DEMOLTORRES di Busia Raffaele (plico n. 7)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
il DGUE elettronico presentato non è stato firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa. Preso atto che il bando di gara (punto G.1.2.), così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico e digitalmente sottoscritto, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica ovvero non sottoscritto digitalmente si intendono, pertanto, non rese.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- Patriarca Group SRL (plico n. 10)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
il concorrente ha individuato, con riferimento alle lavorazioni oggetto, in caso di aggiudicazione, di eventuale subappaltato, la cd. "terna di subappaltatori" (così composta: Cuticonsai Soc. Cons. Coop. ARL, Etra SRL e Rossetti SRL), dei quali non ha, però, provveduto a presentare - contrariamente a quanto previsto dalla vigente normativa e ai punti G.1.2) e G.1.4) del bando di gara - i rispettivi DGUE elettronici sottoscritti digitalmente e "dichiarazioni integrative al DGUE".
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta all'operatore economico di cui trattasi di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire i DGUE elettronici regolarmente sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun subappaltatore, nonché relative "dichiarazioni integrative", fermo restando che l'eventuale mancata produzione della suddetta documentazione ovvero la produzione di documentazione non conforme, comporterà esclusivamente l'impossibilità, in caso di aggiudicazione, di subappaltare eventuali lavorazioni di cui all'Art. 1 co. 53 della Legge 190/2012.
Tali integrazioni, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovranno essere presentate entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- Di Fiore Rita (plico n. 13)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
a) il suddetto operatore economico non ha presentato idonea istanza di partecipazione, così come richiesta al punto G.1.1.) del bando di gara. L'Autorità di gara dà atto che, vista la documentazione amministrativa prodotta in sede di gara - e, in particolare, le dichiarazioni contenute nel DGUE elettronico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del suddetto operatore economico -, risulta espressamente sia la volontà del suddetto operatore economico di voler partecipare, sia le modalità di partecipazione: pertanto, è da intendersi che il suddetto operatore economico intende partecipare alla procedura di cui trattasi e che intende partecipare con la seguente modalità: in forma singola.
La documentazione presentata non risulta, in ogni caso, in regola con la normativa sul bollo: pertanto, in conformità a quanto previsto nel bando di gara, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita segnalazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente per territorio a curarne la regolarizzazione.
b) relativamente alle "dichiarazioni integrative" richieste al punto G.1.3) del bando di gara e non contenute nel DGUE, il concorrente ha proceduto a presentare esclusivamente le dichiarazioni inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e accettazione del Patto di Integrità del Comune di Bologna, mentre non ha proceduto a presentare anche le ulteriori dichiarazioni di cui al citato punto G.1.3).
Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta all'operatore economico di cui trattasi di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire le dichiarazioni integrative al DGUE, così come richieste nel bando di gara al punto G.1.3.).
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- Coget SRL (plico n. 15)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
Il supporto informatico, così come richiesto dal bando di gara al punto G.1.2.) è risultato danneggiato e, pertanto, i dati in esso contenuti, non sono risultati leggibili.
Non è stato, quindi, possibile verificare la firma elettronica del DGUE, prodotto anche su supporto cartaceo.
Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta all'operatore economico di cui trattasi di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire file leggibile contenente DGUE elettronico sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del suddetto operatore economico.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- Research Consorzio Stabile (plico n. 17)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
a) con riferimento alle dichiarazioni inerenti la insussistenza delle cause di esclusione ex art 80 del D.Lgs 50/2016, ha dichiarato di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e di aver attivato la procedura di c.d. self-cleaning di cui all’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. L'Autorità di gara ritiene le misure dichiarate dal suddetto operatore economico sufficienti ai fini della partecipazione alla procedura di cui trattasi;
b) premesso che, così come prescritto dal bando di gara (punto G.1.2), in applicazione del disposto di cui all’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la scrivente Amministrazione deve tenere conto delle dichiarazioni rese dal concorrente nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) originale prodotto in formato elettronico e regolarmente sottoscritto digitalmente, con riferimento alle dichiarazioni inerenti la insussistenza delle cause di esclusione ex art 80 del D.Lgs 50/2016 ha inoltre dichiarato di essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni e di aver occultato informazioni, dichiarando pertanto l’esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- SADECO (plico n. 21)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
il suddetto operatore economico ha presentato idoneo DGUE elettronico sottoscritto digitalmente, nel quale ha individuato, con riferimento alle lavorazioni oggetto, in caso di aggiudicazione, di eventuale subappaltato, le seguenti c.d. "terne di subappaltatori":
1) CONSORZIO SERVIZI SPECIALI TRASPORTI, ECOFELSINA SRL A SOCIO UNICO ed ECO-SER SRL; 2) CAVE NORD SRL, ECOFELSINA SRL A SOCIO UNICO e S.A.F.A.C. SOC. COOP.; 3) VENPA SPA, COFILOC SPA e LOCATOP SRL.
Non ha, però, provveduto a presentare - contrariamente a quanto previsto dalla vigente normativa e ai punti G.1.2) del bando di gara - i rispettivi DGUE elettronici sottoscritti digitalmente. Preso atto che il bando di gara (punto G.1.2.), così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica si intendono, pertanto, non rese.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che, si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art 83 co 9 del D.Lgs 50/2016, mediante formale richiesta all'operatore economico di cui trattasi di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire DGUE elettronici regolarmente sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun subappaltatore, fermo restando che l'eventuale mancata produzione della suddetta documentazione ovvero la produzione di documentazione non conforme, comporterà esclusivamente l'impossibilità, in caso di aggiudicazione, di subappaltare eventuali lavorazioni di cui all'art 1 co 53 della legge 190/2012.
Fermo restando quanto sopra, in sede di DGUE cartaceo l'impresa LOCATOP SRL indicata quale subappaltatrice ha dichiarato la sussistenza di una intestazione fiduciaria: qualora la sussistenza della suddetta intestazione fiduciaria dovesse risultare confermata, la suddetta impresa subappaltatrice, visto quando disposto dall'art. 17 L. 55/1990, dovrà inoltre fornire chiarimenti in merito alla natura della stessa.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentaizone risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 2 concorrenti e precisamente:
-C.G.P. (plico n. 22)
-Global Costruzioni (plico n. 36)
dalla documentazione amministrativa rispettivamente presentata a corredo delle rispettive offerte emerge quanto segue:
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico allegato non è stato regolarmente sottoscritto digitalmente.
Preso atto che il bando di gara (punto G.1.2.), così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico sottoscritto digitalmente, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica ovvero non sottoscritte digitalmente si intendono, pertanto, non rese.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, si dà atto che si procederà, sussistendone i presupposti, all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali dei suddetti concorrenti.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione, da ciascuno presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 4 concorrenti e precisamente:
-Eco Demolizioni (plico n. 23)
-Euro Strade in ATI con VANGI (plico n. 26)
-CSM Consorzio Stabile Modenese (plico n. 29)
-Seba (plico n. 44)
dalla documentazione amministrativa rispettivamente presentata a corredo delle rispettive offerte emerge quanto segue:
non è stato allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente, né dei concorrenti, né delle mandanti/esecutrici.
Preso atto che il bando di gara (punto G.1.2.), così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica si intendono, pertanto, non rese.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, si dà atto che si procederà, sussistendone i presupposti, all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti dei concorrenti/mandanti/esecutori.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione, da ciascuno presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- ITALTER in ATI con D.S.D. Immobiliare (plico n. 30)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
la mandante D.S.D. Immobiliare ha dichiarato di essere priva di attestazione SOA, nonostante la stessa abbia di seguito indicato di eseguire una quota dei lavori oggetto della procedura di cui trattasi pari al 49%. Premesso che le quote dichiarate in sede di partecipazione alla gara non possono essere modificate successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si dà atto che, al fine di poter eseguire la quota di lavorazioni dichiarata - visto l’importo posto a base di gara, pari a 361.840,15 Euro, il 49% di tale importo risulta essere infatti superiore a 150.000,00 Euro: pertanto, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 – la mandante deve possedere valida Attestazione SOA.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione, da ciascuno presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- General Smontaggi (plico n. 31)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
a) il concorrente risulta essere sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale, come risulta dal decreto del Tribunale di Novara n. 7318 del 27/07/2015 allegato alla documentazione amministrativa prodotta dal medesimo concorrente. Così come disposto dal suddetto decreto, nonché dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico in regime di concordato preventivo con continuità aziendale deve, al fine di poter partecipare alle procedure di gara pubbliche, essere autorizzato dal giudice delegato. Non risulta, però, allegato dal suddetto operatore economico il necessario nullaosta rilasciato dal giudice delegato, al fine di poter partecipare alla procedura di cui trattasi;
b) il suddetto concorrente non ha prodotto DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente. Preso atto che il bando di gara richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico, così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica si intendono, pertanto, non rese.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, si dà atto che si procederà, sussistendone i presupposti, all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire: con riferimento al punto a), idoneo nullaosta del giudice allegato, che autorizzi il suddetto operatore alla partecipazione alla gara di cui trattasi, così come prescritto dall’art. 110, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; con riferimento al punto b), DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
-Ciantarti in avvalimento con Consorzio Stabile Costruendo (plico n. 34)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
nel contratto di avvalimento prodotto in sede di documentazione amministrativa risultano solo parzialmente indicati i mezzi e le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria. In particolare, il contratto di avvalimento fa riferimento ad un allegato riportante l’indicazione precisa dei macchinari e delle attrezzature messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, il quale però non è presente nella documentazione amministrativa prodotta in sede di gara.
Pertanto, si dà atto che si procederà, sussistendone i presupposti, all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire il suddetto allegato.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- A.B. Arcese in avvalimento con Marinelli Costruzioni (plico n. 41)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
nel contratto di avvalimento prodotto in sede di documentazione amministrativa risultano solo parzialmente indicati i mezzi e le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria. In particolare, nel contratto di avvalimento risultano indicati solamente i mezzi/attrezzature messe a disposizione dall’impresa ausiliaria: non sono, pertanto, state indicate le risorse umane messe a disposizione dalla stessa.
Pertanto, si dà atto che si procederà, sussistendone i presupposti, all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire idonea integrazione del contratto di avvalimento.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- Costituendo RTI tra Costruzioni Cerri SRL (mandataria) e Edil Taglio Cemento SRL (mandante) (plico n. 42)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
a) con riferimento alla dichiarazione inerente la insussistenza delle cause di esclusione ex Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è stata indicata dall'impresa mandataria l'esistenza, in capo a uno o più soggetti con poteri di rappresentanza e/o direttore tecnici, di alcune condanne/reati. L'Autorità di gara, verificata la loro tipologia, il tempo di commissione dei medesimi e l'entità delle relative condanne, ha ritenuto che i medesimi non risultano ostativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi.
b) i rispettivi DGUE elettronici presentati dalla mandataria e dalla mandante non sono stati regolarmente sottoscritti digitalmente. Preso atto che il bando di gara (punto G.1.2.), così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico sottoscritto digitalmente, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica ovvero non sottoscritte digitalmente si intendono, pertanto, non rese.
c) la mandataria non ha reso le relative "dichiarazioni integrative" del DGUE di cui al punto G.1.3) del bando di gara.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, con riferimento ai punti b) e c), sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta all'operatore economico di cui trattasi di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire DGUE elettronici regolarmente sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di entrambi i partecipanti al Costituendo RTI, nonché relative "dichiarazioni integrative" debitamente compilato e sottoscritto dalla mandataria.
Tali integrazioni, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovranno essere presentate entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
- Massicci (plico n. 45)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
con riferimento alle lavorazioni oggetto, in caso di aggiudicazione, di eventuale subappalto, il concorrente ha individuato anche la cd. "terna di subappaltatori" (così composta: BOIANO SERVICE SRL, ECOSERVIZI SRL, EDILMATICA DEMOLIZIONI SRL), dei quali però non ha provveduto a presentare
a) con riferimento ai seguenti subappaltatori: BOIANO SERVICE SERL ed ECOSERVIZI SRL, non ha provveduto a presentare - contrariamente a quanto previsto dalla vigente normativa e al punto G.1.4) dal bando di gara - le relative “dichiarazioni integrative”;
b) con riferimento al seguente subappaltatore: EDILMATICA DEMOLIZIONI SRL, non è stato, invece, prodotto idoneo DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente. Preso atto che il bando di gara (punto G.1.2.), così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica si intendono, pertanto, non rese.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art 83 co 9 del D.Lgs 50/2016, mediante formale richiesta all'operatore economico di cui trattasi di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire: con riferimento al punto a), relative “dichiarazioni integrative” dei seguenti subappaltatori: BOIANO SERVICE SRL ed ECOSERVIZI SRL; con riferimento al punto b), DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del seguente subappaltatore: EDILMATICA DEMOLIZIONI SRL.
Resta fermo che l'eventuale mancata produzione della suddetta documentazione ovvero la produzione di documentazione non conforme, comporterà esclusivamente l'impossibilità, in caso di aggiudicazione, di subappaltare eventuali lavorazioni di cui all'art 1 co 53 della legge 190/2012.
Tale integrazione, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovrà essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 concorrente e precisamente:
IDEA SRL (plico n. 46)
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta emerge quanto segue:
a) non è stato allegato DGUE elettronico regolamente sottoscritto digitalmente;
b) con riferimento alle lavorazioni oggetto, in caso di aggiudicazione, di eventuale subappalto, il concorrente ha individuato anche la cd. "terna di subappaltatori" (così composta: Idea Trasporti SRL con Socio Unico, C.S. SRL e Trentin Ghiaia SRL), dei quali però non ha provveduto a presentare DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun subappaltatore.
Preso atto che il bando di gara (punto G.1.2.), così come prescritto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedeva la presentazione del DGUE in formato esclusivamente elettronico, le dichiarazioni rese con DGUE prodotto in forma analogica si intendono, pertanto, non rese.
Si precisa che l'incompletezza, l'irregolarità ovvero anche la mancanza del DGUE sono sanabili. Pertanto, sussistendone i presupposti, si dà atto che si procederà all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante formale richiesta all'operatore economico di cui trattasi di integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta, richiesta volta ad acquisire: con riferimento al punto a), DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del suddetto concorrente; con riferimento al punto b), DGUE elettronico regolarmente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun subappaltatore, fermo restando che in tal caso l'eventuale mancata produzione della documentazione relativa ai subappaltatori ovvero la produzione di documentazione non conforme, comporterà esclusivamente l'impossibilità, in caso di aggiudicazione, di subappaltare eventuali lavorazioni di cui all'Art. 1 co. 53 della Legge 190/2012.
Tali integrazioni, in applicazione di quanto già disposto dal bando di gara, dovranno essere presentate entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.
(…)”

Visto tutto quanto sopra si dà quindi atto che:

- in data 14/08/2018 l’operatore economico DI FIORE RITA (plico n. 13) ha presentato tramite raccomandata la seguente documentazione: modello 1 – dichiarazioni integrative DGUE contenente le dichiarazioni integrative al DGUE richieste dal bando di gara al punto G.1.3), provvedendo pertanto ad inviare apposita documentazione integrativa così come indicata nel verbale PG 325587/2018 pubblicato sul profilo dell'Amministrazione. La documentazione presentata complessivamente dal suddetto concorrente è risultata regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara: pertanto, non si è proceduto a richiedere, tramite posta elettronica certificata,ulteriore documentazione;

- nei confronti di n. 17 operatori economici si è proceduto in data 20 agosto 2018, tramite posta elettronica certificata, ad attivare, per ciascuno, il soccorso istruttorio e/o a richiedere la presentazione (entro il giorno 23 agosto 2018) di documentazione integrativa, in relazione a quanto sopra evidenziato, e pertanto si dà atto di quanto segue:

n. 1 operatore economico e precisamente:
- PATELLA SRL (plico n. 5)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
DGUE elettronico conforme al modello allegato alla circolare del MIT n. 3 del 18/07/2016 regolarmente compilato in tutte le sezioni e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del suddetto operatore economico.
Pertanto, la documentazione complessivamente presentata dai concorrenti risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
- DEMOLTORRES di Busia Raffaele (plico n. 7)
entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
DGUE elettronico regolarmente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa, il quale, però, risulta mancante delle dichiarazioni inerenti le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (Parte III, lett. C del DGUE) in quanto non "crocettate", relative la non sottoposizione dell’operatore economico alle seguenti situazioni/procedimenti per l'accertamento delle stesse: “liquidazione coatta”, “concordato preventivo” e “concordato con continuità aziendale”.
L’Autorità di Gara dà atto che il DGUE è quindi carente delle dichiarazioni suindicate: pertanto, la documentazione integrativa presentata non risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
- PATRIARCA GROUP SRL (plico. n. 10)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, non ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
DGUE elettronici regolarmente sottoscritti con firma digitale e dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritti dai legali rappresentanti di ciascun subappaltatore indicati nella c.d. “terna di subappaltatori” dal concorrente. L’Autorità di Gara prende atto della mancata regolarizzazione, che in ogni caso non osta alla ammissione del concorrente, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il suddetto operatore economico non potrà subappaltare eventuali lavorazioni di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012.
Pertanto, fermo quanto sopra, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 4 operatori economici e precisamente:
- COGET SRL (plico n. 15)
- CGP (plico n. 22)
- ECO DEMOLIZIONI (plico n. 23)
- GLOBAL COSTRUZIONI (plico n. 36)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, hanno provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
DGUE elettronico regolarmente compilato in tutte le sezioni e sottoscritto con firma digitale dai rispettivi legali rappresentanti dei suddetti operatori economici.
Pertanto, la documentazione complessivamente presentata dai concorrenti risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
- SADECO (plico n. 21)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
DGUE elettronici regolarmente sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti di ciascun subappaltatore delle seguenti c.d. “terne di subappaltatori” individuate dal concorrente:1) CONSORZIO SERVIZI SPECIALI TRASPORTI, ECOFELSINA SRL A SOCIO UNICO ed ECO-SER SRL; 2) CAVE NORD SRL, ECOFELSINA SRL A SOCIO UNICO e S.A.F.A.C. SOC. COOP.; 3) VENPA SPA, COFILOC SPA e LOCATOP SRL.
Con riferimento al subappaltatore ECOFELSINEA SRL A SOCIO UNICO è emerso quanto segue: nel DGUE prodotto risulta mancante la dichiarazione relativa la insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento, invece, al subappaltatore Locatop SRL è emerso quanto segue:
- non ha reso (in quanto non "crocettate" ) alcune dichiarazioni relative la insussistenza delle cause di esclusione e precisamente: dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e art 53 co 15 ter D.Lgs 165/2001;
- ha dichiarato la sussistenza di una intestazione fiduciaria a favore della società Trust Company SPA. A seguito di verifiche d'ufficio, la suddetta società risulta avere per oggetto l’esercizio delle funzioni di cui alla legge n.1966 del 23/11/1939, in conformità a quanto prescritto dall’Art. 17 della L. 12/3/1999 n. 68;
Con riferimento ai restanti subappaltatori emerge quanto segue: la documentazione presentata risulta regolare e conforme.
Premesso che - così come stabilito da ANAC nel bando tipo n. 1, approvato con delibera n. 1228 del 22/11/2017 - la terna di subappaltatori deve essere obbligatoriamente composta da 3 (tre) subappaltatori, preso atto di quanto sopra, la documentazione prodotta in sede di gara relativa le terne di subappaltatori non risulta regolare. Pertanto, l’Autorità di Gara prende atto della mancata regolarizzazione, che in ogni caso non osta alla ammissione del concorrente, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il suddetto operatore economico non potrà subappaltare eventuali lavorazioni di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012.
Pertanto, fermo restando quanto sopra, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 2 operatori economici e precisamente:
- EUROSTRADE in ATI con VANGI (plico n. 26)
- CSM Consorzio Stabile Modenese (plico n. 29)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, hanno provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
DGUE elettronici regolarmente compilati in tutte le sezioni e sottoscritti con firma digitale dai rispettivi legali rappresentanti: sia della mandataria sia della mandante, per quanto riguarda Eurostrade in Ati con Vangi; sia del consorzio concorrente, sia dell'impresa indicata quale esecutrice (Frantoio Fondovalle Srl), per quanto riguarda Csm Consorzio Stabile Modenese.
Pertanto, la documentazione complessivamente presentata dai concorrenti risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
- GENERAL SMONTAGGI (plico n. 31)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, non ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
- autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’Art. 110, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi (avendo l’impresa dichiarato di trovarsi nella situazione di concordato preventivo con continuità aziendale);
- DGUE elettronico regolarmente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.
In relazione a quanto sopra, l’Autorità di Gara dà atto che la documentazione dell’operatore economico non risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
- Ciantarti in avvalimento con Consorzio Stabile Costruendo (plico n. 34)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
allegato al contratto di avvalimento, riportante l’indicazione precisa dei macchinari e attrezzature messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, riportante una data di sottoscrizione (14/08/2018) successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte (30/07/2018).
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, ult. periodo, del D.Lgs. 50/2016 e in conformità a quanto previsto dal bando di gara, il contratto di avvalimento deve specificare, a pena di nullità dello stesso, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, l'Autorità di gara rileva che il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara è nullo, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultava carente di un elemento essenziale prescritto ex lege a pena di nullità.

n. 1 operatore economico e precisamente:
- A.B. Arcese in avvalimento con Marinelli Costruzioni (plico n. 41)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
dichiarazione integrativa del contratto di avvalimento inerente le risorse umane messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, riportante una data di sottoscrizione (21/08/2018) successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte (30/07/2018).
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, ult. periodo, del D.Lgs. 50/2016 e in conformità a quanto previsto dal bando di gara, il contratto di avvalimento deve specificare, a pena di nullità dello stesso, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, l'Autorità di gara rileva che il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara è nullo, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultava carente di un elemento essenziale prescritto ex lege a pena di nullità.

n. 1 operatore economico e precisamente:
Costituendo RTI tra Costruzioni Cerri SRL (mandataria) e Edil Taglio Cemento SRL (mandante) (plico n. 42)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, non ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
- DGUE elettronici regolarmente compilati e sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti di entrambi i partecipanti al Costituendo RTI;
- Dichiarazioni integrative del DGUE di cui al punto G.1.3) del bando di gara, riferite alla mandataria.
In relazione a quanto sopra, l’Autorità di Gara dà atto che la documentazione dell’operatore economico non risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
SEBA SRL (plico n. 44)
entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare documentazione e precisamente:
DGUE elettronico regolarmente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa, il quale, però, risulta mancante delle dichiarazioni inerenti le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (Parte III, lett. C del DGUE) in quanto sia "cancellate" sia non "crocettate", relative la non sottoposizione dell’operatore economico alle seguenti situazioni/procedimenti per l'accertamento delle stesse: “liquidazione coatta”, “concordato preventivo” e “concordato con continuità aziendale”.
L’Autorità di Gara dà atto che il DGUE è quindi carente delle dichiarazioni suindicate: pertanto, la documentazione integrativa presentata non risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
MASSICCI (plico n. 45)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare apposita documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
DGUE elettronico regolarmente compilato in tutte le sezioni e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del seguente subbappaltatore indicato nella cd. “terna dei subappaltatori”: EDILMATICA DEMOLIZIONI SRL.
Si dà inoltre atto che i “modelli 2 – dichiarazioni altri soggetti” contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE dei subappaltatori BOIANO SERVICE SRL e ECOSERVIZI SRL (richiesti in sede di soccorso istruttorio) erano già presenti sul supporto informatico prodotto dal concorrente in sede di gara.
Pertanto, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

n. 1 operatore economico e precisamente:
IDEA SRL (plico n. 46)
Entro i termini individuati nella citata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ha provveduto ad inviare documentazione integrativa in riferimento a quanto richiesto e precisamente:
- DGUE elettronico regolarmente compilato in tutte le sezioni e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del suddetto operatore economico;
- DGUE elettronici regolarmente sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti dei subappaltatori indicati nella c.d. “terna di subappaltatori” e così composta: Idea Trasporti SRL con Socio Unico, C.S. SRL e Trentin Ghiaia SRL.
Con riferimento al subappaltatore C.S.Srl, è emerso quanto segue: nel DGUE prodotto risulta mancante la dichiarazione relativa la insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento ai restanti subappaltatori emerge quanto segue: la documentazione presentata risulta regolare e conforme.
Premesso che - così come stabilito da ANAC nel bando tipo n. 1, approvato con delibera n. 1228 del 22/11/2017 - la terna di subappaltatori deve essere obbligatoriamente composta da 3 (tre) subappaltatori, preso atto di quanto sopra, la documentazione prodotta in sede di gara relativa la terna di subappaltatori non risulta regolare. Pertanto, l’Autorità di Gara prende atto della mancata regolarizzazione, che in ogni caso non osta alla ammissione del concorrente, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il suddetto operatore economico non potrà subappaltare eventuali lavorazioni di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012.
Pertanto, fermo restando quanto sopra, la documentazione complessivamente presentata dal concorrente, risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

Si dà inoltre atto che nei confronti di n. 3 operatori economici è stata rilevata l’impossibilità di attivazione del c.d. soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti motivazioni:
- nei confronti di AST SRL (plico n. 2) e RESEARCH CONSORZIO STABILE (plico n. 17), in quanto entrambi gli operatori economici hanno dichiarato l’esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nei confronti di ITALTER in ATI con D.S.D. Immobiliare (plico n. 30), in quanto la mandante D.S.D. Immobiliare ha dichiarato di essere priva di attestazione SOA, nonostante la stessa abbia indicato di eseguire una quota dei lavori pari al 49% e quindi di importo superiore a 150.000,00 Euro: pertanto, la suddetta mandante doveva possedere valida attestazione SOA ex art. 84 del D.Lgs. 50/2016;

Pertanto, visto tutto quanto sopra e visto tutto quanto indicato nel precedente verbale di gara PG 325587/2018 del 31 luglio 2018, l’Autorità di gara relativamente alla gara per l’affidamento dei lavori di di demolizione della scuola primaria e secondaria Carracci sita in via Felice Battaglia CIG: 7556090AB7 – dichiara quanto segue:
a) avendo presentato una documentazione che risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara ed alla vigente normativa, sono AMMESSI alla procedura di cui trattasi n. 37 concorrenti così come risultanti nel documento “Elenco Operatori Economici ammessi/esclusi” allegato come parte integrante al presente atto;
b) sono ESCLUSI dalla procedura di gara di cui trattasi i seguenti n. 13 operatori economici, così come risultanti nel documento “Elenco Operatori Economici ammessi/esclusi” allegato come parte integrante al presente atto, per le seguenti ragioni:
- ICODEM SRL, in quanto, come indicato nel citato verbale di gara P.G.325587/2018, ha presentato il plico il giorno 31/07/2018, pertanto oltre i termini ultimi (ore 10:00 del giorno 30/07/2018) previsti dal bando di gara;
- DI MAIO FRANCESCO, in quanto, come indicato nel citato verbale di gara P.G.325587/2018, ha presentato il plico il giorno 31/07/2018, pertanto oltre i termini ultimi (ore 10:00 del giorno 30/07/2018) previsti dal bando di gara;
- CHISARI GAETANO, in quanto, come indicato nel citato verbale di gara P.G.325587/2018, ha presentato il plico il giorno 31/07/2018, pertanto oltre i termini ultimi (ore 10:00 del giorno 30/07/2018) previsti dal bando di gara;
- EMIDIO PACIFICI, in quanto, come indicato nel citato verbale di gara P.G.325587/2018, ha presentato il plico il giorno 31/07/2018, pertanto oltre i termini ultimi (ore 10:00 del giorno 30/07/2018) previsti dal bando di gara;
- AST SRL (plico n. 2) in quanto, come sopra precisato nonchè indicato nel verbale di gara PG 325587/2018, l'operatore economico ha dichiarato l’esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- RESEARCH CONSORZIO STABILE (plico n. 17), in quanto, come sopra precisato nonchè indicato nel verbale di gara PG 325587/2018, l'operatore economico ha dichiarato l’esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- ITALTER in ATI con D.S.D. Immobiliare (plico n. 30), in quanto, come sopra precisato nonchè indicato nel verbale di gara PG 325587/2018, la mandante D.S.D. Immobiliare ha dichiarato di essere priva di attestazione SOA, nonostante la dichiarazione di eseguire una quota di lavori per la quale risulta necessaria il possesso di valida attestazione SOA;
- DEMOLTORRES di Busia Raffaele (plico n. 7) in quanto non risultano nel DGUE le dichiarazioni attestanti l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. b);
- SEBA SRL (plico n. 44), in quanto non risultano nel DGUE le dichiarazioni attestanti l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. b);
- GENERAL SMONTAGGI (plico n. 31), in quanto, per inutile decorso del termine di regolarizzazione, non ha provveduto ad inviare l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’Art. 110, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e DGUE elettronico regolarmente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del suddetto operatore economico;
- Ciantarti in avvalimento con Consorzio Stabile Costruendo (plico n. 34), in quanto, come dettagliatamente suindicato, il contratto di avvalimento prodotto dal concorrente risulta in contrasto con quanto disposto dal bando di gara e con quanto disposto dall'art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lga. 50/2016 e pertanto nullo;
- A.B. Arcese in avvalimento con Marinelli Costruzioni (plico n. 41), in quanto, come dettagliatamente suindicato, il contratto di avvalimento prodotto dal concorrente risulta in contrasto con quanto disposto dal bando di gara e con quanto disposto dall'art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lga. 50/2016 e pertanto nullo;
- Costituendo RTI tra Costruzioni Cerri SRL (mandataria) e Edil Taglio Cemento SRL (mandante) (plico n. 42) in quanto, per inutile decorso del termine di regolarizzazione, non ha provveduto ad inviare i DGUE elettronici regolarmente sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti di entrambi i partecipanti al Costituendo RTI e le Dichiarazioni integrative del DGUE riferite alla mandataria.

Si dà, inoltre, atto che:
- il presente verbale costituisce “Provvedimento di ammissione/esclusione” dei rispettivi concorrenti e come tale sarà pubblicato in applicazione dei disposti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché comunicato a tutti i concorrenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 D.Lgs. 50/2016;
- i plichi inerenti le offerte economiche presentate da tutti i concorrenti saranno conservati, sigillati, nell’armadio blindato della U.I. Gare fino al momento, per i soli concorrenti ammessi, della loro apertura.

Alle ore 9:30 di oggi 31 agosto 2018 la presente seduta pubblica di gara viene conclusa.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione dalla giornata odierna.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

I testimoni

F.to Nausicaa Boato ___________________________

F. to Cristina Prandini ___________________



F.to  
Autorità di Gara
Alessandra Biondi




Documenti allegati - parte integrante

File Name
Elenco operatori economici ammessi esclusi.pdf


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