Dettaglio Verbale di gara

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Dati generali del verbale

PG (Nr. / Anno) 188401  /  2018
Data esecutività 09/05/2018
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie - UI Gare
Oggetto VERBALE DI PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE/GATTILE INTERCOMUNALE DI BOLOGNA E CASTELMAGGIORE E RELATIVI SERVIZI VETERINARI. LOTTO 1, GESTIONE DEL CANILE: RIPRESA DELLA SEDUTA PUBBLICA DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI ART 29 D.LGS 50/2016.


Testo del verbale

Il giorno 9 maggio 2018 alle ore 10:00 in Bologna, nella Residenza Municipale, la Dott.ssa Alessandra Biondi, Dirigente dell’U.I. Gare, in qualità di Autorità di Gara, riprende, presiedendola, la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa inerente la gara d'appalto in oggetto indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 113473/2018, alla presenza di Maria Gabriella Ramazza e Anna Cavallini dell’U.I. Gare, testimoni noti ed idonei.

Alla seduta pubblica sono presenti rappresentanti delle imprese concorrenti e pubblico.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
- in data 2 maggio 2018, così come indicato nel verbale PG 176472/2018, sono iniziate in seduta pubblica le operazioni di gara inerenti la verifica della documentazione amministrativa dell'unico plico pervenuto presentato dal costituendo RTI fra TDB S.R.L.S., Via Lizzano 187 Monzuno (BO) - mandataria e IRIS Cooperativa Sociale ONLUS via Scipione dal Ferro 4/2 Bologna - mandante.

- nel corso della suddetta seduta, così come risulta anche dal citato verbale, si è rilevata la necessità di un approfondimento da parte dell'Autorità di gara circa i contenuti del contratto di avvalimento fra il concorrente e l'impresa ausiliaria - l'associazione K. Lorenz con sede in via Albania 12, Riccione - e che pertanto si è proceduto a sospendere la seduta pubblica di gara.

Stante quanto sopra, l'Autorità di gara

- evidenzia che il succitato contratto di avvalimento, presente nella documentazione di gara, riporta che "l'impresa ausiliaria gestisce, per conto del Comune di Riccione, il canile intercomunale di Riccione dal 1997", che "l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire all'impresa ausiliata i requisiti richiesti tutti all'Art. 7.4 del disciplinare di gara: Il concorrente deve avere eseguito nell’arco del triennio 2015-2017 almeno un servizio analogo a quello oggetto della prestazione principale del presente lotto, prestato per lo stesso committente per una durata continuativa di almeno 12 mesi e di importo non inferiore a Euro 80.000,00 (iva esclusa)" e che "L'Ausiliaria si obbliga quindi con il presente atto a mettere e a tenere a disposizione dell'avvalente tali requisiti in modo pieno e incondizionato senza limitazioni di sorta ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alle premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione si obbliga sin d'ora a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell'affidamento...."
- rileva in particolare che il contratto di avvalimento presentato fa solamente un riferimento generico alle "risorse prestate" e non riporta la descrizione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- rileva inoltre che il contratto di avvalimento presentato non esplicita esattamente il requisito fornito - né nella durata del/i contratto/i: "dal 1997" né tantomeno nel valore che non è riportato. Rileva infine che l'obbligazione solidale, sebbene dichiarata, in altro paragrafo del contratto di avvalimento prodotto è limitata al requisito fornito;

- accertato che l'Art. 89 c. 1 del D.Lgs 50/2016 prescrive che il contratto di avvalimento debba contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e che l'Art. 8 del disciplinare di gara, il quale recepisce il bando tipo ANAC, prevede espressamente che la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- consultata la giurisprudenza in materia e rilevato che vi è consolidata e unanime posizione giurisprudenziale che decreta l'esclusione dei concorrenti che non specifichino nel contratto di avvalimento quali risorse l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata. A tale proposito si riportano di seguito alcuni stralci significativi di una recentissima sentenza (TAR Toscana n. 498 del 19/4/2018) che conferma da ultima le posizioni espresse in precedenza dalla Magistratura Amministrativa:
".... l’ausiliaria si era obbligata a fornire detto requisito di capacità, prevedendo che “metterà altresì a disposizione dell’impresa ausiliata, tutte le figure altamente professionali “tecnici informatici e software” necessari all’espletamento del servizio in caso di aggiudicazione” e, nel contempo, ribadendo al successivo punto 2) del contratto, che “l’Ausiliaria … in caso di aggiudicazione si obbliga sin d’ora a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell’affidamento…”. 
1.5 Ciò premesso è evidente che detto contenuto non è suscettibile di integrare i requisiti minimi prescritti dall’art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che il contratto di avvilimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
1.6 Nel contratto di avvalimento di cui si tratta non vi è alcuna specifica e puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione, in considerazione del fatto che l’impresa ausiliaria si è limitata a prevedere un generico impegno a mettere a disposizione figure professionali “
tecnici informatici e software”, risorse che appaiono comunque accessorie rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento."
... omissis....
"Deve ritenersi del tutto inidoneo a superare detta carenza il documento, successivamente presentato dalla ricorrente e contenente un dettaglio delle prestazioni messe a disposizione dall’ausiliaria, considerando che quest’ultimo non è stato allegato alla documentazione prodotta dalla concorrente in sede di prequalificazione, non è richiamato dal contratto di avvalimento e, nemmeno, sussiste alcun elemento certo per ritenersi che quest’ultimo sia stato sottoscritto contestualmente al contratto principale e non in una fase successiva. 
2.4 Va, da ultimo, evidenziato che, essendosi in presenza della violazione di un requisito di partecipazione - peraltro espressamente sanzionato con l’esclusione -, l’Amministrazione non avrebbe potuto comunque procedere all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio (in questo senso si veda Cons. Stato Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346). 
"

- accertata quindi nel contratto di avvalimento la carenza di pattuizioni che rende nullo il contratto e l'impossibilità di sanarlo attraverso l'attivazione di soccorso istruttorio

l'Autorità di gara dichiara che il concorrente costituendo RTI fra TDB S.R.L.S., Via Lizzano 187 Monzuno (BO) - mandataria e IRIS Cooperativa Sociale ONLUS via Scipione dal Ferro 4/2 Bologna - mandante risulta escluso e pertanto non ammesso alle successive fasi di gara in quanto la documentazione prodotta contiene - come sopra dettagliatamente indicato - un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'Art. 89 c. 1 del D.Lgs 50/2016.

Essendo il concorrente escluso l'unico partecipante alla gara, l'Autorità di gara dichiara deserta la presente procedura e dà atto che si invierà comunicazione di detto esito al Responsabile Unico del Procedimento.

Si dà inoltre atto che:
- Il presente verbale costituisce "provvedimento di ammissione/esclusione" del concorrente e come tale sarà pubblicato e ne sarà data comunicazione in applicazione dei disposti di cui all'art 29 del D.Lgs 50/2016.


Alle ore 10:10 la seduta pubblica di gara viene conclusa.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

I Testimoni

F.to Maria Gabriella Ramazza

F.to Anna Cavallini




F.to  
Autorità di Gara
Alessandra Biondi




Documenti allegati - parte integrante



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